Rimborsi spese agli amministratori: le regole per la deducibilità

Gli amministratori di società sono generalmente legati alla società da un rapporto che fiscalmente è assimilato al lavoro dipendente.

Per questi soggetti, i rimborsi spese seguono la stessa disciplina prevista per i dipendenti: non imponibili in capo all'amministratore al ricorrere di determinate condizioni, e deducibili per la società entro limiti specifici. Di seguito il quadro operativo completo, aggiornato con il nuovo obbligo di tracciabilità in vigore dal 2025.

Rimborsi per spostamenti entro il Comune

Sono sempre imponibili in capo all'amministratore, indipendentemente dall'ampiezza del territorio comunale, compresi i rimborsi chilometrici. Fanno eccezione le spese di trasporto documentate (biglietti di autobus, metropolitana, treno, ricevute taxi): queste non concorrono a formare reddito. Il servizio di car sharing è assimilato al servizio taxi e beneficia dello stesso trattamento. Da segnalare: i rimborsi per il tragitto casa-sede di lavoro non beneficiano mai della non imponibilità, in nessun caso.

Poiché il trattamento cambia radicalmente a seconda che la trasferta sia dentro o fuori dal Comune, è essenziale individuare correttamente la sede di lavoro dell'amministratore. Di norma coincide con la sede della società. Solo quando risulta oggettivamente impossibile individuare la sede della società (tipico di alcuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), si fa riferimento al domicilio fiscale del collaboratore, salvo diversa indicazione nell'atto di nomina.

Rimborsi fuori dal Comune sede di lavoro

Per le trasferte fuori dal Comune, l'art. 51, c. 5, TUIR prevede un regime di non imponibilità entro limiti di importo, articolato in tre modalità alternative (diverse dai rimborsi chilometrici, che seguono regole proprie):

  • rimborso forfettario;
  • rimborso misto;
  • rimborso analitico.

Con il rimborso solo forfettario, non imponibile per l'amministratore, il limite giornaliero è di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,47 per quelle all'estero.

Con il sistema misto è possibile riconoscere il rimborso analitico di vitto o alloggio (in alternativa fra loro), affiancato dal rimborso forfettario per le altre spese: in questo caso i limiti si riducono a un terzo, scendendo a € 30,97 al giorno in Italia e € 51,65 all'estero. In alternativa, il rimborso analitico può riguardare cumulativamente vitto e alloggio, affiancato dal forfettario per le altre spese: qui la riduzione è di due terzi, con limiti che scendono a € 15,49 in Italia e € 25,82 all'estero.

Il rimborso analitico prevede infine il rimborso documentato di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, con le altre spese (parcheggio, telefono, bar, mance) rimborsabili anche senza documentazione fino a € 15,49 al giorno in Italia e € 25,82 all'estero.

I sistemi sono alternativi per singola trasferta: è possibile scegliere, ad esempio, il forfettario per una trasferta e l'analitico per un'altra.

È comunque consigliabile predisporre una nota spese con luogo, cliente e fornitore di ogni trasferta.

Rimborso spese di parcheggio

Trattamento specifico chiarito dall'Agenzia delle Entrate: se la società adotta il sistema forfettario o misto, il rimborso parcheggio è interamente tassato; nel sistema analitico rientra invece tra le "altre spese" non imponibili fino a € 15,49 al giorno (€ 25,82 all'estero).

Rimborsi chilometrici

Sempre riconoscibili per l'uso del veicolo privato in trasferte aziendali, purché rispettato il principio di inerenza. L'importo si calcola sulla percorrenza e sul costo chilometrico da tabelle ACI (non sulle spese effettivamente sostenute), tenendo conto di categoria del veicolo, marca, alimentazione e chilometri annui stimati.

Per la società il costo è deducibile solo entro il limite di un veicolo di potenza fino a 17 cavalli fiscali (benzina) o 20 (diesel), anche se l'auto è a noleggio. Se il veicolo effettivamente utilizzato ha potenza superiore, la parte eccedente va recuperata a tassazione con variazione in aumento in dichiarazione.

Una soluzione pratica per semplificare la gestione è riconoscere agli amministratori un rimborso già calcolato entro i limiti fiscali, a prescindere dall'auto utilizzata.

Deducibilità per la società delle altre spese (non chilometriche)

Le spese di vitto e alloggio per trasferte fuori dal Comune sono deducibili entro € 180,76 al giorno in Italia e € 258,23 all'estero. Questi limiti si applicano anche agli amministratori, senza distinzione rispetto ai dipendenti, e per le spese di trasferta non opera la limitazione al 75% prevista in generale per vitto e ristorazione: le spese si deducono al 100%.

Il nuovo obbligo di tracciabilità (dal 2025)

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un obbligo stringente: i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC) sono non imponibili per l'amministratore e deducibili per la società solo se il pagamento è tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, bancomat, moneta elettronica, pagoPA, assegni, MAV, app di pagamento con IBAN, Telepass).

Sono esclusi dall'obbligo di tracciabilità i trasporti con autoservizi pubblici di linea (treno, autobus, aereo) e, per costruzione, i rimborsi chilometrici, poiché calcolati su tariffe ACI e non su spese analiticamente documentate.

Delibera e disciplina statutaria

Per la deducibilità dei rimborsi spese, non esistono pronunce di giurisprudenza che la vincolano ad una delibera assembleare, salvo una sentenza del Tribunale di Torino. È quindi comunque opportuno disciplinare espressamente i rimborsi spettanti già in sede di delibera di nomina.

Decreto fiscale 2026: tutte le correzioni alla legge di Bilancio

Con la conversione definitiva del D.L. 38/2026, avvenuta il 20 maggio 2026, il cosiddetto decreto fiscale 2026 si trasforma in una vera e propria manovra correttiva. Le modifiche toccano numerosi ambiti: dall'IVA sulle permute ai pagamenti della PA ai professionisti, dal concordato preventivo biennale alla rottamazione, fino ai dividendi e agli interessi INPS. Di seguito una panoramica delle novità più rilevanti.

IVA sulle operazioni permutative

Quando beni o servizi vengono scambiati come corrispettivo di altre cessioni o prestazioni, la base imponibile deve essere ancorata al valore monetario indicato nel contratto, con il vincolo che tale valore non possa essere inferiore al costo complessivo dei beni ceduti e delle prestazioni rese. La correzione ha impatto pratico su sponsorizzazioni in natura, scambi commerciali e accordi in cui il prezzo non transita interamente per cassa.

Pagamenti della PA ai professionisti

L'art. 2-ter introduce una soglia di 5.000 euro: la verifica preventiva sugli inadempimenti fiscali non può bloccare i compensi professionali quando le cartelle non pagate sono pari o inferiori a tale importo. La disposizione tutela avvocati, tecnici, consulenti e tutti i professionisti remunerati da enti pubblici, inclusi i casi di patrocinio a spese dello Stato.

Piccoli pacchi extra-UE

Il contributo amministrativo di 2 euro sulle importazioni di valore inferiore a 150 euro è sospeso fino al 30 giugno 2026.

Agenzie di viaggio

L'esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni opera esclusivamente per i compensi relativi a vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio per il trasporto di persone. La nuova impostazione sulle provvigioni non viene cancellata del tutto: restano aree da presidiare.

Iperammortamento

L'agevolazione viene estesa ai beni strumentali prodotti fuori dall'Unione Europea e dallo Spazio economico europeo. Viene inoltre chiarito che la maggiorazione da iperammortamento non rileva nella determinazione del reddito oggetto di concordato preventivo biennale.

Concordato preventivo biennale (CPB): nuovi tetti e proroga

Per il biennio 2026-2027 vengono introdotti limiti massimi di incremento differenziati in base al punteggio ISA:

  • ISA pari a 10: proposta non superiore al 10% del reddito dichiarato (limite già vigente)
  • ISA tra 9 e 10: limite al 15%
  • ISA tra 8 e 9: limite al 25%
  • ISA tra 6 e 8: limite al 30% (nuovo)
  • ISA tra 1 e 6: limite al 35% (nuovo)

Il termine di adesione slitta al 31 ottobre 2026, che cadendo di sabato è automaticamente rinviato al 2 novembre 2026.

Rottamazione-quinquies: due correzioni

Tornano i 5 giorni di tolleranza per il pagamento tardivo dell'unica rata o dell'ultima rata, soppressi dalla legge di Bilancio 2026.

Inoltre, la definizione agevolata viene aperta ai carichi degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativi al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023, purché l'ente ne deliberi l'applicazione entro il 30 giugno 2026. Le domande potranno essere presentate tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026.

Dividendi e plusvalenze: ripristino del regime Pex

L'art. 11 elimina, con effetto dal 1° gennaio 2026, il requisito dimensionale introdotto dalla legge di Bilancio 2026, ripristinando il regime precedente per la dividend exemption e la participation

Società semplice: i pro e i contro per la gestione patrimoniale

La società semplice, pur essendo la forma societaria più elementare prevista dal codice civile, può rivelarsi uno strumento molto utile per la gestione e la trasmissione del patrimonio familiare, soprattutto quando utilizzata come holding di famiglia. Ma, accanto a vantaggi significativi, presenta anche alcuni limiti che occorre valutare con attenzione.

I vantaggi

Il primo vantaggio è rappresentato dall’assenza di particolari formalità per la costituzione, salvo quelle salvo quelle legate alla natura dei beni conferiti) e dalla non obbligatorietà della tenuta della contabilità.

Inoltre la società semplice è esclusa dalla disciplina delle società di comodo, che proprio nelle gestioni immobiliari può portare a carichi fiscali maggiorati, ed inoltre presenta una compilazione della dichiarazione dei redditi agevolata.

Se la società semplice detiene immobili, vi è poi l’applicabilità delle norme che prevedono l’esclusione della tassazione delle plusvalenze, in caso di cessione, se si dimostra il possesso almeno quinquennale del bene, cosa che invece non avviene per gli immobili detenuti da altre tipologie di società.

La società ha poi degli importanti vantaggi a livello di regole del gioco, posto che i soci hanno ampia libertà di regolare i rapporti interni, il ruolo dell’amministratore e le modalità attraverso cui vengono trasferite le quote, anche nell’ottica di tutela in caso di passaggio generazionale. Tra l’altro è possibile eliminare la libera circolazione delle quote, rendendo le quote stesse di fatto impignorabili e insequestrabili, e questo anche in ottica di protezione patrimoniale.

Infine il trasferimento delle quote sociali della società semplice può beneficiare dell’esenzione dell’imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter, D.Lgs. 346/1990.

Gli svantaggi

Il primo svantaggio, comune a tutte le società di persone, è che, salvo diversa pattuizione (che deve essere portata a conoscenza dei terzi), ciascun socio risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali. Inoltre i creditori particolari possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, salvo che l non sia stata limitata la libera circolazione delle quote.

Altro svantaggio è rappresentato dall’impossibilità, per la società semplice, di svolgere attività commerciale, in quanto è ammessa solo un’attività economica non organizzata sotto forma d’impresa.

In caso di conferimento di partecipazioni non si possono applicare i regimi di neutralità fiscale previsti, ad esempio, per le s.r.l., con conseguente tassazione al 26% delle plusvalenze realizzate.

Conclusioni

La società semplice può rappresentare una scelta efficace per la gestione e la trasmissione del patrimonio familiare, specialmente adatta a contesti familiari con obiettivi di conservazione e pianificazione patrimoniale di lungo periodo, meno adatto invece per operazioni complesse o a forte contenuto imprenditoriale.

IVA nel settore trasporti e logistica: approvato il provvedimento per l’opzione reverse charge

Con provvedimento n. 309107/E/2025 del 28 luglio 2025 sono stati approvati il modello e le istruzioni per l’esercizio dell’opzione che, nel settore del trasporto merci e della logistica, consente al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore.

Questa misura è stata introdotta in via transitoria, e solo su base volontaria, dalla Legge di Bilancio 2025, in attesa dell’autorizzazione UE che renderà la misura definitiva e obbligatoria per tutti.

L’opzione riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e della movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica. L’opzione, con il D.L. 84/2025, è stata estesa anche alle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003.

L’applicazione volontaria della misura consente di anticiparne gli effetti attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte di committente e prestatore. L’opzione quindi:

  • è congiunta, ovvero deve essere esercitata da entrambe le parti;
  • riguarda ciascun contratto stipulato nella filiera (anche tra subappaltatori);
  • si applica solo alle prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica rese tra imprese.

A seguito dell’opzione l’Iva:

  • viene indicata in fattura ma versata dal committente all’Erario (come nello split payment);
  • non può essere compensata in sede di liquidazione periodica;
  • è versata entro il giorno 16 del mese successivo all’emissione della fattura.

L’opzione presentata, che ha validità triennale per i contratti indicati, può essere integrata in seguito per nuovi rapporti contrattuali.

È importante precisa che, anche se l’IVA è versata dal committente, resta ferma la responsabilità solidale del prestatore nei confronti del Fisco.

Il nuovo regime agevola i flussi finanziari nel settore logistico e di trasporto merci, ma comporta una gestione più attenta della contrattualistica e della tempistica dei versamenti. È consigliabile per le imprese valutare attentamente l’adesione insieme al proprio consulente fiscale, soprattutto in presenza di rapporti continuativi e articolati nella filiera.

Le novità del decreto correttivo in ambito fiscale

Il decreto correttivo sull’adempimento collaborativo contiene una serie di novità che impattano su altri ambiti del comparto fiscale. Tra queste, si segnalano le modifiche al concordato preventivo biennale e alla disciplina degli avvisi bonari.

Concordato preventivo biennale

Modifiche molto importanti hanno interessato il concordato preventivo biennale, cioè l’istituto che consente di pre-concordare il reddito tassabile per gli anni 2024-2025, staccandolo quindi dal reddito effettivo.

La modifica più importante riguarda l’introduzione di una flat tax sulla differenza tra maggior reddito concordato e il reddito conseguito prima dell’accesso al concordato preventivo biennale. Questa flat tax per i soggetti ISA è così determinata:

  • 10% per i punteggi ISA superiori a 8
  • 12% per i punteggi ISA pari o superiori a 6 e fino a 8
  • 15% per i punteggi ISA inferiori a 6

mentre per i forfettari l’imposta sostitutiva è del 10% e scende al 3% per le start up.

Per fare un esempio, se il mio reddito nel 2023 è stato di 20.000 euro e il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate è di 25.000, la flat tax si applicherà su 5.000 euro (la differenza tra 25.000 e 20.000 euro).

Tra le altre modifiche degne di nota, il chiarimento su una delle cause di esclusione, cioè quella collegata ai debiti tributari. Viene chiarito che il limite per l’accesso, cioè quello di avere debiti tributari inferiori a 5.000 euro, riguarda quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili.

Per le imprese viene poi prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato ed è stata ridotta dal 50 al 30% la percentuale oltre la quale i minori redditi conseguiti in presenza di eventi calamitosi determinano l’uscita dal concordato.

Infine cambia il calcolo del secondo acconto per il 2024 a seguito dell’adesione al concordato. Infatti:

  • se l’acconto è determinato col metodo storico (cioè basandosi sull’imposta del periodo precedente) sarà dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% (3% per i forfettari start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo d’imposta precedente;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, il secondo è calcolato come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quello versato con la prima rata calcolato con le regole ordinarie.

Avvisi bonari

Dal 2025 i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari passano da 30 a 60 giorni e slitta allo stesso modo il termine del versamento della prima rata in caso di pagamento rateale. I giorni sono 30 in caso di avviso di liquidazione dei redditi da tassazione separata e 90 (in luogo di 60) in caso di avvisi bonari notificati agli intermediari per conto dei propri clienti.

Tra l’altro, a seguito del nuovo decreto sulle sanzioni, la sanzione applicabile in caso di avviso bonario scende dal 10% all’8,33%.

Inventario delle rimanenze di fine anno: perché è importante?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno molti imprenditori si sentono richiamare dai propri consulenti in merito alla necessità di procedere alla redazione di un inventario delle proprie rimanenze.

Perchè adempiere a questo obbligo è così fondamentale?

Obblighi contabili

La valutazione delle rimanenze, quantomeno per le imprese in contabilità ordinaria, ha in primo luogo risvolti sulla determinazione dell’utile/perdita di esercizio, in quanto il valore delle rimanenze finali (o quantomeno la variazione subita dalle rimanenze tra l’inizio e la fine dell’anno) rappresenta un ricavo o un costo che vanno ad incidere sul risultato d’esercizio.

Ogni imprenditore ha quindi un obbligo civilistico di valutare correttamente le rimanenze, redigendo un inventario analitico con l’indicazione delle rimanenze esistenti al 31 dicembre. Nell’inventario andranno indicati tutti i beni di proprietà dell’impresa (anche se stoccati in luoghi diversi da quelli di proprietà: es. un magazzino di terzi) mentre non andranno indicati tutti i beni che, pur trovandosi nei locali dell’azienda, non sono di proprietà di questa.

A titolo esemplificativo nell’inventario andranno indicati:

  • i beni di proprietà presso i propri magazzini
  • i beni di proprietà in deposito presso terzi
  • i beni di proprietà stoccati in unità locali (sedi secondarie, depositi, ecc.)
  • i beni di proprietà che sono in viaggio ma i cui rischi si siano già trasferiti all’acquirente (es. beni acquistati con clausola FOB)

L’inventario dovrà essere formato distinguendo i beni per categorie omogenee e attribuendo agli stessi un valore utilizzando uno dei criteri ammessi dalla normativa civilistica:

  • in primis il critero del prezzo d’acquisto (cioè attribuendo per ogni bene lo specifico costo d’acquisto)
  • in alternativa, per i beni fungibili, uno degli altri criteri ammessi:
    • LIFO
    • FIFO
    • Costo medio ponderato
    • Prezzo al dettaglio.

Questo elenco va comunicato al proprio consulente per poter procedere alla registrazione contabile e alla determinazione del risultato d’esercizio.

Obblighi fiscali

Seppure per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non rilevino più nella determinazione del reddito, la redazione dell’inventario di magazzino è comunque necessaria ai fini fiscali. Questo perché la mancata consegna dell’inventario di magazzino, in caso di controllo o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, legittima questi ultimi ad effettuare un accertamento induttivo, cioè una tipologia di accertamento molto pesante e che porta a conseguenze più difficilmente difendibili da parte del contribuente.

Il valore delle rimanenze è altresì necessario per tutte le imprese al fine di compilare correttamente gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), pena l’applicazione delle relative sanzioni.

E’ quindi evidente la grande importanza di questo adempimento che va programmato per tempo, nei primi giorni di gennaio, al fine di dare una rappresentazione veritiera delle proprie giacenze ed evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo fiscale.

Studio Mami - News - Riaperta rivalutazione terreni

Riaperta la rivalutazione dei terreni

Nuove proroghe per la rivalutazione di terreni e per le quote di partecipazione societarie in possesso dei contribuenti al primo gennaio 2019.

Studio Mami - News - Comunicazione obbligatoria ENEA lavori edilizi tecnologici

Comunicazione obbligatoria ENEA

La legge di bilancio 2018 ha reso obbligatoria la comunicazione all’ENEA delle informazioni riguardanti i lavori effettuati in materia di interventi edilizi e tecnologici, che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

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