Energia: nuovo credito d’imposta cumulabile con altre agevolazioni

Credito d’imposta per le start up innovative

Con la conversione in legge del Decreto Bollette, il legislatore inserisce un nuovo credito d’imposta dedicato alle start up innovative nel settore dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità.

Il credito d’imposta viene concesso in misura non superiore al 20% degli investimenti fino ad un importo massimo di 200.000 euro.

Saranno ammissibili le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione di consumi energetici.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla base imponibile dell’IRAP e viene erogato nel rispetto del regolamento de minimis.

Le modalità attuative verranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Possibilità di cumulo per gli interventi di risparmio energetico

Sempre con l’intento di favorire gli investimenti nel settore del risparmio energetico, il Decreto Bollette prevede che le agevolazioni fiscali già previste per il risparmio energetico (art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi, art. 1, cc. 344-347 L. 296/2006, art. 14 D.L. 63/2013) sono adesso cumulabili con i contributi concessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spese ammissibili all’agevolazione o al contributo.

Decreto Aiuti-quater: proroga per i crediti d’imposta energia elettrica e gas

Il Decreto Aiuti-quater, al fine di fronteggiare il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale alle medesime condizioni previste dal Decreto Aiuti-ter. Riepiloghiamo quindi quali sono i crediti d’imposta disponibili ad oggi per le imprese.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevedeva un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022. Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Il Decreto Aiuti-ter prevedeva, oltre all’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%), anche un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici venivano estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW). Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento previsto dal Decreto Aiuti-ter era analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre). Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento previsto dal Decreto Aiuti-ter era analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

L’utilizzo dei crediti d’imposta dell’ultimo trimestre 2022 può essere effettuato in F24 esclusivamente entro il 30 giugno 2023.

È inoltre previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 di un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Aiuti-quater.

Nuovi crediti d’imposta per fronteggiare l’aumento di luce e gas

Il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha reso necessario un ulteriore intervento volto a fronteggiare l’emergenza, dando almeno un minimo sollievo alle imprese colpite dai rincari.

Dopo i crediti d’imposta già previsti dai precedenti Decreti Aiuti (crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore, per imprese non energivore con contatore di potenza superiore a 16,5 kW e per le imprese non gasivore) che intervenivano su una platea più limitata di aziende e per il secondo e terzo trimestre 2022, con il Decreto Aiuti-Ter si assiste ad un ampliamento della platea, dell’importo e dell’ambito temporale del credito d’imposta.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevede un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Per le imprese non energivore, si conferma l’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%) ma si assiste anche ad un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici vengono estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Bollette elettriche, novità per le piccole imprese

Per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2020, il mercato elettrico era in qualche modo “calmierato”, in quanto i clienti che non avessero scelto un venditore di energia elettrica nel mercato libero si vedevano comunque applicare delle condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La normativa ha però previsto un graduale passaggio da un mercato tutelato ad un mercato libero che sarà privo di queste tutele.

In particolar modo per le piccole imprese e le microimprese con una potenza impegnata superiore a 15kw il passaggio al mercato libero è già avvenuto dall’1 gennaio 2021, anche se suddiviso in due fasi:

  • in una prima fase, che va dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, il cliente resta assegnato al medesimo fornitore di servizio che aveva durante il mercato tutelato, con prezzo sostanzialmente invariato
  • in una seconda fase, dall’1 luglio 2021 in poi, se il cliente non sceglie un proprio fornitore, verrà assegnato ad un fornitore selezionato secondo aste territoriali con prezzi che potrebbero variare anche sensibilmente rispetto a quelli applicati precedentemente.

A inizio del mese di luglio, il cliente che non avrà ancora effettuato la propria scelta per un fornitore nel mercato libero, riceverà una comunicazione dall'operatore entrante (quello che si sarà aggiudicato l'asta del territorio al quale il cliente appartiene). Nella comunicazione saranno riportati i contatti dell'operatore stesso cui il cliente è stato assegnato, le condizioni di erogazione del servizio, le condizioni per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti informativi dell'Autorità.

E’ quindi importante che tutte le imprese coinvolte, prima dell’1 luglio 2021 scelgano espressamente un proprio fornitore di energia elettrica, valutando attentamente le condizioni fornite e confrontando le offerte di diversi fornitori.

Per venire in aiuto agli utenti, l’ARERA ha anche creato un portale per confrontare le varie offerte a disposizione, raggiungibile al seguente indirizzo:
https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/

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