Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese black list

Ritorno al passato con la legge di bilancio 2023 per i costi derivanti da operazioni con imprese black list. Viene infatti previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. I paesi in essa contenuti sono i seguenti:

  • Samoa Americane
  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Trinidad e Tobago
  • Turks e Caicos
  • Isole Vergini Americane
  • Vanuatu

La limitazione al “valore normale” non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo punto e ai sensi dell’art. 110, c. 9-bis Tuir sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui al primo punto. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

Le disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’art. 167 Tuir, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

 

Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.

Correzione degli errori contabili: una parziale marcia indietro

Solo qualche mese fa il Decreto semplificazioni era intervenuto semplificando le procedure necessarie alla correzione degli errori contabili commessi in esercizi precedenti, rendendo la correzione degli errori immediatamente rilevante anche fiscalmente e non rendendo quindi necessaria una complessa attività di presentazione di dichiarazioni integrative relative agli esercizi in cui si è commesso l’errore.

La semplificazione incontrava solo due limiti:

  • la rilevanza fiscale era riconosciuta per quegli errori contabili che, in passato, si sarebbero potuti correggere con una dichiarazione integrativa. Quindi, nella maggior parte dei casi, trattasi dei 6 anni precedenti a quello in cui viene rilevato l’errore;
  • la rilevanza fiscale era riconosciuta solo per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata e vengono quindi escluse la maggior parte delle microimprese.

A seguito della Legge di Bilancio la suddetta procedura incontra un ulteriore limite che però renderà di più difficile applicazione la semplificazione.

La suddetta procedura semplificata, infatti, sia ai fini Ires che ai fini Irap, sarà applicabile soltanto alle società che sono obbligate alla revisione legale, cioè:

  • alle società tenute alla redazione del bilancio consolidato
  • alle società che controllano altre società obbligate alla revisione legale
  • alle società che superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo superiore a 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari o superiore a 20 unità.

Non è ancora chiaro se la semplificazione sarà ristretta ai soli soggetti obbligati alla revisione legale o anche ai soggetti non obbligati ma che si dotano del revisore legale volontariamente.

Una marcia indietro per una norma che avrebbe semplificato di molto la vita delle PMI italiane.

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Errori nelle certificazioni uniche dell’INPS? Ecco Come rimediare

In questi giorni alcuni titolari di prestazioni da parte dell’INPS stanno ricevendo delle comunicazioni di rettifica delle Certificazioni Uniche originariamente emesse dall’Istituto. Secondo le stime dell’INPS si tratta di circa 620.000 certificazione uniche errate.

Per chi fosse destinatario delle suddette rettifiche, si possono verificare tre situazioni:

  • per chi non aveva presentato alcuna dichiarazione (730 o Unico) perché titolare della sola prestazione dell’INPS e senza necessità di recuperare oneri, non si dovrà fare nulla;
  • per chi ha presentato il modello 730, si dovrà redigere ex novo un modello Unico integrativo e versare l’eventuale differenza d’imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi;
  • per chi ha presentato il modello Unico, si dovrà integrare la dichiarazione originaria con la presentazione del modello Unico integrativo e versare l’eventuale differenza d’imposta dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi.

Si invitano quindi i clienti destinatari delle comunicazioni a contattare lo Studio al fine di verificare la necessità di procedere alla rettifica della dichiarazione originaria.

Studio Mamì - Studio

Corona virus: slittano i termini fiscali

Nel pacchetto delle misure urgenti varato dal consiglio dei ministri per il contrasto al coronavirus è previsto anche lo slittamento dei principali termini fiscali. L'emergenza, infatti, ha fatto slittare le scadenze del 730 e delle Certificazioni uniche in tutta Italia, non solo nella zona rossa, prorogando di fatto parecchie scadenze; la misura anticipa anche l’entrata in vigore del calendario fiscale previsto per il 2021.

Ecco un elenco aggiornato di tutti gli slittamenti:

Certificazione unica: il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Interventi condominiali: anche in questo caso il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Spese detraibili: rinviata la 30/01 anche la scadenza per i dati relativi alle spese detraibili come quelle di asili nido, ristrutturazioni, spese funebri, universitarie, banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, asili nido, veterinari. Resta invece invariato il termine per l’invio dei dati riguardanti le spese sanitarie al sistema tessera sanitaria.

Modello 730: per quanto riguarda il precompilato 2020 sarà disponibile online dal 05/05 anziché dal 15/04 mentre il termine di presentazione dello stesso è stata prorogata al 30/09/2020

Rottamazione ter: per quanto riguarda il pagamento della rata della rottamazione ter scaduta il 28/02/2020 e del saldo e stralcio scaduta il 31/03/2020 è prevista la proroga al 01/06/2020 a favore delle persone fisiche residenti nella zona rossa

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