Nuova Marcora: finanziamenti agevolati per le cooperative

Con la pubblicazione del nuovo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 30 luglio 2025, viene aggiornata la misura “Nuova Marcora”, il regime di aiuto pensato per sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative su tutto il territorio nazionale.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le società cooperative:

  • regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in stato di liquidazione, scioglimento, sottoposte a procedure concorsuali o in stato di difficoltà;
  • operative in qualsiasi settore produttivo (salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato);
  • dal 2 ottobre 2025 le cooperative di medie dimensioni dovranno inoltre dimostrare di essere in regola con l’obbligo di stipulare polizze contro i rischi catastrofali (obbligo che scatterà dal 1° gennaio 2026 anche per micro e piccole cooperative).

Sono escluse le cooperative che:

  • non hanno restituito aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione UE;
  • hanno subito revoche definitive di agevolazioni ministeriali non rimborsate;
  • assoggettate a misure interdittive ai sensi del D.lgs 231/2001;
  • i cui amministratori abbiano condanne per reati che comportano l’interdizione da procedure di appalto.

Iniziative e spese ammissibili

Le agevolazioni possono sostenere due tipologie di interventi:

  • Programmi di investimento non ancora avviati alla data della domanda, finalizzati allo sviluppo dell’impresa (acquisto macchinari, attrezzature, beni strumentali, immobili, ecc.). Sono esclusi:
    • Interventi di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;;
    • beni usati;
    • Imposte e tasse;
    • beni di importo inferiore a 500 euro;
    • spese di funzionamento, notali, per scorte e per materiali di consumo;
    • per beni relativi all’attività di rappresentanza;
    • automezzi, eccetto quelli strettamente necessari all’attività di cui al programma di spesa;
    • l’acquisto di immobili che hanno beneficiato, nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di altri aiuti salvo quelli di natura fiscale;
    • le spese relative a commesse interne;
    • le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria e già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni.
  • Esigenze di liquidità aziendale, per il capitale circolante o per investimenti che non rientrano nei regimi di aiuto standard, sempre entro i limiti previsti dai regolamenti “de minimis”.

I programmi devono concludersi entro 36 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Agevolazioni concedibili

Il sostegno si concretizza in finanziamenti agevolati, erogati tramite società finanziarie partecipate dal Ministero, che acquisiscono temporaneamente quote di minoranza nelle cooperative beneficiarie .

I finanziamenti:

  • hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivo un preammortamento massimo di 3 anni;
  • sono rimborsati con rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  • hanno un tasso di interesse pari a zero;
  • nel caso in cui vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero programma di investimento;
  • sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e comunque per importi non superiori ad euro 2.000.000.

Presentazione delle domande

Le richieste potranno essere inoltrate via PEC o tramite il portale dedicato che sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle società finanziarie coinvolte.

Ogni cooperativa può accedere al finanziamento una sola volta nell’arco di 36 mesi, salvo il caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi o cedute ai dipendenti.

Organo di controllo nelle cooperative: presa di posizione del Ministero delle Imprese

A seguito di diverse sollecitazioni che chiedevano un apposito intervento interpretativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato nuove direttive in tema di nomina degli organi di controllo nelle società cooperative.

Niente di particolarmente nuovo per le cooperative che adottano il modello delle S.p.A. e per le quali risulta  sempre obbligatoria la revisione legale dei conti, mentre la nomina dell’organo di controllo interno (necessariamente di tipo di collegiale) ricorre solamente al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.,

e cioè:

  • se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il chiarimento impatta invece sulle cooperative che adottano le norme della Srl, cioè quelle che hanno inserito questa previsione nello statuto e che abbiano meno di 20 soci cooperatori o un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro.

Per questi soggetti, in presenza delle summenzionate condizioni previste dall’art. 2477 c.c., devono provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri; la nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, diviene possibile, a parere del Ministero, solo in presenza di apposita previsione contenuta nello statuto sociale.

Così come previsto dall’art. 2477 c.c., al ricorrere dei presupposti sono state ritenute equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore, e quindi la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza ai fini dell’obbligo in argomento, contrariamente a quanto preventivamente statuito dallo stesso Ministero.

Il Ministero spiega la possibilità di optare per la nomina di un revisore in luogo dell’organo di controllo interno con il complessivo sistema di controllo diretto riservato ai soci, oltre che, in ambito cooperativo, con l’insieme delle verifiche di vigilanza amministrativa, esercitate mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie.

Finanziamenti per le società cooperative – Nuova Marcora

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE 4 gennaio 2021 che aggiorna la c.d. Nuova Marcora, rifinanziando il fondo diretto allo sviluppo delle società cooperative, al fine di favorire la nascita di nuove imprese e il consolidamento o la riconversione di quelle esistenti.

Cooperative beneficiarie

Le tipologie di cooperativa che possono accedere al finanziamento sono solo le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali.

Le cooperative dovranno altresì:

  1. essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
  2. non essere qualificate come «imprese in difficoltà» ai sensi del Regolamento di esenzione;
  3. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

Non sono inoltre ammesse le cooperative:

  1. che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  2. che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.

Le cooperative che vogliono accedere al finanziamento subiranno l’acquisizione di una quota temporanea di minoranza da parte delle società finanziarie, partecipate dal MISE, che erogano il finanziamento.

Finanziamenti erogabili

I finanziamenti erogabili, che potranno avere sia finalità di investimento che di copertura del capitale circolante, hanno le seguenti caratteristiche:

  1. durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
  2. rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  3. sono a tasso di interesse zero;
  4. nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;
  5. sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla Società finanziaria L. 49/85 nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.

Nel caso in cui il finanziamento agevolato venga concesso per finalità di investimento, questo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo concessione di una proroga.

I finanziamenti agevolati della nuova Marcora non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa.

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