Con la pubblicazione del nuovo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 30 luglio 2025, viene aggiornata la misura “Nuova Marcora”, il regime di aiuto pensato per sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative su tutto il territorio nazionale.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni le società cooperative:
- regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in stato di liquidazione, scioglimento, sottoposte a procedure concorsuali o in stato di difficoltà;
- operative in qualsiasi settore produttivo (salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato);
- dal 2 ottobre 2025 le cooperative di medie dimensioni dovranno inoltre dimostrare di essere in regola con l’obbligo di stipulare polizze contro i rischi catastrofali (obbligo che scatterà dal 1° gennaio 2026 anche per micro e piccole cooperative).
Sono escluse le cooperative che:
- non hanno restituito aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione UE;
- hanno subito revoche definitive di agevolazioni ministeriali non rimborsate;
- assoggettate a misure interdittive ai sensi del D.lgs 231/2001;
- i cui amministratori abbiano condanne per reati che comportano l’interdizione da procedure di appalto.
Iniziative e spese ammissibili
Le agevolazioni possono sostenere due tipologie di interventi:
- Programmi di investimento non ancora avviati alla data della domanda, finalizzati allo sviluppo dell’impresa (acquisto macchinari, attrezzature, beni strumentali, immobili, ecc.). Sono esclusi:
- Interventi di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;;
- beni usati;
- Imposte e tasse;
- beni di importo inferiore a 500 euro;
- spese di funzionamento, notali, per scorte e per materiali di consumo;
- per beni relativi all’attività di rappresentanza;
- automezzi, eccetto quelli strettamente necessari all’attività di cui al programma di spesa;
- l’acquisto di immobili che hanno beneficiato, nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di altri aiuti salvo quelli di natura fiscale;
- le spese relative a commesse interne;
- le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria e già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni.
- Esigenze di liquidità aziendale, per il capitale circolante o per investimenti che non rientrano nei regimi di aiuto standard, sempre entro i limiti previsti dai regolamenti “de minimis”.
I programmi devono concludersi entro 36 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Agevolazioni concedibili
Il sostegno si concretizza in finanziamenti agevolati, erogati tramite società finanziarie partecipate dal Ministero, che acquisiscono temporaneamente quote di minoranza nelle cooperative beneficiarie .
I finanziamenti:
- hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivo un preammortamento massimo di 3 anni;
- sono rimborsati con rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- hanno un tasso di interesse pari a zero;
- nel caso in cui vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e comunque per importi non superiori ad euro 2.000.000.
Presentazione delle domande
Le richieste potranno essere inoltrate via PEC o tramite il portale dedicato che sarà reso disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle società finanziarie coinvolte.
Ogni cooperativa può accedere al finanziamento una sola volta nell’arco di 36 mesi, salvo il caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi o cedute ai dipendenti.

