Inventario delle rimanenze di fine anno: perché è importante?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno molti imprenditori si sentono richiamare dai propri consulenti in merito alla necessità di procedere alla redazione di un inventario delle proprie rimanenze.

Perchè adempiere a questo obbligo è così fondamentale?

Obblighi contabili

La valutazione delle rimanenze, quantomeno per le imprese in contabilità ordinaria, ha in primo luogo risvolti sulla determinazione dell’utile/perdita di esercizio, in quanto il valore delle rimanenze finali (o quantomeno la variazione subita dalle rimanenze tra l’inizio e la fine dell’anno) rappresenta un ricavo o un costo che vanno ad incidere sul risultato d’esercizio.

Ogni imprenditore ha quindi un obbligo civilistico di valutare correttamente le rimanenze, redigendo un inventario analitico con l’indicazione delle rimanenze esistenti al 31 dicembre. Nell’inventario andranno indicati tutti i beni di proprietà dell’impresa (anche se stoccati in luoghi diversi da quelli di proprietà: es. un magazzino di terzi) mentre non andranno indicati tutti i beni che, pur trovandosi nei locali dell’azienda, non sono di proprietà di questa.

A titolo esemplificativo nell’inventario andranno indicati:

  • i beni di proprietà presso i propri magazzini
  • i beni di proprietà in deposito presso terzi
  • i beni di proprietà stoccati in unità locali (sedi secondarie, depositi, ecc.)
  • i beni di proprietà che sono in viaggio ma i cui rischi si siano già trasferiti all’acquirente (es. beni acquistati con clausola FOB)

L’inventario dovrà essere formato distinguendo i beni per categorie omogenee e attribuendo agli stessi un valore utilizzando uno dei criteri ammessi dalla normativa civilistica:

  • in primis il critero del prezzo d’acquisto (cioè attribuendo per ogni bene lo specifico costo d’acquisto)
  • in alternativa, per i beni fungibili, uno degli altri criteri ammessi:
    • LIFO
    • FIFO
    • Costo medio ponderato
    • Prezzo al dettaglio.

Questo elenco va comunicato al proprio consulente per poter procedere alla registrazione contabile e alla determinazione del risultato d’esercizio.

Obblighi fiscali

Seppure per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non rilevino più nella determinazione del reddito, la redazione dell’inventario di magazzino è comunque necessaria ai fini fiscali. Questo perché la mancata consegna dell’inventario di magazzino, in caso di controllo o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, legittima questi ultimi ad effettuare un accertamento induttivo, cioè una tipologia di accertamento molto pesante e che porta a conseguenze più difficilmente difendibili da parte del contribuente.

Il valore delle rimanenze è altresì necessario per tutte le imprese al fine di compilare correttamente gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), pena l’applicazione delle relative sanzioni.

E’ quindi evidente la grande importanza di questo adempimento che va programmato per tempo, nei primi giorni di gennaio, al fine di dare una rappresentazione veritiera delle proprie giacenze ed evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo fiscale.

Organo di controllo nelle cooperative: presa di posizione del Ministero delle Imprese

A seguito di diverse sollecitazioni che chiedevano un apposito intervento interpretativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato nuove direttive in tema di nomina degli organi di controllo nelle società cooperative.

Niente di particolarmente nuovo per le cooperative che adottano il modello delle S.p.A. e per le quali risulta  sempre obbligatoria la revisione legale dei conti, mentre la nomina dell’organo di controllo interno (necessariamente di tipo di collegiale) ricorre solamente al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.,

e cioè:

  • se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il chiarimento impatta invece sulle cooperative che adottano le norme della Srl, cioè quelle che hanno inserito questa previsione nello statuto e che abbiano meno di 20 soci cooperatori o un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro.

Per questi soggetti, in presenza delle summenzionate condizioni previste dall’art. 2477 c.c., devono provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri; la nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, diviene possibile, a parere del Ministero, solo in presenza di apposita previsione contenuta nello statuto sociale.

Così come previsto dall’art. 2477 c.c., al ricorrere dei presupposti sono state ritenute equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore, e quindi la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza ai fini dell’obbligo in argomento, contrariamente a quanto preventivamente statuito dallo stesso Ministero.

Il Ministero spiega la possibilità di optare per la nomina di un revisore in luogo dell’organo di controllo interno con il complessivo sistema di controllo diretto riservato ai soci, oltre che, in ambito cooperativo, con l’insieme delle verifiche di vigilanza amministrativa, esercitate mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie.

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