Contributi pubblici di entità significativa: cosa cambia con il DPCM 84/2026

È entrato in vigore il DPCM 26 marzo 2026, n. 84, che definisce cosa si intende per "contributo di entità significativa a carico dello Stato" e introduce un sistema strutturato di controllo e rendicontazione sull'utilizzo dei fondi pubblici ricevuti da società, enti, organismi e fondazioni.

Chi sono i soggetti interessati

Il decreto si applica a società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da queste direttamente e maggioritariamente possedute (con esclusione delle quotate), o da enti pubblici non economici vigilati dalle stesse amministrazioni.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione:

  • gli enti del Terzo settore;
  • le ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
  • gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato;
  • le società quotate e le loro controllate.

Quando un contributo è "di entità significativa"

Un contributo è considerato di entità significativa — e quindi soggetto alla disciplina del decreto — quando sono soddisfatte cumulativamente due condizioni:

  1. È destinato alla realizzazione di finalità o progetti di interesse pubblico (restano fuori i contributi a favore di una generalità di soggetti, quelli di natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, e quelli concessi sotto forma di credito d'imposta);
  2. Supera un milione di euro annui, oppure — nel caso di importi inferiori — è pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.

I contributi si calcolano cumulativamente, anche se percepiti in forma disgiunta da più soggetti erogatori. La disciplina si applica ai contributi ricevuti a partire dal 1° gennaio 2025.

Cosa cambia: gli obblighi di verifica e comunicazione

Il punto più rilevante del decreto riguarda il rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interni (collegi sindacali, collegi di revisione, anche in forma monocratica).

Questi soggetti sono tenuti a:

  • verificare che i contributi ricevuti siano stati effettivamente utilizzati per le finalità o i progetti per i quali erano stati concessi;
  • inviare al MEF – Ragioneria Generale dello Stato una relazione annuale sulle verifiche effettuate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo.

Se l'organo di controllo non è già costituito, i beneficiari sono obbligati a istituirlo (anche in forma monocratica), previa approvazione delle necessarie modifiche statutarie e organizzative.

Sul fronte degli enti erogatori, questi dovranno comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF l'elenco dei soggetti ai quali sono stati assegnati contributi di entità significativa nel precedente esercizio finanziario.

Conseguenze del mancato adempimento

Il mancato invio della relazione annuale, così come la comunicazione di un utilizzo difforme rispetto agli obiettivi, viene valutato ai fini dell'ammissione ai contributi pubblici nelle annualità successive. Non si tratta quindi di una sanzione diretta, ma di un meccanismo reputazionale che può incidere concretamente sull'accesso ai finanziamenti futuri.

Cosa fare ora

Le modalità operative per la trasmissione telematica della relazione annuale saranno definite con un atto del MEF da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Nel frattempo, i soggetti interessati dovrebbero verificare se rientrano nel perimetro applicativo, accertarsi di avere un organo di controllo costituito e prepararsi alla prima scadenza rilevante — il 30 aprile 2026 — che, per l'annualità 2025, risulta già trascorsa al momento dell'entrata in vigore formale del decreto. Sarà opportuno attendere eventuali chiarimenti ministeriali sulla gestione del primo anno transitorio.

Enti del terzo settore: al via i controlli

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 del Decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entra in vigore un nuovo sistema di controlli nel Terzo Settore. Il decreto definisce modalità, responsabilità, limiti, e introduce nuovi soggetti autorizzati a vigilare sugli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Controllori e controllati

Secondo il decreto, i controlli sono a carico degli Uffici del Runts e, se richiesto e se appositamente autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato e delle reti associative nazionali.

I soggetti autorizzati (CSV e reti associative nazionali) individueranno poi dei soggetti incaricati (che dovranno avere comprovata esperienza in materia), che svolgeranno concretamente le operazioni di controllo e che non abbiano un rapporto specifico con l’ente da controllare.

Sono soggetti al controllo tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con l’esclusione

  • delle cooperative sociali;
  • delle imprese sociali;
  • delle società di mutuo soccorso.

Tipologie e modalità dei controlli

I controlli previsti dal decreto riguarderanno:

  • la sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti al RUNTS;
  • il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.

I controlli ordinari avranno cadenza triennale e potranno essere svolti da tutti i soggetti controllori già menzionati, mentre quelli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse a seguito dei controlli ordinari) potranno essere svolti solo dagli uffici del RUNTS.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60.000 euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.

I controlli si svolgeranno attraverso una comunicazione, tramite PEC; per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con ispezioni in loco. Gli enti avranno da 30 a 90 giorni per regolarizzare la propria posizione in caso di anomalie.

L’inizio della campagna di controllo sarà fissato con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito dell’attivazione del sistema informativo dedicato ai controlli

Inventario delle rimanenze di fine anno: perché è importante?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno molti imprenditori si sentono richiamare dai propri consulenti in merito alla necessità di procedere alla redazione di un inventario delle proprie rimanenze.

Perchè adempiere a questo obbligo è così fondamentale?

Obblighi contabili

La valutazione delle rimanenze, quantomeno per le imprese in contabilità ordinaria, ha in primo luogo risvolti sulla determinazione dell’utile/perdita di esercizio, in quanto il valore delle rimanenze finali (o quantomeno la variazione subita dalle rimanenze tra l’inizio e la fine dell’anno) rappresenta un ricavo o un costo che vanno ad incidere sul risultato d’esercizio.

Ogni imprenditore ha quindi un obbligo civilistico di valutare correttamente le rimanenze, redigendo un inventario analitico con l’indicazione delle rimanenze esistenti al 31 dicembre. Nell’inventario andranno indicati tutti i beni di proprietà dell’impresa (anche se stoccati in luoghi diversi da quelli di proprietà: es. un magazzino di terzi) mentre non andranno indicati tutti i beni che, pur trovandosi nei locali dell’azienda, non sono di proprietà di questa.

A titolo esemplificativo nell’inventario andranno indicati:

  • i beni di proprietà presso i propri magazzini
  • i beni di proprietà in deposito presso terzi
  • i beni di proprietà stoccati in unità locali (sedi secondarie, depositi, ecc.)
  • i beni di proprietà che sono in viaggio ma i cui rischi si siano già trasferiti all’acquirente (es. beni acquistati con clausola FOB)

L’inventario dovrà essere formato distinguendo i beni per categorie omogenee e attribuendo agli stessi un valore utilizzando uno dei criteri ammessi dalla normativa civilistica:

  • in primis il critero del prezzo d’acquisto (cioè attribuendo per ogni bene lo specifico costo d’acquisto)
  • in alternativa, per i beni fungibili, uno degli altri criteri ammessi:
    • LIFO
    • FIFO
    • Costo medio ponderato
    • Prezzo al dettaglio.

Questo elenco va comunicato al proprio consulente per poter procedere alla registrazione contabile e alla determinazione del risultato d’esercizio.

Obblighi fiscali

Seppure per le imprese in contabilità semplificata le rimanenze non rilevino più nella determinazione del reddito, la redazione dell’inventario di magazzino è comunque necessaria ai fini fiscali. Questo perché la mancata consegna dell’inventario di magazzino, in caso di controllo o verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, legittima questi ultimi ad effettuare un accertamento induttivo, cioè una tipologia di accertamento molto pesante e che porta a conseguenze più difficilmente difendibili da parte del contribuente.

Il valore delle rimanenze è altresì necessario per tutte le imprese al fine di compilare correttamente gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), pena l’applicazione delle relative sanzioni.

E’ quindi evidente la grande importanza di questo adempimento che va programmato per tempo, nei primi giorni di gennaio, al fine di dare una rappresentazione veritiera delle proprie giacenze ed evitare spiacevoli sorprese in caso di controllo fiscale.

Organo di controllo nelle cooperative: presa di posizione del Ministero delle Imprese

A seguito di diverse sollecitazioni che chiedevano un apposito intervento interpretativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato nuove direttive in tema di nomina degli organi di controllo nelle società cooperative.

Niente di particolarmente nuovo per le cooperative che adottano il modello delle S.p.A. e per le quali risulta  sempre obbligatoria la revisione legale dei conti, mentre la nomina dell’organo di controllo interno (necessariamente di tipo di collegiale) ricorre solamente al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.,

e cioè:

  • se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il chiarimento impatta invece sulle cooperative che adottano le norme della Srl, cioè quelle che hanno inserito questa previsione nello statuto e che abbiano meno di 20 soci cooperatori o un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro.

Per questi soggetti, in presenza delle summenzionate condizioni previste dall’art. 2477 c.c., devono provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri; la nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, diviene possibile, a parere del Ministero, solo in presenza di apposita previsione contenuta nello statuto sociale.

Così come previsto dall’art. 2477 c.c., al ricorrere dei presupposti sono state ritenute equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore, e quindi la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza ai fini dell’obbligo in argomento, contrariamente a quanto preventivamente statuito dallo stesso Ministero.

Il Ministero spiega la possibilità di optare per la nomina di un revisore in luogo dell’organo di controllo interno con il complessivo sistema di controllo diretto riservato ai soci, oltre che, in ambito cooperativo, con l’insieme delle verifiche di vigilanza amministrativa, esercitate mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie.

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