Si riducono le sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali

In sede di conversione del Decreto Legge PNRR, è stata introdotta una norma che riduce le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

Sino ad oggi, la normativa prevedeva le seguenti sanzioni:

  • in caso di omissione contributiva – cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie – una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 5,5 punti percentuali e con un massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
  • in caso di evasione contributiva – cioè di contributi dovuti a seguito di registrazioni o denunce obbligatori omesse – una sanzione civile pari al 30% con un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;

Nel caso in cui si sia omesso il versamento dei contributi, infatti, e si provveda al pagamento del dovuto entro 120 giorni e in un’unica soluzione, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella del tasso ufficiale di riferimento (TUR) pari al 4,25%, mentre non si applicherà più l’ulteriore maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione passa quindi dal 9,75% al 4,5%.

Anche in caso di evasione contributiva vi è una riduzione delle sanzioni. In caso di autodenuncia da parte del contribuente – ovviamente prima di contestazione o richieste da parte degli enti impositori - e di pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla stessa denuncia, la sanzione civile passa dal 30% in ragione d’anno, con un massimo del 60% dei contributi dovuti, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Ma la novità riguarda l’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Infine, qualora sia l’ente impositore – d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive – a contestare il dovuto, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, la sanzione civile viene ridotta del 50%.

Zes Unica: dal Decreto Coesione un nuovo esonero contributivo

È ormai finalmente operativo il bando destinato alle imprese del Sud Italia e che sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo:

  • tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, purché abbiano almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni ed esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane e di servizi all’industria;
  • le imprese agricole che operino come soggetti co-proponenti;
  • i Centri di ricerca.

I progetti possono essere presentati sia singolarmente che in forma congiunta. In quest’ultimo caso possono essere presenti un numero massimo di 5 imprese e l’importo progettuale a carico di ciascuna impresa deve essere di valore non inferiore a 3.000.000 euro.

I progetti, come detto, dovranno essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e dovranno prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 20.000.000.

Progetti e spese ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
  • i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

I soggetti proponenti possono beneficiare di due diverse forme di agevolazione:

  • finanziamento agevolato, per una percentuale del 50% delle spese ammissibili, concesso con tasso pari al 20% del tasso di riferimento e con durata da 4 a 15 anni;
  • contributo alla spesa per una percentuale delle spese ammissibili pari a:
    • 30% per le piccole imprese;
    • 25% per le medie imprese;
    • 15% per le grandi imprese;
    • 10% di maggiorazione (in questo caso il finanziamento scende dal 50% al 40%) spettante in caso di progetto:
      • realizzato interamente nelle Regioni meno sviluppate;
      • realizzato nell’ambito di un progetto congiunto:
        • realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti;
        • in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70% dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
      • che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
      • che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie

Termini di presentazione

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 settembre 2024.

Specializzazione intelligente: contributi per le imprese del Sud

È ormai finalmente operativo il bando destinato alle imprese del Sud Italia e che sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo:

  • tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, purché abbiano almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni ed esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane e di servizi all’industria;
  • le imprese agricole che operino come soggetti co-proponenti;
  • i Centri di ricerca.

I progetti possono essere presentati sia singolarmente che in forma congiunta. In quest’ultimo caso possono essere presenti un numero massimo di 5 imprese e l’importo progettuale a carico di ciascuna impresa deve essere di valore non inferiore a 3.000.000 euro.

I progetti, come detto, dovranno essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e dovranno prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 20.000.000.

Progetti e spese ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
  • i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

I soggetti proponenti possono beneficiare di due diverse forme di agevolazione:

  • finanziamento agevolato, per una percentuale del 50% delle spese ammissibili, concesso con tasso pari al 20% del tasso di riferimento e con durata da 4 a 15 anni;
  • contributo alla spesa per una percentuale delle spese ammissibili pari a:
    • 30% per le piccole imprese;
    • 25% per le medie imprese;
    • 15% per le grandi imprese;
    • 10% di maggiorazione (in questo caso il finanziamento scende dal 50% al 40%) spettante in caso di progetto:
      • realizzato interamente nelle Regioni meno sviluppate;
      • realizzato nell’ambito di un progetto congiunto:
        • realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti;
        • in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70% dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
      • che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
      • che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie

Termini di presentazione

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 settembre 2024.

Terzo settore: scattano gli obblighi di pubblicità per i contributi

Dopo una serie di rinvii, diventa operativa la previsione della legge n. 124/2017 per associazioni, fondazioni, Onlus ed Enti del Terzo Settore che obbliga alla pubblicazione dei contributi ricevuti.

La pubblicazione riguarda i contributi, di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, erogati:

  • da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
  • dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le società in controllo pubblico e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro e la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dalla pubblicazione le somme derivanti dal 5 per mille (oggetto di una separata rendicontazione) e quelle derivanti da rapporti sinallagmatici, cioè le somme ricevute a seguito di prestazioni/cessioni effettuate.

La pubblicazione dovrà avvenire sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale. In assenza di un sito proprio, sarà quindi possibile utilizzare ad esempio la pagina Facebook dell’Ente o il sito della rete associativa di cui l’associazione fa parte.

Nel sito andranno pubblicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente
  • la denominazione del soggetto erogante
  • la somma incassata
  • la data di incasso
  • la causale del contributo

Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione pone a carico dei soggetti inadempienti una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, con l’obbligo accessorio di adempire, entro 90 giorni, alla pubblicazione. Decorsi i 90 giorni la sanzione si tramute nell’obbligo di restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Entro l’1 luglio 2024 andranno pubblicati i contributi per l’anno 2023.

Pace contributiva: possibile il riscatto di periodi scoperti

Diventa operativa, con la circolare numero 69/2024 dell’INPS, la pace contributiva introdotta dalla Legge di Bilancio e che consente il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Lo strumento è utilizzabile nel periodo 2024-2025 e si rivolge agli iscritti:

  • all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Ago)
  • alla gestione separata INPS
  • alle gestioni dei lavoratori autonomi e alle altre gestioni INPS

purché non si sia già titolari di pensione e non si abbia alcuna anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996.

I periodi che è possibile riscattare devono essere interamente scoperti da contribuzione e durante detti periodi non deve essere stata svolta alcuna attività lavorativa.

Il riscatto può riguardare un massimo di cinque anni, anche non continuativi, pagando i rispettivi contributi calcolati utilizzando il metodo percentuale. In particolare verranno prese a riferimento le retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane precedenti l’operazione, moltiplicate per l’aliquota contributiva della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto. Le somme così dovute potranno essere rateizzate in un massimo di 120 rate mensili senza interessi. Le somme versate saranno deducibili dal reddito complessivo.

L’anzianità contributiva così acquisita sarà utile sia ai fini del diritto che ai fini dell’importo della pensione spettante.

La domanda di pace contributiva andrà presentata telematicamente sul sito www.inps.it.

Agricoltura: gli interventi previsti dal D.L. 63/2024

Il recente Decreto Legge n. 63/2024, rubricato “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, introduce novità per il comparto agricolo. Vediamo le principali.

Sospensione ratei

Per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente, previa presentazione di autocertificazione che attesti detta condizione, possono richiedere la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nell’anno 2024.

Sono escluse dal beneficio le imprese le cui esposizioni creditizie siano classificate come deteriorate.

Sgravi contributivi dipendenti

Vengono confermati gli sgravi contributivi per gli agricoltori che si trovano in zone classificate come montane. Tale sgravio per il 2024 sarà pari al 75% degli oneri contributivi a carico delle imprese per i lavoratori dipendenti.

Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali

Viene introdotto per l’anno 2024 un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, fruibile dalle strutture produttive operanti nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati sino al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo

dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Per l’operatività del credito si dovrà attendere un apposito decreto attuativo da emanarsi a cura del Ministero dell’agricoltura.

Novità per il fotovoltaico

Il decreto prevede che nelle zone che, nei piani urbanistici, risultano classificate come agricole, è fatto divieto di installare fotovoltaico a terra, mentre continuano ad essere possibili le installazioni su pannelli rialzati in modo da continuare le coltivazioni agricole del terreno.

Tali limitazioni non trovano applicazione nel caso di progetti realizzati con fondi PNRR o per quelli volti alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile.

Decreto coesione: quattro nuovi incentivi per le assunzioni

Il Governo, con il nuovo Decreto Coesione, ha introdotto quattro nuovi incentivi volti a stimolare l’assunzione di giovani, donne e soggetti residenti nelle regioni del Sud, oltre che per la riconversione del personale dipendente di grandi imprese in crisi. Tutti gli incentivi sono subordinati alla preventiva approvazione dell’UE.

Bonus giovani

Il Decreto introduce un esonero contributivo pare al 100% dei contributi previdenziali, con il limite massimo di 500 euro mensili, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani:

  • di età inferiore a 35 anni;
  • che non abbiamo mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi e sarà valida per le assunzioni effettuate dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

La medesima misura potrà essere utilizzata anche per l’assunzione di over 35 che siano disoccupati da almeno 24 mesi, mentre non sarà utilizzabile per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il bonus potrà essere richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus donne

Il Decreto prevede un incentivo per l’assunzione di lavoratrici che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Per i datori di lavoro che assumono soggetti appartenenti ad una delle superiori categorie, è previsto un esonero contributivo pare al 100% dei contributi previdenziali, con il limite massimo di 650 euro mensili.

L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi e sarà valida per le assunzioni effettuate dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, purché comportino un incremento occupazionale netto, mentre non sarà utilizzabile per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Bonus ZES

Un terzo incentivo prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro con limite dimensionale fino a 10 lavoratori con sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni del Sud Italia rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’agevolazione, prevista per un periodo massimo di 30 mesi, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e che siano disoccupati da almeno 12 mesi, effettuate dall’1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

L'esonero, fermo restando i premi INAIL, opera sul 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo mensile pari a 650 euro, e non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il bonus potrà essere richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Riconversione del personale dipendente da grandi imprese in crisi

Il Decreto introduce in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 uno specifico esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che, dall’1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono, a tempo indeterminato, lavoratori che alla data dell'assunzione incentivata, risultino in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di grandi imprese operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori e abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria da almeno un biennio senza soluzione di continuità nell'ambito di accordi di programma volti a gestire la transizione del lavoratori.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 30 mesi, prevede l'abbattimento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Il datore di lavoro beneficiario deve inoltre garantire e assicurare almeno 200 ore di formazione in favore del lavoratore assunto.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto all'esonero o di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione, comporta il venir meno del diritto all'agevolazione e il recupero del beneficio già fruito.

Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord: nuove misure per l’autoimprenditorialità

Il Decreto Coesione, approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, introduce due nuove misure volte a favorire l’autoimprenditorialità al Centro Nord e nei territori del Sud o che hanno subito gli effetti del sisma del 2009 e del 2016.

Seppure l’attuazione delle misure sia demandata a due decreti attuativi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è importante capire il funzionamento di queste due nuove misure.

Soggetti beneficiari

Entrambe le misure sono rivolte a:

  • giovani di età inferiore ai 35 anni;
  • disoccupati da almeno 12 mesi;
  • persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  • persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
  • donne inoccupate, inattive e disoccupate;
  • disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari del programma GOL.

Se le iniziative finanziate coinvolgono disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di ammortizzatori sociali, inclusa la Naspi di cui al D.Lgs. n. 22/2015, ovvero beneficiari del Supporto formazione lavoro, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento ed ottenerne l’erogazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Attività finanziate

Le misure finanziano l’avvio di attività imprenditoriali o libero-professionali, sia in forma individuale che in forma collettiva. In quest’ultimo caso è consentita la partecipazione di soggetti privi di requisiti, purché il controllo e l’amministrazione sia affidato a soggetti con i requisiti.

Contributo concesso

Le agevolazioni possono essere alternativamente concesse sotto forma di:

  • voucher, per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività;
  • contributo a fondo perduto.

Per la misura Resto al Sud 2.0:

  • il voucher ha un importo massimo di 40.000 euro, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;
  • il contributo a fondo perduto, calcolato sull’importo dell’investimento per l’avvio delle attività, è pari al 75% per programmi di spesa fino a 120.000 euro e al 70% per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro.

Per la misura Autoimpiego Centro Nord:

  • il voucher ha un importo massimo di 30.000 euro, elevabile a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;
  • il contributo a fondo perduto, calcolato sull’importo dell’investimento per l’avvio delle attività, è pari al 65% per programmi di spesa fino a 120.000 euro e al 60% per programmi di spesa oltre i 120.000 euro e fino ai 200.000 euro.

Adesso non resta che attendere i decreti attuativi per le disposizioni dettaglio, preparandosi per tempo attraverso l’acquisizione dei preventivi di spesa e la predisposizione di un adeguato business plan della nuova iniziativa imprenditoriale.

Colf e badanti: dal decreto PNRR arriva un esonero contributivo

Nell’ambito del decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, è stato introdotto un esonero contributivo specifico per l’assunzione di colf e badanti.

Il decreto prevede infatti che, a decorrere dall’1 aprile 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani di età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari di indennità di accompagnamento, viene riconosciuto per un massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

Detto esonero viene riconosciuto per un importo massimo di 3.000 euro su base annua.

Per poter beneficiare dell’esonero è però necessario che il datore di lavoro destinatario della prestazione deve possedere un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità, non superiore a 6.000 euro. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di   cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del D.P.R. n. 1403/1971 e, più precisamente:

  1. assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
  2. assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
  3. assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
  4. prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
  5. prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Incentivi alle assunzioni: gli obblighi da rispettare

Il legislatore emana periodicamente normative che incentivano l’assunzione di dipendenti, fissando degli sgravi – di solito contributivi – che riducono il costo del lavoro a carico dell’impresa.

È però opportuno ricordare che, al di là del contenuto delle singole normative, esistono degli obblighi valevoli per tutti i datori di lavoro e che, se non rispettati, comportano la non spettanza di qualsiasi incentivo. Nello specifico il datore di lavoro:

  • deve essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • deve applicare le previsioni contenute nel Contratto Collettivo (CCNL) comparativamente più rappresentativo, a livello nazionale per il settore di appartenenza;
  • insussistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, come stabilito dal D.Lgs. 150/2015, gli incentivi non spettano:

  • se l'assunzione assolve a un obbligo preesistente, normativo o derivante dalla contrattazione collettiva: in questo caso l’incentivo non spetta nemmeno qualora l’obbligo venga assolto mediante contratto di somministrazione;
  • se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e che abbia esercitato il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni da parte del datore di lavoro per la medesima mansione;
  • se l’assunzione si conclude con lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro;
  • se il datore di lavoro è interessato da una crisi o riorganizzazione aziendale che abbia comportato la sospensione dei rapporti di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione o la trasformazione del contratto abbiano lo scopo di procedere con l’assunzione di soggetti con inquadramento differente rispetto ai lavoratori sospesi o impiegati in unità produttive diverse da quella interessata dalla crisi/riorganizzazione.

È bene quindi tenere a mente queste pre-condizioni per beneficiare degli incentivi per evitare spiacevoli sorprese quali il recupero di quanto illegittimamente fruito.

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