Riduzione dei contributi per i nuovi artigiani e commercianti

Seppure per il solo 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto un’agevolazione per i lavoratori che si iscrivono per la prima volta alla Gestione Inps artigiani o commercianti.

In particolar modo, previa presentazione di un’apposita comunicazione telematica all’Inps, la possibilità di avere una riduzione contributiva al 50% per 36 mesi, a prescindere dal regime fiscale adottato (l’agevolazione è quindi applicabile anche ai forfetari e ai collaboratori familiari). L’agevolazione è concessa nel rispetto del regolamento de minimis.

Detta agevolazione è alternativa rispetto alle altre misure agevolative che prevedono riduzioni dell’aliquota come, ad esempio, la riduzione del 35% prevista per i forfetari. Un forfetario che aprisse la partita Iva nel 2025, quindi, potrebbe optare per la riduzione al 50% per 36 mesi per poi fruire successivamente della riduzione al 35% dal quarto anno in poi.

In merito alle agevolazioni previste per i forfetari, si ricorda che la domanda per avvalersi del regime agevolato o per revocarlo vanno presentate ogni anno entro il 28.02.2025. La presentazione dopo tale data, fa decorrere gli effetti dall’anno successivo, salvo che non si tratti di domanda associata a nuove aperture di posizioni previdenziali.

In merito alle varie riduzioni contributive, è opportuno sempre precisare che il mancato versamento di parte dei contributi ha ovvi effetti ai fini pensionistici, comportando una riduzione della futura pensione, salvo che non si adottino misure correttive (es. versamenti volontari). L’adesione a dette misure va quindi valutata sulla base dei desiderata pensionistici del singolo iscritto.

Bando “Più Artigianato”: aumenta la quota a fondo perduto

Con un intervento della Giunta Regionale Siciliana, viene aumentata la quota di fondo perduto prevista dal Bando “Più Artigianato”, gestito da CRIAS.

La richiesta di accesso al bando può essere presentata da imprese artigiane attive, con sede operativa in Sicilia, che abbiano stipulato contratti di finanziamento con le Banche o contratti di leasing finanziario con società di leasing o finanziamenti concessi da intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB o finanziamenti concessi dagli Operatori del Microcredito iscritti nel registro della Banca d’Italia.

Gli aiuti concessi si sostanziano in:

  • contributi conto interessi
  • contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria
  • contributi in conto capitale

Gli aiuti vengono concessi su finanziamenti destinati a coprire beni inseriti nel ciclo produttivo dell’attività artigianale, i cui contratti di finanziamento/leasing finanziario abbiano un importo non inferiore a € 5.000,00.

Le spese ammissibili devono riguardare una di queste tipologie:

  • acquisto del terreno destinato alla costruzione e/o ampliamento di fabbricati (investimento agevolabile nella misura del 10% della spesa ammissibile, per l’operazione considerata);
  • acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
  • acquisto di macchine, attrezzature ed impianti, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
  • acquisto di autoveicoli destinati esclusivamente all’attività artigianale dell’impresa;
  • acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo;
  • acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti, per un importo non superiore a 200.000,00 euro.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute non oltre dodici mesi precedenti alla data della presentazione della domanda.

Per le spese ammissibili, la CRIAS interviene nell’ambito del contratto di finanziamento/leasing finanziario con i seguenti contributi:

Contributo conto interessi

Per la quota di finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo è determinato della misura percentuale pari al 60% del tasso di riferimento – indicato e aggiornato da apposito decreto del MIMIT – con incremento all’80% nel caso in cui il finanziamento sia garantito da Confidi.

Il contributo viene erogato per una durata massima, comprensiva di preammortamento:

  • di 12 anni (15 in caso di imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di locali;
  • di 6 anni (8 in caso di imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti;
  • di 5 anni (7 in caso di imprese di nuova costituzione) per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Contributo in conto canoni sulle operazioni di leasing

Il contributo in conto canoni sulle operazioni di leasing finanziario è determinato sul valore del bene – al netto d’imposte, tasse, oneri accessori e spese – decurtato dell’eventuale anticipo versato e del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di leasing finanziario, mediante l’abbattimento di quota di interessi, nella misura percentuale del 60% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di leasing finanziario; la misura percentuale è pari all’80% del tasso di riferimento se l’operazione è garantita dai Confidi.

Il contributo viene erogato per una durata massima:

  • di 10 anni, se riguarda beni immobili;
  • di 5 anni, se riguarda beni mobili.

Contributo in contro capitale

La spesa sostenuta per la realizzazione dell’investimento, al netto d’imposte, e finanziata da una banca

e/o intermediario finanziario per almeno l’80% del relativo costo ammissibile, beneficia di un contributo in conto capitale che, a seguito della delibera della Giunta, viene attribuito nella misura del 35% del costo documentato in luogo del precedente 20%; nel caso in cui sia stata finanziata una percentuale inferiore all’80%, il 35% sarà calcolato sulla quota dell’investimento coperta dal finanziamento concesso a condizioni di mercato.

Tutte le domande andranno presentate per il tramite di banche, associazioni artigiane di categoria e/o Confidi.

Energia autoprodotta da fonti rinnovabili: incentivi per le PMI

Le piccole e medie imprese potranno presentare dal 4 aprile al 5 maggio 2025 le istanze per l’accesso alle agevolazioni previste dal bando PNRR “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili”. Vediamo i dettagli.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, con esclusione:

  • dei codici ATECO di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025;
  • delle industrie ad alta intensità energetica;
  • delle industrie ad alta emissione di CO2.

Le imprese che operano nel settore della produzione, noleggio e vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino per almeno il 50% da veicoli a zero emissioni.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti ammissibili all’agevolazione sono i seguenti:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio;
  • l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.

L’investimento agevolabile può riguardare solo una delle tecnologie summenzionate e deve essere accompagnato da una diagnosi energetica, redatta da un tecnico abilitato, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici, individuando la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

I programmi di spesa:

  • devono prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000 e non superiore a euro 1.000.000;
  • devono riguardare immobilizzazioni nuove di fabbrica;
  • dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Agevolazioni concedibili

I programmi di investimento vengono agevolati attraverso la concessione di un contributo in conto impianti nella misura massima:

  • del 30% delle spese per l’installazione degli impianti, in caso di medie imprese;
  • del 40% delle spese per l’installazione degli impianti, in caso di piccole imprese;
  • del 30% delle spese per l’installazione della componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento, sia per le piccole che per le medie imprese.

Presentazione della domanda

Come già detto le domande potranno essere presentate dal 4 aprile 2025 al 5 maggio 2025 e verranno valutate sulla base di un punteggio che terrà conto:

  • del rapporto tra la potenza nominale degli impianti e il fabbisogno complessivo annuo di energia dell’unità produttiva oggetto di intervento;
  • dell’incidenza dei costi riferiti ai moduli solari fotovoltaici rispetto all’ammontare complessivo delle spese previste per il medesimo programma di investimento;
  • della sostenibilità economica dell’investimento;
  • del possesso di certificazioni ambientali.

Si riducono le sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali

In sede di conversione del Decreto Legge PNRR, è stata introdotta una norma che riduce le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

Sino ad oggi, la normativa prevedeva le seguenti sanzioni:

  • in caso di omissione contributiva – cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie – una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 5,5 punti percentuali e con un massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
  • in caso di evasione contributiva – cioè di contributi dovuti a seguito di registrazioni o denunce obbligatori omesse – una sanzione civile pari al 30% con un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;

Nel caso in cui si sia omesso il versamento dei contributi, infatti, e si provveda al pagamento del dovuto entro 120 giorni e in un’unica soluzione, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella del tasso ufficiale di riferimento (TUR) pari al 4,25%, mentre non si applicherà più l’ulteriore maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione passa quindi dal 9,75% al 4,5%.

Anche in caso di evasione contributiva vi è una riduzione delle sanzioni. In caso di autodenuncia da parte del contribuente – ovviamente prima di contestazione o richieste da parte degli enti impositori - e di pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla stessa denuncia, la sanzione civile passa dal 30% in ragione d’anno, con un massimo del 60% dei contributi dovuti, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Ma la novità riguarda l’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Infine, qualora sia l’ente impositore – d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive – a contestare il dovuto, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, la sanzione civile viene ridotta del 50%.

Zes Unica: dal Decreto Coesione un nuovo esonero contributivo

È ormai finalmente operativo il bando destinato alle imprese del Sud Italia e che sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo:

  • tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, purché abbiano almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni ed esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane e di servizi all’industria;
  • le imprese agricole che operino come soggetti co-proponenti;
  • i Centri di ricerca.

I progetti possono essere presentati sia singolarmente che in forma congiunta. In quest’ultimo caso possono essere presenti un numero massimo di 5 imprese e l’importo progettuale a carico di ciascuna impresa deve essere di valore non inferiore a 3.000.000 euro.

I progetti, come detto, dovranno essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e dovranno prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 20.000.000.

Progetti e spese ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
  • i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

I soggetti proponenti possono beneficiare di due diverse forme di agevolazione:

  • finanziamento agevolato, per una percentuale del 50% delle spese ammissibili, concesso con tasso pari al 20% del tasso di riferimento e con durata da 4 a 15 anni;
  • contributo alla spesa per una percentuale delle spese ammissibili pari a:
    • 30% per le piccole imprese;
    • 25% per le medie imprese;
    • 15% per le grandi imprese;
    • 10% di maggiorazione (in questo caso il finanziamento scende dal 50% al 40%) spettante in caso di progetto:
      • realizzato interamente nelle Regioni meno sviluppate;
      • realizzato nell’ambito di un progetto congiunto:
        • realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti;
        • in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70% dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
      • che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
      • che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie

Termini di presentazione

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 settembre 2024.

Specializzazione intelligente: contributi per le imprese del Sud

È ormai finalmente operativo il bando destinato alle imprese del Sud Italia e che sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo:

  • tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, purché abbiano almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni ed esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane e di servizi all’industria;
  • le imprese agricole che operino come soggetti co-proponenti;
  • i Centri di ricerca.

I progetti possono essere presentati sia singolarmente che in forma congiunta. In quest’ultimo caso possono essere presenti un numero massimo di 5 imprese e l’importo progettuale a carico di ciascuna impresa deve essere di valore non inferiore a 3.000.000 euro.

I progetti, come detto, dovranno essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e dovranno prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 20.000.000.

Progetti e spese ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
  • i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

I soggetti proponenti possono beneficiare di due diverse forme di agevolazione:

  • finanziamento agevolato, per una percentuale del 50% delle spese ammissibili, concesso con tasso pari al 20% del tasso di riferimento e con durata da 4 a 15 anni;
  • contributo alla spesa per una percentuale delle spese ammissibili pari a:
    • 30% per le piccole imprese;
    • 25% per le medie imprese;
    • 15% per le grandi imprese;
    • 10% di maggiorazione (in questo caso il finanziamento scende dal 50% al 40%) spettante in caso di progetto:
      • realizzato interamente nelle Regioni meno sviluppate;
      • realizzato nell’ambito di un progetto congiunto:
        • realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti;
        • in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70% dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
      • che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
      • che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie

Termini di presentazione

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 settembre 2024.

Terzo settore: scattano gli obblighi di pubblicità per i contributi

Dopo una serie di rinvii, diventa operativa la previsione della legge n. 124/2017 per associazioni, fondazioni, Onlus ed Enti del Terzo Settore che obbliga alla pubblicazione dei contributi ricevuti.

La pubblicazione riguarda i contributi, di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, erogati:

  • da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
  • dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le società in controllo pubblico e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro e la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dalla pubblicazione le somme derivanti dal 5 per mille (oggetto di una separata rendicontazione) e quelle derivanti da rapporti sinallagmatici, cioè le somme ricevute a seguito di prestazioni/cessioni effettuate.

La pubblicazione dovrà avvenire sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale. In assenza di un sito proprio, sarà quindi possibile utilizzare ad esempio la pagina Facebook dell’Ente o il sito della rete associativa di cui l’associazione fa parte.

Nel sito andranno pubblicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente
  • la denominazione del soggetto erogante
  • la somma incassata
  • la data di incasso
  • la causale del contributo

Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione pone a carico dei soggetti inadempienti una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, con l’obbligo accessorio di adempire, entro 90 giorni, alla pubblicazione. Decorsi i 90 giorni la sanzione si tramute nell’obbligo di restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Entro l’1 luglio 2024 andranno pubblicati i contributi per l’anno 2023.

Pace contributiva: possibile il riscatto di periodi scoperti

Diventa operativa, con la circolare numero 69/2024 dell’INPS, la pace contributiva introdotta dalla Legge di Bilancio e che consente il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Lo strumento è utilizzabile nel periodo 2024-2025 e si rivolge agli iscritti:

  • all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Ago)
  • alla gestione separata INPS
  • alle gestioni dei lavoratori autonomi e alle altre gestioni INPS

purché non si sia già titolari di pensione e non si abbia alcuna anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996.

I periodi che è possibile riscattare devono essere interamente scoperti da contribuzione e durante detti periodi non deve essere stata svolta alcuna attività lavorativa.

Il riscatto può riguardare un massimo di cinque anni, anche non continuativi, pagando i rispettivi contributi calcolati utilizzando il metodo percentuale. In particolare verranno prese a riferimento le retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane precedenti l’operazione, moltiplicate per l’aliquota contributiva della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto. Le somme così dovute potranno essere rateizzate in un massimo di 120 rate mensili senza interessi. Le somme versate saranno deducibili dal reddito complessivo.

L’anzianità contributiva così acquisita sarà utile sia ai fini del diritto che ai fini dell’importo della pensione spettante.

La domanda di pace contributiva andrà presentata telematicamente sul sito www.inps.it.

Agricoltura: gli interventi previsti dal D.L. 63/2024

Il recente Decreto Legge n. 63/2024, rubricato “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, introduce novità per il comparto agricolo. Vediamo le principali.

Sospensione ratei

Per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente, previa presentazione di autocertificazione che attesti detta condizione, possono richiedere la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nell’anno 2024.

Sono escluse dal beneficio le imprese le cui esposizioni creditizie siano classificate come deteriorate.

Sgravi contributivi dipendenti

Vengono confermati gli sgravi contributivi per gli agricoltori che si trovano in zone classificate come montane. Tale sgravio per il 2024 sarà pari al 75% degli oneri contributivi a carico delle imprese per i lavoratori dipendenti.

Credito d’imposta per acquisto di beni strumentali

Viene introdotto per l’anno 2024 un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, fruibile dalle strutture produttive operanti nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati sino al 15 novembre 2024 relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo

dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Per l’operatività del credito si dovrà attendere un apposito decreto attuativo da emanarsi a cura del Ministero dell’agricoltura.

Novità per il fotovoltaico

Il decreto prevede che nelle zone che, nei piani urbanistici, risultano classificate come agricole, è fatto divieto di installare fotovoltaico a terra, mentre continuano ad essere possibili le installazioni su pannelli rialzati in modo da continuare le coltivazioni agricole del terreno.

Tali limitazioni non trovano applicazione nel caso di progetti realizzati con fondi PNRR o per quelli volti alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile.

Decreto coesione: quattro nuovi incentivi per le assunzioni

Il Governo, con il nuovo Decreto Coesione, ha introdotto quattro nuovi incentivi volti a stimolare l’assunzione di giovani, donne e soggetti residenti nelle regioni del Sud, oltre che per la riconversione del personale dipendente di grandi imprese in crisi. Tutti gli incentivi sono subordinati alla preventiva approvazione dell’UE.

Bonus giovani

Il Decreto introduce un esonero contributivo pare al 100% dei contributi previdenziali, con il limite massimo di 500 euro mensili, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani:

  • di età inferiore a 35 anni;
  • che non abbiamo mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi e sarà valida per le assunzioni effettuate dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

La medesima misura potrà essere utilizzata anche per l’assunzione di over 35 che siano disoccupati da almeno 24 mesi, mentre non sarà utilizzabile per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il bonus potrà essere richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus donne

Il Decreto prevede un incentivo per l’assunzione di lavoratrici che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Per i datori di lavoro che assumono soggetti appartenenti ad una delle superiori categorie, è previsto un esonero contributivo pare al 100% dei contributi previdenziali, con il limite massimo di 650 euro mensili.

L’agevolazione ha una durata massima di 24 mesi e sarà valida per le assunzioni effettuate dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, purché comportino un incremento occupazionale netto, mentre non sarà utilizzabile per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Bonus ZES

Un terzo incentivo prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro con limite dimensionale fino a 10 lavoratori con sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni del Sud Italia rientranti nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’agevolazione, prevista per un periodo massimo di 30 mesi, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni di età e che siano disoccupati da almeno 12 mesi, effettuate dall’1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

L'esonero, fermo restando i premi INAIL, opera sul 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro nel limite massimo mensile pari a 650 euro, e non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il bonus potrà essere richiesto solo dai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero contributivo in parola o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, inoltre, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Riconversione del personale dipendente da grandi imprese in crisi

Il Decreto introduce in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025 uno specifico esonero contributivo rivolto ai datori di lavoro privati che, dall’1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono, a tempo indeterminato, lavoratori che alla data dell'assunzione incentivata, risultino in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di grandi imprese operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori e abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria da almeno un biennio senza soluzione di continuità nell'ambito di accordi di programma volti a gestire la transizione del lavoratori.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 30 mesi, prevede l'abbattimento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Il datore di lavoro beneficiario deve inoltre garantire e assicurare almeno 200 ore di formazione in favore del lavoratore assunto.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto all'esonero o di un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione, comporta il venir meno del diritto all'agevolazione e il recupero del beneficio già fruito.

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