Welfare aziendale: valida la carta di debito chiusa, usata come voucher

Il welfare aziendale è l’insieme di beni, servizi e misure di sostegno che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti (e, in alcuni casi, dei loro familiari) con l’obiettivo di migliorarne il benessere, l’equilibrio vita-lavoro e la motivazione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, rimborsi per l’istruzione dei figli, trasporti, salute, sport, cultura, mutui, ma anche buoni spesa o voucher digitali.

Vantaggi per l’azienda

  • deducibilità integrale dei costi: i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e riducono il carico IRES/IRPEF;
  • risparmio contributivo: quanto riconosciuto al dipendente entro le soglie di esenzione non è soggetto ai contributi INPS, generando un risparmio immediato sul costo del lavoro;
  • clima e produttività: un piano welfare ben strutturato aumenta engagement, fidelizzazione e attrattività sul mercato del lavoro, riducendo turnover e assenteismo.

Vantaggi per il dipendente

  • esenzione da imposizione: i fringe benefit non tassati costituiscono un “salario accessorio” netto, con potere di acquisto superiore rispetto alla stessa somma lorda in busta paga.
  • esenzione contributiva: nessuna trattenuta previdenziale fino al limite annuo previsto.
  • flessibilità di spesa: il lavoratore può scegliere in autonomia come destinare il proprio budget welfare tra le opzioni offerte dall’azienda.
  • tutela familiare: molti benefit possono essere fruiti anche dai familiari (scuola, sport, assistenza).

Il welfare aziendale erogato tramite carte di debito

Con la consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate riconosce che anche una carta di debito nominativa può rientrare fra i fringe benefit esenti, a patto che rispetti tutte le garanzie previste per i voucher welfare. Si tratta di un passaggio importante perché consente di digitalizzare (e semplificare) i piani di welfare aziendale senza perdere l’esenzione fiscale.

Il datore di lavoro può quindi incaricare un provider esterno che, tramite piattaforma web, assegna a ciascun dipendente un budget figurativo spendibile con una carta di debito – fisica o virtuale – utilizzabile solo presso esercenti convenzionati e limitatamente a beni/servizi rientranti nello spettro dell’art. 51 (istruzione, trasporti, sport, tempo libero, ecc.).

Il lavoratore può scegliere liberamente a chi destinare il proprio plafond, ma non può prelevare contante, cedere a terzi, “mischiare” altre somme o convertire il credito in denaro. Ogni utilizzo viene tracciato sulla piattaforma e resta associato al codice fiscale del titolare.

Soddisfatti questi requisiti, il valore caricato resta esente – entro le soglie di legge – perché non configura reddito in denaro ma benefit in natura.

Ricapitolando, la soluzione della carta di debito è percorribile ma con le seguenti attenzioni operative:

  • la carta deve essere “chiusa”: non è ammesso il pagamento presso esercenti non convenzionati né l’aggiunta di denaro personale.
  • occorrono procedure di identificazione (PIN, OTP, biometria) per impedire l’uso da parte di soggetti diversi dal titolare.
  • il provider deve fornire report puntuali, utili per il controllo del limite annuo di esenzione e per gli adempimenti del sostituto d’imposta.
  • in caso di superamento della soglia, il datore deve assoggettare a imposte (e contributi) l’intero valore del benefit.

Concordato preventivo biennale 2025-2026: cosa cambia con il decreto correttivo

Il concordato preventivo biennale, che ha debuttato l’anno scorso, è un istituto che consente di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio, sulla base di una proposta dell’Agenzia delle Entrate, sganciandolo quindi dalle risultanze contabili. Con il decreto correttivo pubblicato il 12 giugno 2025 vengono finalmente delineati i contorni dell’istituto per il biennio 2025-2026. Vediamo cosa cambia.

Soggetti beneficiari

Per il biennio 2025-2026 potranno aderire al concordato soltanto i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA) mentre l’adesione non è più possibile per i forfettari.

Tempistiche di adesione

Per il biennio 2025-2026 l’adesione (e l’eventuale revoca) potrà essere effettuata fino al 30 settembre 2025. Per i soggetti Ires con esercizio «a cavallo», la scadenza slitta dal settimo al nono mese successivo alla chiusura.

Ridimensionamento della flat tax

Viene mantenuta la flat tax, che consente l’applicazione sul reddito concordato di un’imposta sostitutiva al 10-12-15 % (in base al punteggio ISA), ma adesso l’applicazione sarà limitata fino a una base imponibile di 85.000 euro. Oltre tale soglia torneranno le aliquote ordinarie: 24 % per i soggetti Ires e 43 % per quelli Irpef.

Nuova causa di esclusione per i professionisti associati

Per evitare arbitraggi, il decreto introduce una causa di esclusione inedita: un professionista individuale che partecipa a uno studio associato o a una società tra professionisti potrà aderire al CPB solo se lo farà anche l’ente collettivo (e viceversa). Se, durante il biennio, uno dei due recede dal concordato, decadranno entrambi.

Rilevanza della maxi-deduzione per l’incremento occupazionale

A partire dal 2025, i soggetti che beneficiano della maxi-deduzione per l’incremento occupazionale, con la maggiorazione del costo del lavoro del 20% o 30%, potranno portare questa maxi-deduzione a riduzione sia del reddito effettivo sia del reddito concordato.

Proposta calibrata sull’affidabilità fiscale

Il decreto fissa un tetto massimo all’incremento di reddito (o valore della produzione IRAP) che l’Agenzia delle Entrate può proporre rispetto al dichiarato 2024:

  • un aumento massimo del 10 % per chi ha ISA pari a 10
  • un aumento massimo del 15 % con ISA da 9 a 9,99
  • un aumento massimo del 25 % con ISA da 8 a 8,99

In questo modo la proposta risulta più “morbida” nei confronti dei contribuenti più affidabili.

Avviso bonario: si decade dal concordato solo in caso di mancato pagamento

Non si perderà più il concordato per il semplice arrivo di un avviso bonario: la decadenza scatterà solo se il contribuente non verserà le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Vista la scadenza imminente, è opportuno che i clienti interessati a verificare la proposta concordataria contattino lo Studio Mamì per avviare la consulenza.

Concordato preventivo biennale: proroga ma non per tutti

A seguito delle percentuali di adesione non certo entusiastiche, il Governo ha approvato un decreto-legge che proroga la possibilità di adesione al concordato fino al 12 dicembre 2024. L’adesione potrà avvenire attraverso la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa.

La proroga non è però per tutti.

In primo luogo, la proroga è limitata soltanto ai soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA), risultando quindi esclusi i forfettari.

La possibilità di aderire alla proroga è poi condizionata all’aver presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024. Nessuna proroga per chi ha presentato dichiarazioni tardive.

Infine, quale ultima condizione, la proroga spetta solo a chi, presentando la dichiarazione integrativa, non faccia emergere un minor imponibile, un minor debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Le novità del decreto correttivo in ambito fiscale

Il decreto correttivo sull’adempimento collaborativo contiene una serie di novità che impattano su altri ambiti del comparto fiscale. Tra queste, si segnalano le modifiche al concordato preventivo biennale e alla disciplina degli avvisi bonari.

Concordato preventivo biennale

Modifiche molto importanti hanno interessato il concordato preventivo biennale, cioè l’istituto che consente di pre-concordare il reddito tassabile per gli anni 2024-2025, staccandolo quindi dal reddito effettivo.

La modifica più importante riguarda l’introduzione di una flat tax sulla differenza tra maggior reddito concordato e il reddito conseguito prima dell’accesso al concordato preventivo biennale. Questa flat tax per i soggetti ISA è così determinata:

  • 10% per i punteggi ISA superiori a 8
  • 12% per i punteggi ISA pari o superiori a 6 e fino a 8
  • 15% per i punteggi ISA inferiori a 6

mentre per i forfettari l’imposta sostitutiva è del 10% e scende al 3% per le start up.

Per fare un esempio, se il mio reddito nel 2023 è stato di 20.000 euro e il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate è di 25.000, la flat tax si applicherà su 5.000 euro (la differenza tra 25.000 e 20.000 euro).

Tra le altre modifiche degne di nota, il chiarimento su una delle cause di esclusione, cioè quella collegata ai debiti tributari. Viene chiarito che il limite per l’accesso, cioè quello di avere debiti tributari inferiori a 5.000 euro, riguarda quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili.

Per le imprese viene poi prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato ed è stata ridotta dal 50 al 30% la percentuale oltre la quale i minori redditi conseguiti in presenza di eventi calamitosi determinano l’uscita dal concordato.

Infine cambia il calcolo del secondo acconto per il 2024 a seguito dell’adesione al concordato. Infatti:

  • se l’acconto è determinato col metodo storico (cioè basandosi sull’imposta del periodo precedente) sarà dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% (3% per i forfettari start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo d’imposta precedente;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, il secondo è calcolato come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quello versato con la prima rata calcolato con le regole ordinarie.

Avvisi bonari

Dal 2025 i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari passano da 30 a 60 giorni e slitta allo stesso modo il termine del versamento della prima rata in caso di pagamento rateale. I giorni sono 30 in caso di avviso di liquidazione dei redditi da tassazione separata e 90 (in luogo di 60) in caso di avvisi bonari notificati agli intermediari per conto dei propri clienti.

Tra l’altro, a seguito del nuovo decreto sulle sanzioni, la sanzione applicabile in caso di avviso bonario scende dal 10% all’8,33%.

Concordato preventivo biennale al via

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, sono stati definiti i contorni del c.d. concordato preventivo biennale, un istituto che consentirà di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio, sganciandolo dalle risultanze contabili.

Soggetti ammessi

Possono accedere al concordato preventivo biennale gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

  • che applicano gli ISA, in questo caso per il biennio 2024-2025
  • oppure, che aderiscono al regime forfetario, in questo sperimentalmente solo per l’anno 2024

Soggetti ISA

Per i soggetti ISA, l’accesso è consentito solo se, nel periodo d’imposta precedente, non hanno debiti tributari o hanno estinto quelli tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (salvo eventuali sospensioni o rateazioni in corso).

Sono comunque esclusi:

  • i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti
  • sono stati condannati per:
    • reati tributari
    • false comunicazioni sociali
    • riciclaggio
    • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
    • autoriciclaggio

commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti l’applicazione del concordato

Contribuenti in regime forfetario

Per il solo anno 2024, in via sperimentale, l’accesso al concordato preventivo biennale è ammesso anche per i soggetti in regime forfetario.

Sono esclusi:

  • I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del concordato
  • I contribuenti che rientrano tra una delle cause di esclusione previste per i Soggetti ISA (debiti tributari, omissioni dichiarative o condanne per i già riportati reati)

Accesso al concordato

A seguito della trasmissione di alcuni dati, attraverso programmi informatici che verranno messi a disposizione entro il 15 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di concordato, cioè un reddito imponibile predeterminato per gli anni d’imposta 2024 e 2025 sul quale si applicherà l’imposizione.

L’adesione alla proposta dovrà essere effettuata, per il 2024, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024) mentre a regime la scelta andrà effettuata entro il termine per ile versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Effetti del concordato

Il concordato, come detto, produce l’effetto di predeterminare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi e Iva, per il biennio 2024-2025.

Il concordato non ha effetti ai fini Iva e non comporta il venir meno degli adempimenti contabili e dichiarativi, che rimangono inalterati.

Inoltre, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi se:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, c. 2 (presenza di debiti tributari);
  5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate.

Sono di non lieve entità:

  • le violazioni constatate che integrano reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
  • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
    • omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
    • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
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