Le novità del decreto correttivo in ambito fiscale

Il decreto correttivo sull’adempimento collaborativo contiene una serie di novità che impattano su altri ambiti del comparto fiscale. Tra queste, si segnalano le modifiche al concordato preventivo biennale e alla disciplina degli avvisi bonari.

Concordato preventivo biennale

Modifiche molto importanti hanno interessato il concordato preventivo biennale, cioè l’istituto che consente di pre-concordare il reddito tassabile per gli anni 2024-2025, staccandolo quindi dal reddito effettivo.

La modifica più importante riguarda l’introduzione di una flat tax sulla differenza tra maggior reddito concordato e il reddito conseguito prima dell’accesso al concordato preventivo biennale. Questa flat tax per i soggetti ISA è così determinata:

  • 10% per i punteggi ISA superiori a 8
  • 12% per i punteggi ISA pari o superiori a 6 e fino a 8
  • 15% per i punteggi ISA inferiori a 6

mentre per i forfettari l’imposta sostitutiva è del 10% e scende al 3% per le start up.

Per fare un esempio, se il mio reddito nel 2023 è stato di 20.000 euro e il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate è di 25.000, la flat tax si applicherà su 5.000 euro (la differenza tra 25.000 e 20.000 euro).

Tra le altre modifiche degne di nota, il chiarimento su una delle cause di esclusione, cioè quella collegata ai debiti tributari. Viene chiarito che il limite per l’accesso, cioè quello di avere debiti tributari inferiori a 5.000 euro, riguarda quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili.

Per le imprese viene poi prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato ed è stata ridotta dal 50 al 30% la percentuale oltre la quale i minori redditi conseguiti in presenza di eventi calamitosi determinano l’uscita dal concordato.

Infine cambia il calcolo del secondo acconto per il 2024 a seguito dell’adesione al concordato. Infatti:

  • se l’acconto è determinato col metodo storico (cioè basandosi sull’imposta del periodo precedente) sarà dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% (3% per i forfettari start-up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo d’imposta precedente;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, il secondo è calcolato come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quello versato con la prima rata calcolato con le regole ordinarie.

Avvisi bonari

Dal 2025 i termini per il versamento delle somme derivanti da avvisi bonari passano da 30 a 60 giorni e slitta allo stesso modo il termine del versamento della prima rata in caso di pagamento rateale. I giorni sono 30 in caso di avviso di liquidazione dei redditi da tassazione separata e 90 (in luogo di 60) in caso di avvisi bonari notificati agli intermediari per conto dei propri clienti.

Tra l’altro, a seguito del nuovo decreto sulle sanzioni, la sanzione applicabile in caso di avviso bonario scende dal 10% all’8,33%.

Concordato preventivo biennale al via

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, sono stati definiti i contorni del c.d. concordato preventivo biennale, un istituto che consentirà di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio, sganciandolo dalle risultanze contabili.

Soggetti ammessi

Possono accedere al concordato preventivo biennale gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

  • che applicano gli ISA, in questo caso per il biennio 2024-2025
  • oppure, che aderiscono al regime forfetario, in questo sperimentalmente solo per l’anno 2024

Soggetti ISA

Per i soggetti ISA, l’accesso è consentito solo se, nel periodo d’imposta precedente, non hanno debiti tributari o hanno estinto quelli tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (salvo eventuali sospensioni o rateazioni in corso).

Sono comunque esclusi:

  • i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti
  • sono stati condannati per:
    • reati tributari
    • false comunicazioni sociali
    • riciclaggio
    • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
    • autoriciclaggio

commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti l’applicazione del concordato

Contribuenti in regime forfetario

Per il solo anno 2024, in via sperimentale, l’accesso al concordato preventivo biennale è ammesso anche per i soggetti in regime forfetario.

Sono esclusi:

  • I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del concordato
  • I contribuenti che rientrano tra una delle cause di esclusione previste per i Soggetti ISA (debiti tributari, omissioni dichiarative o condanne per i già riportati reati)

Accesso al concordato

A seguito della trasmissione di alcuni dati, attraverso programmi informatici che verranno messi a disposizione entro il 15 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di concordato, cioè un reddito imponibile predeterminato per gli anni d’imposta 2024 e 2025 sul quale si applicherà l’imposizione.

L’adesione alla proposta dovrà essere effettuata, per il 2024, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024) mentre a regime la scelta andrà effettuata entro il termine per ile versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Effetti del concordato

Il concordato, come detto, produce l’effetto di predeterminare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi e Iva, per il biennio 2024-2025.

Il concordato non ha effetti ai fini Iva e non comporta il venir meno degli adempimenti contabili e dichiarativi, che rimangono inalterati.

Inoltre, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi se:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, c. 2 (presenza di debiti tributari);
  5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate.

Sono di non lieve entità:

  • le violazioni constatate che integrano reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
  • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
    • omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
    • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
    • omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione
Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon