Compensazioni: dal 1° luglio al via i nuovi limiti

Così come previsto dalla Legge di bilancio 2024, dal 1° luglio scatta un nuovo divieto di compensazione a cui i contribuenti dovranno prestare massima attenzione per evitare di vedersi respinti gli F24 inviati.

Oltre a prevedere che tutti gli F24 che presentano compensazioni debbano obbligatoriamente passare per i canali telematici, viene stabilito il divieto di compensazione per tutti i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Nel calcolo della soglia dei 100.000 euro vanno quindi inclusi i debiti per i quali:

  • sia scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non siano in essere piani di rateazione.

È stato altresì chiarito che il limite dei 100.000 euro è un limite assoluto. Quindi anche qualora un contribuente abbia, ad esempio, crediti per 150.000 euro debiti iscritti a ruolo per 110.000 euro, non potrà utilizzare nessun credito in compensazione, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto ai 110.000.

Il divieto non riguarda i crediti nei confronti di INPS e INAIL che saranno quindi normalmente compensabili anche in presenza di somme iscritte a ruolo superiori a 100.000 euro.

Una volta inviato l’F24 con la compensazione:

  • l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio;
  • qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Si ricorda altresì che è tutt’ora in vigore l’art. 31 del D.L. 78/20210 che prevedeva a decorrere dal giorno 1° gennaio 2011 il divieto di compensazioni in caso di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, d’importo superiore a euro 1.500, limitando la possibilità per il contribuente di effettuare compensazioni di tributi a credito maturati nei confronti dell’Erario (IVA, Irpef, Ires, imposte sostitutive, ritenute alla fonte ecc.) attraverso il mod. F24. In caso di utilizzo di crediti non compensabili è prevista una sanzione amministrativa pari al 50% di quanto indebitamente compensato.

È quindi essenziale che il contribuente proceda, prima di ogni compensazione, a verificare l’esistenza di cartelle esattoriali emesse nei propri confronti, scadute e non ancora pagate, relative a debiti verso l’Erario, autorizzando espressamente il proprio commercialista all’effettuazione delle compensazioni nel caso ne ricorrano i requisiti.

Nuova stretta sulle compensazioni

Le compensazioni di crediti tributari e previdenziali, stanti gli abusi che nel passato hanno interessato il settore, vengono sempre maldigerite da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha nel tempo introdotto via via nuovi vincoli all’utilizzo.

Con la Legge di Bilancio 2024 assistiamo ad una nuova stretta, applicabile dall’1.7.2024, che si articola in tre passaggi. Vediamoli insieme.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici

Fino ad oggi i contribuenti persone fisiche erano obbligati ad utilizzare il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento degli F24 solo nel caso in cui l’importo del modello fosse pari a zero a seguito di compensazioni con crediti erariali e non.

Dall’1.7.2024 l’obbligo di utilizzo dei canali telematici viene esteso a tutti i casi in cui l’F24 presenti delle compensazioni; quindi, anche nel caso di F24 che alla fine non presenti un saldo a zero. L’utente potrà operare in autonomia, utilizzando il servizio Fisconline, o rivolgersi ad un intermediario che utilizzerà il canale Entratel).

Tale obbligo vale per i seguenti crediti:

  • crediti annuali o relativi a periodo a inferiori all’anno dell’Iva
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito
  • crediti relativi all’Irap
  • crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU
  • crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di Inps e Inail

Divieto di compensazione per chi ha ruoli superiori a 100.000 euro

Con decorrenza dall’1.7.2024 i soggetti che hanno iscrizioni a ruolo:

  • per imposte erariali e relativi accessori
  • per accertamenti esecutivi

per importi superiori a euro 100.000, non potranno avvalersi dell’istituto della compensazione nel modello F24 fino alla completa rimozione delle violazioni contestate, cioè attraverso l’estinzione per intero del ruolo.

A tal fine non avrà valore neanche una dilazione del ruolo, con pagamento della prima rata, o l’esistenza di un ricorso in essere (salvo che non sia stata accolta una sospensiva giudiziale o amministrativa).

Il divieto opera, inoltre, anche per l’eventuale importo di credito eccedente il debito. Ciò significa che se, ad esempio, i debiti iscritti a ruolo sono 110.000 euro e io dispongo di crediti per 150.000 euro, non potrà compensare nulla, neanche l’eccedenza dei 150.000 euro rispetto al debito di 110.000 euro.

Compensazione crediti INPS e INAIL

Infine, da luglio 2024 assisteremo ad una stretta sulla compensazione dei crediti INPS e INAIL.

Oltre all’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per la compensazione, infatti, per detti crediti viene inserito un termine iniziale per l’utilizzo in compensazione.

Per i crediti INPS è previsto che l’utilizzo può avvenire:

  • per i datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge
  • per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
  • per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani o commercianti e per i liberi professionisti in gestione separata, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Per i crediti INAIL è previsto che l’utilizzo può avvenire a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

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DALL’1 GENNAIO 2020 ULTERIORE STRETTA ALLE COMPENSAZIONI

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio impone un’ulteriore stretta alle compensazioni di crediti tributari. Vediamo di che si tratta.

Una prima stretta riguarda i tempi entro i quali poter utilizzare i crediti tributari. Come già avviene in campo Iva, dal 2020 anche per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, si dovrà attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che, ad esempio, un credito Irpef dell’anno 2019 si potrà portare in compensazione 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, cioè verosimilmente dal 10 novembre 2020 in poi.

Altra stretta è rappresentata dall’obbligo di utilizzo del canale telematico per le compensazioni dei crediti, esteso a tutti i soggetti, e non solo ai soggetti titolari di partita Iva, e che ricomprende anche “crediti” che si ritenevano finora esclusi dall’obbligo, come ad esempio il c.d. “bonus Renzi”.

Infine viene prevista una pesante sanzione in caso di deleghe di pagamento F24 scartate a seguito di attività di controllo dell’Agenzia come, ad esempio, nel caso di utilizzo di crediti non utilizzabili (ad es. quelli superiori a 5.000 euro prima della presentazione della relativa dichiarazione) o di compensazioni non effettuabili (perché ad esempio il contribuente ha dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo). La sanzione che verrà applicata sarà pari al 5% dell’importo della delega, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro. Le sanzioni saranno applicabili a partire dalle deleghe di pagamento presentate a partite dal mese di marzo 2020.

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STRETTA DELLE COMPENSAZIONI PER CHI CESSA LA PARTITA IVA O VIENE ESCLUSO DAL VIES

Il Decreto Fiscale opera una stretta sulle compensazioni per i soggetti che vengono raggiunti da provvedimenti di cessazione della partita o di esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).

Per i primi, in caso di notifica di provvedimento di cessazione della partita Iva, scatta il divieto di utilizzo in compensazione di qualsiasi credito, a prescindere da tipologia e importo, anche qualora il credito stesso non sia stato maturato con riferimento all’attività cui la partita Iva si riferisce. Il divieto di compensazione permane fino a quando la partita Iva non risulti cessata.

Per gli esclusi dal VIES il divieto di compensazione scatta solo relativamente ai crediti Iva e permane fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

L’eventuale utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza dei suddetti blocchi, genererà lo scarto del modello.

DISCIPLINATO L’ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI

Con il Decreto Fiscale viene disciplinato l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, così come previsto dallo Statuto del Contribuente ma che non ha mai ricevuto una compiuta disciplina, in assenza di un decreto ministeriale che né disciplinasse le modalità di attuazione.

In particolar modo il Decreto Fiscale specifica che se un soggetto (accollante) prende su di sé il debito di un altro soggetto (accollato), non potrà soddisfare il debito utilizzando propri crediti tributari in compensazione, e se viola tale divieto i pagamenti si considereranno non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

In deroga alla disciplina generale prevista in materia di sanzioni tributarie, le sanzioni per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione sono irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

In casi di violazioni vengono irrogate le seguenti sanzioni:

  1. a) all’accollante le sanzioni pari al 30% del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal 100 al 200% dell’importo, laddove il credito sia inesistente;
  1. b) all’accollato la sanzione pari al 30% del dovuto recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi dovuti per i quali l’accollante è coobbligato in solido.
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Decreto fiscale: stretta sulle compensazioni

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce ed appare chiara la volontà di imporre una ulteriore “stretta” in materia di compensazioni.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Questa norma rappresenta un pesante aggravio per le imprese in termini finanziari, in quanto la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva e questo comporterà l’immobilizzo di liquidità per un tempo molto lungo.

La stessa disposizione normativa prevede inoltre l’estensione a  tutti i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

Infine la stessa disposizione prevede una sanzione pesante, pari ad Euro 1.000,00 per ogni singola delega, nel caso di presenza di crediti in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione nella delega F24. Quest’ultima disposizione si applicherà alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

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