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DALL’1 GENNAIO 2020 ULTERIORE STRETTA ALLE COMPENSAZIONI

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio impone un’ulteriore stretta alle compensazioni di crediti tributari. Vediamo di che si tratta.

Una prima stretta riguarda i tempi entro i quali poter utilizzare i crediti tributari. Come già avviene in campo Iva, dal 2020 anche per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, si dovrà attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che, ad esempio, un credito Irpef dell’anno 2019 si potrà portare in compensazione 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, cioè verosimilmente dal 10 novembre 2020 in poi.

Altra stretta è rappresentata dall’obbligo di utilizzo del canale telematico per le compensazioni dei crediti, esteso a tutti i soggetti, e non solo ai soggetti titolari di partita Iva, e che ricomprende anche “crediti” che si ritenevano finora esclusi dall’obbligo, come ad esempio il c.d. “bonus Renzi”.

Infine viene prevista una pesante sanzione in caso di deleghe di pagamento F24 scartate a seguito di attività di controllo dell’Agenzia come, ad esempio, nel caso di utilizzo di crediti non utilizzabili (ad es. quelli superiori a 5.000 euro prima della presentazione della relativa dichiarazione) o di compensazioni non effettuabili (perché ad esempio il contribuente ha dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo). La sanzione che verrà applicata sarà pari al 5% dell’importo della delega, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro. Le sanzioni saranno applicabili a partire dalle deleghe di pagamento presentate a partite dal mese di marzo 2020.

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STRETTA DELLE COMPENSAZIONI PER CHI CESSA LA PARTITA IVA O VIENE ESCLUSO DAL VIES

Il Decreto Fiscale opera una stretta sulle compensazioni per i soggetti che vengono raggiunti da provvedimenti di cessazione della partita o di esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).

Per i primi, in caso di notifica di provvedimento di cessazione della partita Iva, scatta il divieto di utilizzo in compensazione di qualsiasi credito, a prescindere da tipologia e importo, anche qualora il credito stesso non sia stato maturato con riferimento all’attività cui la partita Iva si riferisce. Il divieto di compensazione permane fino a quando la partita Iva non risulti cessata.

Per gli esclusi dal VIES il divieto di compensazione scatta solo relativamente ai crediti Iva e permane fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

L’eventuale utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza dei suddetti blocchi, genererà lo scarto del modello.

DISCIPLINATO L’ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI

Con il Decreto Fiscale viene disciplinato l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui, così come previsto dallo Statuto del Contribuente ma che non ha mai ricevuto una compiuta disciplina, in assenza di un decreto ministeriale che né disciplinasse le modalità di attuazione.

In particolar modo il Decreto Fiscale specifica che se un soggetto (accollante) prende su di sé il debito di un altro soggetto (accollato), non potrà soddisfare il debito utilizzando propri crediti tributari in compensazione, e se viola tale divieto i pagamenti si considereranno non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

In deroga alla disciplina generale prevista in materia di sanzioni tributarie, le sanzioni per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione sono irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

In casi di violazioni vengono irrogate le seguenti sanzioni:

  1. a) all’accollante le sanzioni pari al 30% del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal 100 al 200% dell’importo, laddove il credito sia inesistente;
  1. b) all’accollato la sanzione pari al 30% del dovuto recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi dovuti per i quali l’accollante è coobbligato in solido.
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Decreto fiscale: stretta sulle compensazioni

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce ed appare chiara la volontà di imporre una ulteriore “stretta” in materia di compensazioni.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Questa norma rappresenta un pesante aggravio per le imprese in termini finanziari, in quanto la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva e questo comporterà l’immobilizzo di liquidità per un tempo molto lungo.

La stessa disposizione normativa prevede inoltre l’estensione a  tutti i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

Infine la stessa disposizione prevede una sanzione pesante, pari ad Euro 1.000,00 per ogni singola delega, nel caso di presenza di crediti in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione nella delega F24. Quest’ultima disposizione si applicherà alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

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