Legge di Bilancio: le misure che toccano gli immobili

La Legge di Bilancio 2023 prevede interventi che riguardano gli immobili, sia in relazione con il reddito d’impresa che con l’IMU. Vediamo i principali.

Ammortamento dei fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio

Un primo intervento riguarda il reddito d’impresa e, nello specifico, l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le attività di commercio al dettaglio.

L’aliquota di ammortamento standard per questi beni è infatti del 3%, ma la Legge di bilancio incrementa questa aliquota al 6%:

  • per le imprese che esercitano alcune attività nel settore del commercio al dettaglio
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai quattro successivi

Ciò significherà poter detrarre in ogni esercizio un costo maggiore, riducendo la tassazione.

Le attività che possono beneficiare dell’aumento appartengono ai seguenti codici ATECO:

  • 11.10 – Ipermercati
  • 11.20 – Supermercati
  • 11.30 – Discount alimentari
  • 11.40 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
  • 11.50 – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • 19.10 – Grandi magazzini
  • 19.20 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • 19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
  • 21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
  • 22 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
  • 23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
  • 24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
  • 25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
  • 26 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
  • 29 – Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

La norma potrà essere fruita anche dalle imprese immobiliari, per i fabbricati concessi in locazione ad imprese che svolgono una delle attività di cui sopra, se appartengono al medesimo gruppo.

Esenzione IMU per gli immobili occupati

Con l’inserimento di una nuova lettera g-bis) all’art. 1, comma 759, della L. 160/2019 viene introdotta una nuova esenzione dall’IMU per gli immobili occupati.

Nello specifico si tratta di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali

  • sia stata presentata dal proprietario denuncia penale per violazione di domicilio o occupazione di terreni ed edifici
  • sia iniziata l’azione penale per occupazione abusiva

In questi casi il proprietario, previo invio di un’apposita comunicazione al Comune interessato, potrà beneficiare dell’esenzione dal tributo IMU, il cui pagamento sarebbe una ulteriore beffa nel caso di immobili nei fatti inutilizzabile.

Contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio

Con il Decreto Sostegni-ter il Governo interviene per ristorare alcune delle attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, rientranti nel settore del commercio al dettaglio, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto.

In particolare i soggetti beneficiari dovranno svolgere attività prevalente in settori identificati da uno dei seguenti codici ATECO:

  • 19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
  • 30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • 43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
  • 5 – Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
  • 6 – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
  • 71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
  • 72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
  • 75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • 76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • 77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati
  • 78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
  • 79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
  • 82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
  • 89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
  • 99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Al fine di accedere al contributo, le imprese interessate dovranno dimostrare:

  • un volume di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro
  • un calo di fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019

Le imprese dovranno altresì:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle Imprese per una delle attività citate;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31.12.2019;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive del D.Lgs. 231/2001

L’importo del contributo sarà calcolato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 e secondo le seguenti percentuali:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Le suddette percentuali potranno però essere ridotte in funzione del numero di istanze ammissibili pervenute.

Arriva il bonus per la vendita di prodotti sfusi

A due anni dal decreto che l’ha istituito (il decreto Clima del 2019) è stato finalmente approvato il decreto attuativo da parte del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico per il c.d. “bonus antiplastica”, che ha l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica mettendo i consumatori nella condizione di poter acquistare prodotti senza imballaggio.

Soggetti interessati

La misura riguarda gli esercizi vicinato e le medie strutture di vendita, così intesi:

  • esercizi di vicinato:
    • negozi non superiori a 150 metri quadri posti in Comuni con popolazione sotto i 100mila abitanti
    • negozi non superiori a 250 metri quadri posti in Comuni con popolazione da 100mila abitanti in sù
  • medie strutture di vendita:
    • negozi tra 150 e 1500 metri quadri posti in Comuni con popolazione sotto i 100mila abitanti
    • negozi tra 250 e 2500 metri quadri posti in Comuni con popolazione da 100mila abitanti in su

Tipologie di spesa

Le spese finanziabili, visto il ritardo con cui è stato approvato il decreto attuativo, possono riguardare sia il 2020 che il 2021 e dovranno essere attestate dal Presidente del Collegio Sindacale (per i soggetti che si devono dotare per opzione o per legge di detto organo), da un revisore legale, da un commercialista, da un perito commerciale, da un consulente del lavoro o da un responsabile di un Caf.

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

  • la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento;
  • l’allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • per la pubblicità dell’iniziativa.

Importo del contributo

Il contributo potrà raggiungere fino a 5.000 euro, sarà a fondo perduto e comporterà che l’esercizio di detta attività di vendita dovrà proseguire per almeno 3 anni, pena la revoca del contributo. L’esercente non potrà vendere i prodotti con contenitori monouso ma potrà applicare il meccanismo della cauzione.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda andrà presentata utilizzando un’apposita piattaforma in corso di predisposizione da parte del Ministero della Transizione Ecologica e coi seguenti termini:

  • entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma, per le spese relative al 2020
  • entro il 30 aprile 2022, per le spese relative al 2021
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