Sicilia contributo a fondo perduto fino al 15% del costo del lavoro

La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso pubblico che mette a disposizione 150 milioni di euro per incentivare le assunzioni stabili nel settore privato. La misura riconosce un contributo a fondo perduto calcolato sul costo del lavoro sostenuto nel triennio successivo all'assunzione. Le domande per il 2026 si possono presentare a partire dal 7 maggio.

Chi può accedere

Possono fare domanda tutti i datori di lavoro privati con sede produttiva in Sicilia, indipendentemente dalla forma giuridica e anche se privi di scopo di lucro. Rientrano quindi imprese, professionisti, associazioni e altri enti che esercitino attività economica.

Sono invece espressamente esclusi:

  • operatori agricoli puri (ATECO A, salvo l'agroindustria);
  • enti pubblici economici;
  • istituti autonomi case popolari;
  • enti privatizzati a capitale pubblico
  • aziende speciali e consorzi di enti locali
  • consorzi di bonifica e industriali
  • enti morali ed ecclesiastici.

Cosa prevede la misura

Il contributo viene riconosciuto per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 9 gennaio 2026 in poi, presso una sede lavorativa ubicata in Sicilia. È inclusa anche la trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Non si tratta di uno sgravio contributivo, ma di un contributo a fondo perduto erogato annualmente a consuntivo, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati nel Libro Unico del Lavoro.

Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve:

  • avere Partita IVA attiva e almeno un'unità produttiva in Sicilia;
  • non trovarsi in liquidazione volontaria né essere soggetto a procedure concorsuali;
  • essere in possesso di DURC regolare;
  • rispettare gli obblighi della Legge 68/1999 (categorie protette);
  • applicare i trattamenti minimi previsti dai CCNL comparativamente più rappresentativi;
  • essere in regola con la normativa antimafia;
  • non aver ricevuto, nei tre anni precedenti, sanzioni definitive per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o CCNL;
  • non aver già percepito, come impresa unica, aiuti de minimis superiori a 300.000 euro nell'arco di tre anni;
  • non aver richiesto né ottenuto altri finanziamenti pubblici per le stesse assunzioni (divieto di doppio finanziamento).

Entità del contributo

Il contributo ordinario è pari al 10% del costo totale del lavoro sostenuto nei 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Il costo del lavoro rilevante comprende:

  • RAL (inclusi ratei di tredicesima/quattordicesima,
  • superminimi contrattualizzati e premi di produzione costanti),
  • contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro,
  • premi INAIL, e quota TFR maturata mensilmente.

Il contributo sale al 15% se ricorre almeno una di queste condizioni:

  • il richiedente ha introdotto, dalla pubblicazione della L.R. 1/2026 e prima della domanda, un piano di welfare aziendale regolato da accordo sindacale o regolamento aziendale;
  • oppure ha ottenuto una certificazione ESG di sostenibilità da organismi accreditati;
  • oppure ha realizzato nell'esercizio precedente investimenti in salute e sicurezza, al di sopra degli obblighi minimi del D.Lgs. 81/2008, per un importo pari ad almeno l'1% dei ricavi;
  • oppure ha sottoscritto accordi per la riduzione stabile dell'orario a 35 ore settimanali con invarianza retributiva;
  • oppure l'assunzione riguarda donne o lavoratori over 50 in stato di disoccupazione documentato da almeno due anni.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta esclusivamente online sulla piattaforma IRFIS, all'indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it, con firma digitale del datore di lavoro o del legale rappresentante. Non è ammessa la presentazione tramite procuratori o delegati.

Va presentata una sola istanza per tutte le assunzioni effettuate nell'anno, e deve essere inoltrata nell'anno dell'assunzione. È dovuta l'imposta di bollo di 16 euro.

Le finestre temporali sono le seguenti:

  • per il 2026, dal 7 maggio 2026 ore 12:00 al 31 dicembre 2026 ore 12:00;
  • per il 2027, dal 4 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
  • per il 2028, dal 3 gennaio 2028 al 29 dicembre 2028.

Il beneficiario può scegliere tra due modalità di erogazione: bonifico bancario o credito d'imposta utilizzabile in compensazione (quest'ultima opzione subordinata alla stipula di apposita convenzione tra Regione ed Agenzia delle Entrate).

Patent Box: come dedurre il 110% dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali

Se la tua impresa investe in brevetti, software o design, esiste un'agevolazione fiscale che consente di maggiorare del 110% i costi sostenuti per sviluppare e proteggere quei beni. Si chiama Patent Box, è attiva dal 2022 nella sua versione riformata e può generare un risparmio fiscale concreto, fino al 30% dei costi ammissibili. Ecco come funziona e come accedervi.

Soggetti interessati

Possono accedere al Patent Box tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali o dal settore di attività. Rientrano quindi:

  • società di capitali, società di persone e imprese individuali;
  • stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri residenti in Paesi con cui è in vigore uno scambio effettivo di informazioni;
  • enti non commerciali limitatamente alle attività d'impresa.

Sono invece esclusi:

  • chi determina il reddito in modo forfettario o su base catastale;
  • le società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale;
  • i soggetti localizzati in Paesi non cooperativi.

Cosa prevede la misura e cosa cambia rispetto al passato

Il Patent Box è stato introdotto con la Legge n. 190/2014 ma dal 2022 il meccanismo è radicalmente cambiato.

Nel vecchio regime, il beneficio consisteva nell'esclusione parziale dai redditi imponibili dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. Per fruirne, era però necessario attendere l'esito di un ruling preventivo con l'Agenzia delle Entrate, una procedura lunga e complessa che poteva ritardare il beneficio di diversi esercizi.

Il nuovo Patent Box elimina il ruling e introduce un meccanismo più diretto: le imprese possono maggiorare del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti sui beni immateriali e portare tale maggiorazione in deduzione direttamente in dichiarazione dei redditi, nell'esercizio stesso in cui i costi sono sostenuti.

L'agevolazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Requisiti e beni immateriali ammissibili

Per accedere al Patent Box occorre che l'impresa sia titolare di almeno uno dei seguenti beni immateriali e che abbia sostenuto costi di ricerca e sviluppo per svilupparlo, tutelarlo o mantenerlo:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali, compresi quelli biotecnologici e i certificati complementari di protezione;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • combinazioni di più beni complementari funzionalmente connessi (es. software + brevetto).

Non rientrano invece nel perimetro i marchi, il know-how non protetto e i segreti commerciali.

Spese ammissibili e calcolo del beneficio

Rientrano tra i costi agevolabili:

  • personale impiegato direttamente nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento di beni materiali e immateriali utilizzati nelle attività R&S;
  • contratti di ricerca con soggetti indipendenti, università o enti di ricerca;
  • materiali e forniture per attività sperimentali;
  • consulenze tecniche e legali per la tutela e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

È inoltre possibile recuperare i costi qualificati sostenuti fino a 8 periodi d'imposta antecedenti al rilascio della privativa o al primo utilizzo economico del bene, portandoli in deduzione maggiorata nel primo periodo di effettivo utilizzo.

Come applicare la norma: i passaggi operativi

  • Verifica dei requisiti: identificare i beni immateriali detenuti e verificare che le attività svolte qualifichino come ricerca e sviluppo ai sensi della norma;
  • Mappatura dei costi: raccogliere tutte le spese ammissibili attraverso la contabilità analitica e associarle a ciascun bene immateriale.
  • Redazione del dossier tecnico: il dossier deve includere: descrizione delle attività e dei rischi assunti, dettaglio dei costi e dei beni agevolabili, relazione tecnica, prospetto delle variazioni fiscali. Le PMI possono avvalersi di una struttura documentale semplificata;
  • Esercizio dell'opzione: l'opzione si esercita nel modello Dichiarazione dei redditi ed è valida per 5 anni;
  • Conservazione della documentazione: tutta la documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni

Un aspetto da non trascurare è la penalty protection: chi predispone un dossier conforme è protetto dalle sanzioni amministrative in caso di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Se la documentazione non è conforme o manca, questa protezione non si applica.

Cumulabilità con altri incentivi

Il Patent Box è cumulabile con il credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, a condizione che le stesse spese non vengano conteggiate due volte per entrambe le agevolazioni.

SIISL obbligatorio dal 1° aprile 2026: cosa devono fare i datori di lavoro per non perdere gli incentivi

Dal 1° aprile 2026 cambia una regola fondamentale per chi vuole accedere agli sgravi contributivi sulle assunzioni. Prima di assumere con un incentivo, il datore di lavoro dovrà pubblicare l'offerta di lavoro sul SIISL — il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. Senza questo passaggio, l'agevolazione non verrà riconosciuta. O, peggio, verrà revocata se già fruita.

Chi è interessato

L'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati che intendono fruire di incentivi o sgravi contributivi in occasione di nuove assunzioni.

Sono coinvolte anche le Agenzie per il Lavoro, che dal 1° aprile 2026 sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni gestite e a utilizzare la piattaforma per la ricerca e selezione dei candidati.

Cosa prevede la norma e cosa cambia

La novità è introdotta dall'art. 14 del D.L. n. 159/2025 (c.d. decreto Salute e Sicurezza).

Il SIISL esiste già: è una piattaforma digitale dell'INPS, istituita dall'art. 5 del D.L. n. 48/2023, oggi operativa per la gestione dell'Assegno di Inclusione (ADI), del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e, dal novembre 2024, anche per i percettori di NASpI e DISColl.

Dal 1° aprile 2026 cambia il suo ruolo: diventa anche condizione di accesso agli incentivi alle assunzioni.

La pubblicazione dell'offerta sul SIISL non sostituisce i requisiti già esistenti — DURC regolare, rispetto del CCNL, assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza — ma si aggiunge ad essi come presupposto procedurale obbligatorio.

Un aspetto importante: l'obbligo non dipende da come è stato trovato il lavoratore. Anche se il candidato è già stato individuato — tramite passaparola, segnalazione interna o autocandidatura — la pubblicazione sul SIISL rimane obbligatoria ai fini dell'incentivo.

Quali assunzioni rientrano nell'obbligo

L'obbligo si applica a tutte le assunzioni per le quali è previsto uno sgravio contributivo, sia di tipo temporaneo che strutturale. Tra le principali:

  • Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES (Decreto Coesione);
  • Sgravio per under 30 ai sensi dell'art. 1, L. 205/2017;
  • Sgravio per lavoratori con disabilità ai sensi dell'art. 13, L. 68/1999.

Sono invece esclusi i contratti di apprendistato: la riduzione contributiva prevista per questi rapporti è considerata un regime ordinario — non un incentivo all'occupazione — come già chiarito dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro.

Cosa succede se non si pubblica l'offerta

Le conseguenze sono chiare:

  • se l'offerta non è stata pubblicata prima dell'assunzione, l'agevolazione non viene riconosciuta;
  • se il beneficio è già stato fruito, l'importo è recuperato.

Il rapporto di lavoro rimane valido: l'inadempimento non incide sulla regolarità dell'assunzione, ma comporta la perdita integrale dello sgravio.

Come si applica: gli adempimenti operativi

Per ogni assunzione agevolata effettuata dal 1° aprile 2026, il datore di lavoro deve seguire questo ordine:

  • individuare l'incentivo applicabile al rapporto di lavoro;
  • verificare i requisiti generali: DURC regolare, CCNL rispettato, assenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
  • pubblicare l'offerta sul SIISL prima di procedere all'assunzione, con descrizione della posizione, requisiti richiesti e luogo di lavoro;
  • procedere all'assunzione e trasmettere le comunicazioni obbligatorie (CO) tramite i canali ordinari — o, quando sarà operativo, anche tramite SIISL;
  • esporre l'agevolazione nei flussi Uniemens.

È consigliabile conservare documentazione che attesti l'avvenuta pubblicazione sul SIISL e il suo collegamento con l'assunzione effettuata.

Le modalità operative — contenuti minimi dell'annuncio, tempistiche di pubblicazione, coordinamento con le comunicazioni obbligatorie — saranno definite da un decreto attuativo del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma. Alla data odierna il decreto non è ancora stato pubblicato.

È quindi possibile che tra l'entrata in vigore dell'obbligo e la disponibilità di istruzioni operative dettagliate si apra una fase di transizione.

Esonero contributivo “Bonus giovani” 2024 2025: guida rapida

È stata emanata dall’Inps la circolare?90/2025 che chiarisce le regole operative dell’esonero previsto dall’art.?22 del?DL?60/2024 (decreto?Coesione) per le assunzioni stabili di under?35 mai occupati a tempo indeterminato.

Datori di lavoro beneficiari

Qualsiasi datore di lavoro privato, incluso il settore agricolo.

Sono però esclusi:

  • I rapporti di lavoro domestico
  • I rapporti di apprendistato
  • I rapporti di lavoro intermittente

Lavoratori agevolabili

L’agevolazione è concessa per l’assunzione di soggetti:

  • i che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il 35° anno di età;
  • che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.

È invece concessa l’assunzione di soggetti che hanno lavoratore precedentemente presso altro datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.

Periodo di applicazione

L’agevolazione si applica:

  • dall’1.9.2024 al 31.12.2025 per le assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale, per le assunzioni effettuate dall’1.9.2024 al 31.12.2025;
  • dal 31.2.2025 al 31.12.2025 per le assunzioni con sede di lavoro in area ZES.

La durata del beneficio è pari a 24 mesi.

Misura dell’incentivo

L’incentivo consente in un esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail e con i seguenti limiti:

  • 500 euro mensili per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale
  • 650 euro mensili per ciascun lavoratore operativo nelle sedi aziendali ubicate in area ZES

L’incentivo non può eccedere il 50?% dei costi salariali.

Condizioni da rispettare

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzioni, a licenziamenti individuali;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo;

Incentivo e altre agevolazioni

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni a valere sulla medesima retribuzione (es. Decontribuzione Sud, incentivi donne/disabili, NASpI, edilizia) mentre è compatibile:

  • con la maggiorazione deduzione costo lavoro (DLgs?216/2023);
  • con l’esonero “parità di genere” (1?% IVS, max?€?50.000);
  • con le riduzioni contributive in capo al lavoratore (es. esonero madri).

Bonus assunzioni giovani e donne: firmati i decreti attuativi

Dopo una prima pubblicazione di marzo, successivamente ritirata per le polemiche relative al contenuto dell’agevolazione (limitata alle sole nuove assunzioni), vengono nuovamente pubblicati i decreti attuativi delle misure “Bonus giovani” e “Bonus donne” con qualche modifica che andremo ad approfondire nel prosieguo.

Bonus giovani

Il bonus spetta per le assunzioni di lavoratori:

  • che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di assunzione;
  • che non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato.

Un lavoratore che è già stato assunto con la misura “Bonus giovani” porta con sé in dote il beneficio anche qualora si trasferisca presso diverso datore di lavoro.

L’agevolazione non spetta:

  • per i rapporti di lavoro domestico;
  • per i contratti di apprendistato;
  • per le imprese in difficoltà o che abbiano ricevuto aiuti di Stato da restituire per effetto delle decisioni della Commissione europea.

L’agevolazione prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi Inail) per un importo massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore (650 euro per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ma con il vincolo di non eccedere il 50% dei costi salariali)

L’agevolazione ha la durata di 24 mesi e si applica alle assunzioni effettuate dall’1.9.2024 al 31.12.2025.

Bonus donne

Il bonus spetta per le assunzioni di lavoratrici:

  • disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti in Italia (in questo caso l’agevolazione ha durata 24 mesi);
  • donne impiegate in settori e professioni caratterizzati da un’alta disparità di genere (in questo caso l’agevolazione ha una durata di 12 mesi);
  • donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nella zona ZES (in questo caso l’agevolazione ha durata 24 mesi).

Le assunzioni agevolate riguardano il periodo 1.9.2024 – 31.12.2025, salvo che per le assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nella zona ZES, per le quali l’agevolazione parte solo successivamente alla domanda d’incentivo.

È opportuno altresì chiarire che, per il bonus donne, è altresì previsto che l’assunzione debba generare un incremento occupazionale netto, cioè un aumento del numero dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti.

Per tutte le categorie agevolate, il bonus consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi Inail) per un importo massimo di 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice.

Ires premiale: le condizioni per avere l’aliquota al 20%

Una delle novità della Legge di Bilancio è rappresentata dalla possibilità, per le società e gli enti soggetti ad Ires, di beneficiare per l’esercizio 2025 di una riduzione dell’aliquota di 4 punti percentuali al verificarsi di determinate condizioni, volte ad assicurare il reimpiego di risorse per finalità aziendali.

Vediamo quali sono le condizioni previste:

  • In primo luogo è necessario che venga accantonato, in un’apposita riserva, almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • è poi necessario che un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili d’esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che presentino le caratteristiche del piano Transizione 0. Detti investimenti andranno effettuati a decorrere dall’1.1.2025 ed entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta e non potranno essere inferiori a 20.000 euro;
  • altra condizione prevista è che nel periodo d’imposta 2025 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • è altresì richiesto che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • infine è richiesto che l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

La società decade dall’agevolazione qualora:

  • provveda alla distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • provveda alla dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero alla destinazione a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Come si vede, per beneficiare di una riduzione modesta del carico fiscale, è necessario rispettare condizioni pesanti che, nella maggior parte dei casi, renderanno poco fruita questa agevolazione.

Maxideduzione per i costi del personale: estensione sino al 2026.

La Legge di Bilancio 2025 interviene estendendo fino al 2026 la c.d. “maxi-deduzione per i costi del personale”, un’agevolazione inizialmente prevista per il 2024 e che maggiora la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in ogni singolo anno. Rivediamo assieme i contenuti dell’agevolazione, anche in vista dell’applicazione in sede di redazione della prossima dichiarazione dei redditi.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine di ogni esercizio, rispetto all’esercizio precedente, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta di riferimento, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta di riferimento; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo di d’imposta di riferimento rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta di riferimento;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio precedente

E’ previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Regione Siciliana: incentivi per l’assunzione di disoccupati e soggetti svantaggiati

La Regione Siciliana, per il tramite dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha approvato l’Avviso n. 14/2024 che introduce incentivi per l’assunzione al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati e dei soggetti svantaggiati. La dotazione finanziaria non è elevata – la Regione stima di poter coprire l’assunzione di circa 1350 lavoratori - ma è comunque un’opportunità visto l’importo finanziato nel caso si rientri tra i beneficiari. Vediamo nel dettaglio il contenuto dell’Avviso.

Soggetti beneficiari

L’incentivo può essere richiesto esclusivamente dalle imprese aventi un’unità produttiva, o che attivino un’unità produttiva nel territorio siciliano e che assumono, o abbiano assunto a partire dall’1/1/2024 con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o abbiano trasformato contratti a tempo determinato a tempo indeterminato o abbiano assunto a tempo indeterminato soggetti provenienti da tirocinio attivato presso la stessa azienda.

Sono escluse dall’incentivo le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco e il lavoro in agricoltura.

L’incentivo può essere riconosciuto per un massimo di 10 lavoratori.

Le imprese partecipanti tra l’altro:

  • devono essere regolarmente iscritte come attive presso il Registro delle imprese;
  • devono essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate con DURC;
  • devono rispettare il CCNL di competenza e la normativa sulla sicurezza sul lavoro;
  • devono rispettare la normativa in materia fiscale;
  • non devono essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche;
  • non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o equivalenti;
  • non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
    • licenziamenti individuali o plurimi, ad esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ai sensi della normativa vigente;
    • licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
    • procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

Soggetti destinatari

L’assunzione dovrà riguardare soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi;
  • avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti;
  • nel caso di nuova assunzione i lavoratori devono trovarsi nella condizione di lavoratori disoccupati ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di tirocinio in corso, l’impresa può presentare domanda per l’incentivo che verrà riconosciuto ed erogato solo ed esclusivamente se si realizzerà l’assunzione. Nel caso in cui si sia presentata istanza e non si sia realizzata l’assunzione l’impresa sarà esclusa dal contributo e non potrà presentare ulteriori richieste.

Saranno valide, ai fini della richiesta del contributo, le trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato operate a far data dal 01/01/2024.

Ammontare dell’incentivo

Per ogni assunzione l’incentivo massimo sarà pari a 10.000 euro l’anno per tre anni, per un totale massimo di 30.000 euro.

L’incentivo sarà rimodulato in proporzione al costo, per il lavoratore, sostenuto dal datore di lavoro al netto di eventuali altri incentivi.

L’incentivo potrà essere erogato, alternativamente:

  • in un’unica soluzione, dopo 36 mesi dall’avvio del contratto;
  • in due quote:
    • il 70% a titolo di anticipazione, previa dimostrazione dell’avvenuta assunzione
    • il 30% a saldo, dopo 36 mesi dall’avvio del contratto.

Modalità di partecipazione

Le domande potranno essere presentate attraverso un apposito portale attivato dalla Regione Siciliana. Si è in attesa di conoscere la data di presentazione, che avverrà a sportello, con priorità quindi in funzione dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Zes Unica: dal Decreto Coesione un nuovo esonero contributivo

È ormai finalmente operativo il bando destinato alle imprese del Sud Italia e che sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo:

  • tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, purché abbiano almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni ed esercitino attività industriali, agroindustriali, artigiane e di servizi all’industria;
  • le imprese agricole che operino come soggetti co-proponenti;
  • i Centri di ricerca.

I progetti possono essere presentati sia singolarmente che in forma congiunta. In quest’ultimo caso possono essere presenti un numero massimo di 5 imprese e l’importo progettuale a carico di ciascuna impresa deve essere di valore non inferiore a 3.000.000 euro.

I progetti, come detto, dovranno essere realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e dovranno prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 20.000.000.

Progetti e spese ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto;
  • i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

I soggetti proponenti possono beneficiare di due diverse forme di agevolazione:

  • finanziamento agevolato, per una percentuale del 50% delle spese ammissibili, concesso con tasso pari al 20% del tasso di riferimento e con durata da 4 a 15 anni;
  • contributo alla spesa per una percentuale delle spese ammissibili pari a:
    • 30% per le piccole imprese;
    • 25% per le medie imprese;
    • 15% per le grandi imprese;
    • 10% di maggiorazione (in questo caso il finanziamento scende dal 50% al 40%) spettante in caso di progetto:
      • realizzato interamente nelle Regioni meno sviluppate;
      • realizzato nell’ambito di un progetto congiunto:
        • realizzato congiuntamente tra più imprese proponenti che siano tra loro indipendenti;
        • in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, più del 70% dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti;
      • che preveda un’ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;
      • che preveda l’impegno dell’impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprietà intellettuale, attraverso licenze per l’utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie

Termini di presentazione

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 settembre 2024.

Maxideduzione per i costi del personale: emanato il decreto attuativo

Il primo modulo della riforma fiscale veniva introdotta una nuova agevolazione, applicabile per il solo 2024, che maggiorava la deduzione dei costi del personale in caso di assunzioni effettuate in detto anno. Con decreto del Ministero delle Finanze del 25 giugno 2024 sono state fissate le modalità attuative della misura. Vediamole insieme:

Soggetti beneficiari

L’agevolazione è applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni a condizione che, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, sia stata esercitata l’attività durante tutto il 2023. Per gli enti non commerciali, l’agevolazione spetta solo per i lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposti oggettivi

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato e nel calcolo dell’incremento/decremento occupazionale:

  • non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale;
  • nei casi di cui al punto precedente, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Calcolo della deduzione

La norma prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

È previsto un ulteriore incremento della deduzione, pari al 10% per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
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