Legge di Bilancio: le novità per lavoratori e assunzioni

Seppure un po’ scarna, specialmente in termini di incentivi per le assunzioni, la legge di bilancio prevede alcune novità che interessano il comparto del lavoro. Vediamole assieme:

Bonus asili nido

Per i nati dal 2024, nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è pari o inferiore a 40.000 euro e nel nucleo sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, è previsto l’incremento del bonus di 2.100 euro, passando quindi da 1.500 euro a 3.600 euro.

Esonero contributivo lavoratrici con figli

Per il periodo 2024-2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Per il solo 2024 l’esonero è riconosciuto sperimentalmente anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Congedo parentale

A ciascuno genitore lavoratore, fino al 12° anno di vita del figlio, spetta per 3 mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di 1 mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Incentivo per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’art. 105-bis D.L. 34/2020, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo di 24 mesi dalla data di assunzione.

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della già menzionata misura nell’anno 2023.

Se l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato.

ISEE e titoli di stato

A partire dal 2024 sono esclusi dal calcolo dell’ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’art. 3 Dpr 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Super deduzione del costo del personale nel 2024

Il decreto attuativo del primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche porta con sé anche una peculiare agevolazione, applicabile per il solo anno 2024, relativa ai costi sostenuti per il personale.

L’agevolazione è applicabile ai soggetti titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni e prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Presupposto per la super deduzione è l’esistenza di un incremento occupazionale alla fine dell’esercizio 2024, cioè che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Il costo che è oggetto della super deduzione è pari al minore tra:

  • il costo effettivo relativo ai nuovi assunti
  • l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023

Un ulteriore incremento della deduzione – da determinarsi con apposito decreto ancora non emanato - è previsto per le assunzioni di particolari categorie di soggetti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Incentivi per le assunzioni in scadenza a fine anno

Con la fine del 2023 andranno in scadenza, salvo proroga, alcuni incentivi sulle assunzioni previsti dall’attuale normativa ed è opportuno valutare se beneficiare di alcuni di essi prima del termine.

Le principali agevolazioni in scadenza sono le seguenti:

Giovani sotto i 36 anni

La norma prevede uno sgravio contributivo del 100% per 36 mesi (48 mesi in caso di assunzioni nel Mezzogiorno), fino a 8.000 euro all'anno, applicabile alle assunzioni o stabilizzazioni entro il 31.12.2023. Condizione necessaria è che i lavoratori non abbiano mai avuto prima un contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è trasferibile in caso di cambio di datore di lavoro.

Dal 2024 il beneficio verrà attribuito solo ai lavoratori under 30.

Donne svantaggiate

L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo del 100% per massimo 12 mesi, in caso di contratti a termine, e per 18 mesi, in caso di contratti a tempo indeterminato, e fino a 8.000 euro all'anno a favore dei datori di lavoro che assumono donne di età non inferiore ai 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Incentivo NEET

L’incentivo riguarda i lavoratori tra 16 e 29 anni assunti con contratto a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante, a prescindere che l’orario di lavoro sia pieno o ridotto. L’agevolazione consiste in un conguaglio a credito nelle denunce contributive mensili pari al 60% dell’imponibile previdenziale oppure del 20% nel caso di cumulo con altre agevolazioni spettanti. L’incentivo tocca quindi la retribuzione, e non i contributi, ed è cumulabile con altri incentivi.

L’incentivo riguarda le assunzioni fatte nel 2023 e va fruito entro il mese successivo della prestazione lavorativa e comunque non oltre il 25.02.2025.

E’ quindi opportuno che le aziende compiano delle valutazioni di convenienza, attendendo il testo della Legge di Bilancio per verificare la possibilità di proroghe dei suddetti incentivi e, in mancanza, anticipando le assunzioni che hanno in programma di fare durante il 2024 per beneficiare delle agevolazioni concesse.

Incentivi alle assunzioni: gli obblighi da rispettare

Il legislatore emana periodicamente normative che incentivano l’assunzione di dipendenti, fissando degli sgravi – di solito contributivi – che riducono il costo del lavoro a carico dell’impresa.

È però opportuno ricordare che, al di là del contenuto delle singole normative, esistono degli obblighi valevoli per tutti i datori di lavoro e che, se non rispettati, comportano la non spettanza di qualsiasi incentivo. Nello specifico il datore di lavoro:

  • deve essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • deve applicare le previsioni contenute nel Contratto Collettivo (CCNL) comparativamente più rappresentativo, a livello nazionale per il settore di appartenenza;
  • insussistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, come stabilito dal D.Lgs. 150/2015, gli incentivi non spettano:

  • se l'assunzione assolve a un obbligo preesistente, normativo o derivante dalla contrattazione collettiva: in questo caso l’incentivo non spetta nemmeno qualora l’obbligo venga assolto mediante contratto di somministrazione;
  • se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e che abbia esercitato il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni da parte del datore di lavoro per la medesima mansione;
  • se l’assunzione si conclude con lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro;
  • se il datore di lavoro è interessato da una crisi o riorganizzazione aziendale che abbia comportato la sospensione dei rapporti di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione o la trasformazione del contratto abbiano lo scopo di procedere con l’assunzione di soggetti con inquadramento differente rispetto ai lavoratori sospesi o impiegati in unità produttive diverse da quella interessata dalla crisi/riorganizzazione.

È bene quindi tenere a mente queste pre-condizioni per beneficiare degli incentivi per evitare spiacevoli sorprese quali il recupero di quanto illegittimamente fruito.

Bonus assunzione giovani e donne svantaggiate: ok della Commissione Europea

Con l’autorizzazione della Commissione UE, possono finalmente essere utilizzate due misure agevolative molto attese che consentono un abbattimento del costo del lavoro per giovani e donne svantaggiate che vengono assunti nel corso del 2023.

Esonero giovani

La misura riguardante i giovani prevede l’esonero, nella misura del 100% e fino ad un massimo di 8.000 euro, dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori che, alla data di assunzione, non hanno compiuto 36 anni e non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa. Il beneficio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo; ne sono esclusi, invece, i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro domestico, i rapporti a tempo indeterminato con qualifiche dirigenziali e le prestazioni di lavoro occasionale.

L’esonero si applica per 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede/unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Esonero donne svantaggiate

La seconda misura riguarda i datori di lavoro che assumono donne svantaggiate. Per donne svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne che, a prescindere dall’età anagrafica, sono residenti in regioni ammesse ai finanziamenti dei fondi strutturali UE, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono attività lavorative in settori con forte disparità occupazionale di genere (individuate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero delle Finanze) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dall’età anagrafica.

Una delle condizioni principali per beneficiare dell’esonero è la realizzazione di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Anche in questo caso l’esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con massimo di 8.000 euro, e la durata del beneficio è pari a 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, e di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato e per le trasformazioni da contratti a termine.

Anche qui l’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo, mentre è esclusa l’applicazione per la PA, per le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e per le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.

Decreto Lavoro: nuovi incentivi per le assunzioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. Decreto Lavoro) che, tra le altre cose, introduce tre nuovi incentivi sulle assunzioni di lavoratori dipendenti.

Incentivi ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione

Il Decreto Lavoro riforma la normativa di sostegno al reddito, sostituendo il reddito di cittadinanza con l’assegno di inclusione, destinato esclusivamente ai nuclei familiari “fragili”.

Parallelamente viene introdotto un incentivo ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

L’incentivo, riconosciuto per un periodo di 12 mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’incentivo scende al 50% nel limite massimo di 4.000 euro.

Analogamente ai beneficiari dell’assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Incentivi all’occupazione giovanile

Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, il Decreto Lavoro riconosce  ai datori di lavoro un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1.06.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

Il Decreto Lavoro istituisce un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e delle ONLUS, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1.08.2022 e il 31.12.2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Le modalità applicative del contributo verranno stabilite con apposito decreto.

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IL PUNTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLE ASSUNZIONI PER IL 2020

A seguito delle ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio vediamo gli sgravi a disposizione dei datori di lavoro per le assunzioni da effettuarsi nell’anno 2020.

Apprendistato di primo livello

Per le imprese fino a nove addetti è previsto uno sgravio previdenziale del 100% per i primi tre anni di contratto per le assunzioni di giovani dai 15 ai 25 anni di età, effettuate nell’anno 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Assunzione di under 35

In caso di assunzione a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di un giovane under 35 spetta una decontribuzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi. L’incentivo è previsto in maniera stabile, ma dal 2021 l’età dell’assumendo scenderà da 35 a 30 anni.

Assunzione di under 35 al Sud

Nelle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 o di soggetti con almeno 35 anni di età ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo previdenziale del 100% fino al massimale di 8.060 euro su base annua.

Assunzione di giovani laureati o dottori di ricerca eccellenti

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, il datore di lavoro avrà un esonero contributivo pari al, nel limite massimo di 8.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per beneficiare dello sgravio il neolaureato dovrà aver conseguito la laurea entro la durata legale del corso di studi, presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta, con una media ponderata non inferiore a 108/110. La medesima agevolazione si applica anche ai dottorati di ricerca ottenuti nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019 presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta. L’agevolazione in questo caso si applica agli under 34.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, in casi di nuova iscrizione alla previdenza agricola nel corso del 2020, possono fruire dell’esonero del 100% del versamento dei contributi INPS, per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero non può essere cumulato con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento e viene erogato nei limiti del de minimis.

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