Bonus assunzione giovani e donne svantaggiate: ok della Commissione Europea

Con l’autorizzazione della Commissione UE, possono finalmente essere utilizzate due misure agevolative molto attese che consentono un abbattimento del costo del lavoro per giovani e donne svantaggiate che vengono assunti nel corso del 2023.

Esonero giovani

La misura riguardante i giovani prevede l’esonero, nella misura del 100% e fino ad un massimo di 8.000 euro, dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori che, alla data di assunzione, non hanno compiuto 36 anni e non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa. Il beneficio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo; ne sono esclusi, invece, i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente, il lavoro domestico, i rapporti a tempo indeterminato con qualifiche dirigenziali e le prestazioni di lavoro occasionale.

L’esonero si applica per 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede/unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Esonero donne svantaggiate

La seconda misura riguarda i datori di lavoro che assumono donne svantaggiate. Per donne svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne che, a prescindere dall’età anagrafica, sono residenti in regioni ammesse ai finanziamenti dei fondi strutturali UE, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono attività lavorative in settori con forte disparità occupazionale di genere (individuate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero delle Finanze) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dall’età anagrafica.

Una delle condizioni principali per beneficiare dell’esonero è la realizzazione di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Anche in questo caso l’esonero è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con massimo di 8.000 euro, e la durata del beneficio è pari a 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, e di 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato e per le trasformazioni da contratti a termine.

Anche qui l’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il settore agricolo, mentre è esclusa l’applicazione per la PA, per le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e per le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.

Decreto Lavoro: nuovi incentivi per le assunzioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. Decreto Lavoro) che, tra le altre cose, introduce tre nuovi incentivi sulle assunzioni di lavoratori dipendenti.

Incentivi ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione

Il Decreto Lavoro riforma la normativa di sostegno al reddito, sostituendo il reddito di cittadinanza con l’assegno di inclusione, destinato esclusivamente ai nuclei familiari “fragili”.

Parallelamente viene introdotto un incentivo ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.

L’incentivo, riconosciuto per un periodo di 12 mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’incentivo scende al 50% nel limite massimo di 4.000 euro.

Analogamente ai beneficiari dell’assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Incentivi all’occupazione giovanile

Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, il Decreto Lavoro riconosce  ai datori di lavoro un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1.06.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

Il Decreto Lavoro istituisce un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e delle ONLUS, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1.08.2022 e il 31.12.2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Le modalità applicative del contributo verranno stabilite con apposito decreto.

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IL PUNTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLE ASSUNZIONI PER IL 2020

A seguito delle ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio vediamo gli sgravi a disposizione dei datori di lavoro per le assunzioni da effettuarsi nell’anno 2020.

Apprendistato di primo livello

Per le imprese fino a nove addetti è previsto uno sgravio previdenziale del 100% per i primi tre anni di contratto per le assunzioni di giovani dai 15 ai 25 anni di età, effettuate nell’anno 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Assunzione di under 35

In caso di assunzione a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di un giovane under 35 spetta una decontribuzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi. L’incentivo è previsto in maniera stabile, ma dal 2021 l’età dell’assumendo scenderà da 35 a 30 anni.

Assunzione di under 35 al Sud

Nelle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 o di soggetti con almeno 35 anni di età ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo previdenziale del 100% fino al massimale di 8.060 euro su base annua.

Assunzione di giovani laureati o dottori di ricerca eccellenti

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, il datore di lavoro avrà un esonero contributivo pari al, nel limite massimo di 8.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per beneficiare dello sgravio il neolaureato dovrà aver conseguito la laurea entro la durata legale del corso di studi, presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta, con una media ponderata non inferiore a 108/110. La medesima agevolazione si applica anche ai dottorati di ricerca ottenuti nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2019 presso un’università statale o non statale legalmente riconosciuta. L’agevolazione in questo caso si applica agli under 34.

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, in casi di nuova iscrizione alla previdenza agricola nel corso del 2020, possono fruire dell’esonero del 100% del versamento dei contributi INPS, per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero non può essere cumulato con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento e viene erogato nei limiti del de minimis.

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