Terzo settore: scattano gli obblighi di pubblicità per i contributi

Dopo una serie di rinvii, diventa operativa la previsione della legge n. 124/2017 per associazioni, fondazioni, Onlus ed Enti del Terzo Settore che obbliga alla pubblicazione dei contributi ricevuti.

La pubblicazione riguarda i contributi, di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, erogati:

  • da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
  • dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le società in controllo pubblico e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro e la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dalla pubblicazione le somme derivanti dal 5 per mille (oggetto di una separata rendicontazione) e quelle derivanti da rapporti sinallagmatici, cioè le somme ricevute a seguito di prestazioni/cessioni effettuate.

La pubblicazione dovrà avvenire sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale. In assenza di un sito proprio, sarà quindi possibile utilizzare ad esempio la pagina Facebook dell’Ente o il sito della rete associativa di cui l’associazione fa parte.

Nel sito andranno pubblicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente
  • la denominazione del soggetto erogante
  • la somma incassata
  • la data di incasso
  • la causale del contributo

Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione pone a carico dei soggetti inadempienti una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, con l’obbligo accessorio di adempire, entro 90 giorni, alla pubblicazione. Decorsi i 90 giorni la sanzione si tramute nell’obbligo di restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Entro l’1 luglio 2024 andranno pubblicati i contributi per l’anno 2023.

Registro dei titolari effettivi: comunicazioni entro l’11 dicembre 2023

È stato istituito, presso ogni Camera di Commercio, il Registro dei titolari effettivi al quale i soggetti obbligati dovranno comunicare i dati e le informazioni sulla propria titolarità effettiva entro l’11 dicembre 2023 e poi entro 30 giorni dopo ogni modifica. Il Registro è istituito nell’ambito della complessiva normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, consentendo un più facile adempimento dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, professionisti, ecc.).

I soggetti obbligati all’adempimento sono i seguenti:

  • società per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in accomandita per azioni
  • società cooperative
  • persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, trust)

L’obbligo di invio è a carico:

  • degli amministratori, per le imprese dotate di personalità giuridica
  • del fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private

L’adempimento consiste nel comunicare al Registro l’identità dei propri titolari effettivi, seguendo tre criteri via via alternativi:

  • in primis sono titolari effettivi le persone che, in ultima istanza, anche attraverso altre società, detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale della società;
  • se il precedente criterio non consente di identificare alcun titolare effettivo, si usa il criterio del controllo, identificandolo nella persona, o nel gruppo di persone, che tramite la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o per una influenza esercitabile nell’assemblea stessa, controllano di fatto la società/persona giuridica privata;
  • se anche così non è identificabile il titolare effettivo, si applicherà il criterio residuale, individuando il soggetto nel titolare dei poteri di amministrazione o direzione della società.

La comunicazione andrà fatta con modalità telematiche e l’omissione della stessa comporterà l’applicazione, in capo ai soggetti obbligati, di una sanzione da 103 euro a 1.032 euro.

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