Sospensione degli ammortamenti e sterilizzazione delle perdite: ulteriore proroga

Sospensione degli ammortamenti per l’esercizio 2023

Al fine di fornire un aiuto alle imprese, che stanno affrontando gli strascichi della pandemia da COVID-19 e per gli effetti della guerra in Ucraina, con il decreto Milleproroghe viene estesa anche ai bilanci 2023 la possibilità di ricorrere alla sospensione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

Tale agevolazione consiste nella facoltà di non iscrivere contabilmente fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali rinviandolo all’esercizio successivo, con conseguente slittamento del piano di ammortamento di un anno e, quindi, un miglioramento del risultato d’esercizio ai fini civilistici.

Per le imprese che sceglieranno di optare per questa agevolazione vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, ricorrendo, in caso di incapienza, ad altre riserve disponibili o, in mancanza di queste, vincolando gli utili degli esercizi successivi.

Vi è altresì l’obbligo di motivare in nota integrativa il ricorso alla deroga, segnalando l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile e indicando l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

L’impresa avrà la facoltà di dedurre anche fiscalmente le quote di ammortamento stanziate, effettuando una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e stanziando le adeguate imposte differite.

Nell’applicare la sospensione, però, le imprese dovranno prestare molta attenzione in quanto non è stata replicata la deroga del presupposto della continuità aziendale. Ciò significa che i redattori del bilancio dovranno verificare se la sospensione degli ammortamenti nasconda l’impossibilità a mantenere l’impresa in vita negli esercizi successivi e, se così fosse, attivarsi di conseguenza indipendente dal risultato d’esercizio “drogato” dalla sospensione.

Sterilizzazione delle perdite per l’esercizio 2022

Un altro intervento a salvaguardia dei bilanci è rappresentato dalla rinnovata possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica anche per l’anno 2022, in applicazione di quanto previsto dal D.L.104/2020.

Le eventuali perdite dei bilanci 2022 potranno quindi essere “sospese” e ripianate entro il quinto esercizio successivo (in questo caso il 2027), evitando che si rendano applicabili le disposizioni in merito allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Anche qui, tenendo conto delle problematiche connesse alla continuità aziendale, e specialmente nel caso in cui la società si sia già avvalsa di questa opportunità nei precedenti esercizi, sarà opportuno effettuare una pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi sufficienti a coprire le perdite sterilizzate, per evitare di incorrere in responsabilità gestorie.

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Possibilità di sospendere gli ammortamenti per l’esercizio 2020

Gli effetti della pandemia sulla situazione economica delle imprese può portare alcune di esse ad andare in sofferenza, destabilizzando l’equilibrio economico e patrimoniale.

Al fine di fare un’operazione di maquillage del bilancio, il Decreto Agosto appena convertito in legge dà la facoltà per l’esercizio in corso di non iscrivere contabilmente fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali rinviandolo all’esercizio successivo, con conseguente slittamento del piano di ammortamento di un anno.

Per le imprese che sceglieranno di optare per questa agevolazione vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, ricorrendo, in caso di incapienza, ad altre riserve disponibili o, in mancanza di queste, vincolando gli utili degli esercizi successivi.

Vi è altresì l’obbligo di motivare in nota integrativa il ricorso alla deroga, segnalando l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile e indicando l’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

La mancata appostazione degli ammortamenti ha valenza esclusivamente civilistica, in quanto ai fini fiscali l’ammortamento non appostato andrà comunque dedotto sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap. Questo determina, ai sensi del principio contabile Oic25, lo stanziamento delle imposte differite con contropartita il relativo fondo, per l’importo calcolato sulla quota dedotta ma non contabilizzata. Quindi, il conto economico fruirà dell’alleggerimento relativo all’ammortamento, ma non di quello relativo alle imposte corrispondenti, perché, anche se non pagate, esse verranno comunque stanziate.

L’agevolazione è evidentemente applicabile ai soli utilizzatori di beni in proprietà, in quanto gli utilizzatori che dispongono dei beni in noleggio o in leasing non avranno possibilità di sospendere lo stanziamento in bilancio dei relativi canoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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