È scattato dal 14 dicembre il nuovo obbligo a cui devono sottoporsi i soggetti che intendono essere nominati nell’organo amministrativo di una società di capitali.

I candidati dovranno infatti far precedere la nomina dalla presentazione di una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall’ufficio di amministratore unico adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea.

In particolare, l’art. 2382 del Codice Civile prevede l’impossibilità di essere nominato amministratore per:

  • l’interdetto
  • l’inabilitato
  • il fallito
  • chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercita uffici direttivi

La novella si applicherà quindi non soltanto agli amministratori delle Spa ma anche a quelli delle Srl e agli accomandatari delle società in accomandita per azioni. Analogo obbligo graverà sui liquidatori.

Operativamente, prima di procedere alla nomina degli amministratori, le società dovranno munirsi di una dichiarazione di inesistenza di dette cause di ineleggibilità. E’ consigliabile che la dichiarazione venga resa per iscritto, venga citata nel verbale che dispone la nomina degli amministratori e venga allegata allo stesso o comunque conservata agli atti della società.

Il suddetto obbligo dovrà essere adempiuto anche in sede di costituzione della società, potendo essere documentata nell’atto stesso, e in sede di trasformazione in società di capitali, sia per gli amministratori neo-nominati in detta sede che per gli amministratori che continuano nella loro carica di amministratore al momento dell’atto.