De minimis: dal 2024 si alzano i massimali

La Commissione Europea ha approvato il nuovo regolamento de minimis, quello cioè che regola i sostegni economici conferiti dagli Stati membri alle imprese e che sono esclusivi dalle regole stabilite dai trattati europei in materia di aiuti di stato, in quanto non ledono la libera concorrenza del mercato unico.

Questa tipologia di aiuti, che devono sempre avere il nulla osta della Commissione Europea prima di essere applicati, prevede però un massimale per ogni impresa, da calcolarsi per un triennio, superato il quale i suddetti aiuti non possono più essere percepiti.

Con la modifica del regolamento l’importo di detto massimale passa da 200.000 euro a 300.000 euro mentre per i servizi di interesse economico generale il limite passa da 500.000 euro a 750.000 euro.

Si rammenta che i suddetti limiti quantitativi si applicano alla cosiddetta “impresa unica”, cioè a un’impresa singola o a un insieme di imprese, tra le quali sussiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima
  • le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese.

Superbonus: si passa dal 110% al 90%

Il Decreto Aiuti-quater, appena approvato dal Governo e del quale iniziano a circolare le bozze, porta una serie di modifiche alla disciplina del c.d. “Superbonus”, intervenendo su vari aspetti che in parte ampliano e in parte riducono la portata dell’intervento.

Da un lato si assiste alla riduzione della percentuale di detrazione per i condomini e gli edifici composti da 2 a 4 unità se posseduti da singolo proprietario o in comproprietà, che passa dal 110% al 90% a partire dal 2023, salvo che per i lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata presentata la CILA. Resta confermata la riduzione della detrazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

Al contempo, il decreto Aiuti-quater riapre le porte alle villette unifamiliari, consentendo di beneficiare della detrazione del 90% con le seguenti condizioni:

  • l’abitazione dovrà essere adibita ad abitazione principale
  • il proprietario deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il suddetto reddito di riferimento si calcolerà dividendo il reddito complessivo del nucleo familiare (formato dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge e dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) per un numero di parti determinato come segue:

  • contribuente – si aggiunge 1
  • se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente - si aggiunge 1
  • se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12 del TUIR, in numero pari a:
    • un familiare - si aggiunge 0,5
    • due familiari - si aggiunge 1
    • tre o più familiari - si aggiunge 2

In parole povere, se il contribuente è uno il tetto è pari a 15.000 euro, se c'è un coniuge o convivente sale a 30.000 euro, se c'è un familiare/figlio a 37.500, se i familiari sono 2 si arriva a 52.500 euro; per ogni familiare in più vanno aggiunti 15.000 euro.

Adesso bisognerà capire se in sede di conversione verranno fatte modifiche o se questa sarà la configurazione definitiva che assumerà il Superbonus a partire dal 2023.

Decreto Aiuti-quater: proroga per i crediti d’imposta energia elettrica e gas

Il Decreto Aiuti-quater, al fine di fronteggiare il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale alle medesime condizioni previste dal Decreto Aiuti-ter. Riepiloghiamo quindi quali sono i crediti d’imposta disponibili ad oggi per le imprese.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevedeva un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022. Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Il Decreto Aiuti-ter prevedeva, oltre all’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%), anche un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici venivano estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW). Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento previsto dal Decreto Aiuti-ter era analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre). Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento previsto dal Decreto Aiuti-ter era analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).Il Decreto Aiuti-quater amplia la misura anche al dicembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

L’utilizzo dei crediti d’imposta dell’ultimo trimestre 2022 può essere effettuato in F24 esclusivamente entro il 30 giugno 2023.

È inoltre previsto l’invio all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 di un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Aiuti-quater.

Terzo settore: agevolazioni per fronteggiare il caro energia

Con il Decreto Aiuti-ter, dopo due precedenti decreti che si focalizzavano solo sull’attività d’impresa, viene finalmente pensato un aiuto anche a favore degli Enti del Terzo Settore.

In particolar modo l’art. 8 del Decreto Aiuti-Ter prevede:

  • l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l’erogazione di contributi agli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022;
  • l’istituzione di un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale calcolati in proporzione ai costi sostenuti nel 2021.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande a valere sui due fondi verranno determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’autorità politica delegata in materia di disabilità e con i ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del dl Aiuti ter.

Vengono stanziati altresì 40 milioni di euro per fronteggiare l’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. In questo caso, per accedere ai fondi, bisognerà attendere un successivo decreto del Ministero della Cultura.

Nuovi crediti d’imposta per fronteggiare l’aumento di luce e gas

Il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha reso necessario un ulteriore intervento volto a fronteggiare l’emergenza, dando almeno un minimo sollievo alle imprese colpite dai rincari.

Dopo i crediti d’imposta già previsti dai precedenti Decreti Aiuti (crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore, per imprese non energivore con contatore di potenza superiore a 16,5 kW e per le imprese non gasivore) che intervenivano su una platea più limitata di aziende e per il secondo e terzo trimestre 2022, con il Decreto Aiuti-Ter si assiste ad un ampliamento della platea, dell’importo e dell’ambito temporale del credito d’imposta.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevede un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Per le imprese non energivore, si conferma l’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%) ma si assiste anche ad un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici vengono estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.
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