Decreto Primo Maggio 2026: i nuovi bonus per le assunzioni e l'esonero per la conciliazione famiglia-lavoro

Il D.L. 30 aprile 2026, n. 62 introduce quattro esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2026, ciascuno rivolto a una platea specifica di lavoratori, e un ulteriore incentivo per le aziende che investono nella conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Si tratta di misure operative da subito — con la sola eccezione del bonus stabilizzazione, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea — che i datori di lavoro privati possono utilizzare per ridurre il costo del lavoro stabile.

Condizioni comuni a tutti i bonus

Prima di esaminare le singole misure, è utile chiarire le condizioni trasversali che si applicano a tutti e quattro gli incentivi.

Ogni assunzione (o trasformazione) agevolata deve determinare un aumento effettivo dell'organico rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato al netto delle variazioni registrate nelle società controllate o collegate.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Se nei sei mesi successivi all'assunzione il datore licenzia per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto — o un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva — l'esonero è revocato e le somme già fruite devono essere restituite.

Nessuno dei quattro incentivi è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente. Sono invece tutti pienamente compatibili — senza alcuna riduzione — con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

L'accesso ai bonus presuppone che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo previsto dal CCNL delle organizzazioni comparativamente più rappresentative per il settore di riferimento.

Sono esclusi in ogni caso i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Bonus Donne 2026

Sono destinatari dell’incentivo i datori di lavoro privati che assumono donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie di lavoratrice svantaggiata.

L’assunzione deve avvenire con contratto subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

L’incentivo consiste nell’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso INAIL), per un massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro/mese per lavoratrice. Il tetto sale a 800 euro/mese per assunzioni nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Bonus Giovani 2026

Sono destinatari dell’incentivo i datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale under 35 privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o da almeno 12 mesi se appartenente a categorie svantaggiate).

L’assunzione deve avvenire con contratto subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

L’incentivo consiste nell’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso INAIL), per un massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro/mese per lavoratore. Il tetto sale a 650 euro/mese per assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica e nelle aree di crisi.

Bonus ZES 2026

Sono destinatari dell’incentivo i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, con sede o unità produttiva nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, che assumono soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

L’assunzione deve avvenire con contratto subordinato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

L’incentivo consiste nell’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso INAIL), per un massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro/mese per lavoratore.

Incentivo alla stabilizzazione

Sono destinatari dell’incentivo i datori di lavoro privati che trasformano a tempo indeterminato contratti a termine di durata complessiva non superiore a 12 mesi, intestati a personale non dirigenziale under 35 mai occupato stabilmente in precedenza.

I contratti a termine devono essere stati stipulati entro il 30 aprile 2026; la trasformazione deve avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità del rapporto.

L’incentivo consiste nell’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso INAIL), per un massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro/mese per lavoratore.

Esonero per la conciliazione famiglia-lavoro

Sono destinatari dell’incentivo le aziende in possesso delle certificazioni di parità di genere "avanzate", aggiuntive rispetto alla sola certificazione di parità di genere.

L’incentivo consiste nella riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore fino all'1% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Credito d'imposta ZES unica per il settore agricolo, forestale e della pesca: le regole per il 2026

Con la legge di bilancio 2025 il credito d'imposta ZES unica per il settore primario è stato prorogato all'anno 2026, con una dotazione di 50 milioni di euro. Le imprese agricole, forestali e della pesca che realizzano investimenti nelle regioni del Mezzogiorno — e in alcune aree di Abruzzo, Marche e Umbria — possono presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 maggio 2026.

Soggetti interessati

Possono accedere al credito d'imposta le imprese attive, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, nei seguenti settori:

  • Produzione primaria di prodotti agricoli (codici ATECO 01): microimprese, PMI e grandi imprese, con distinzione nelle intensità di aiuto;
  • Settore forestale (codici ATECO 02);
  • Pesca e acquacoltura (codici ATECO 03): con esclusione delle grandi imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

Sono invece escluse le imprese che svolgono in via principale o esclusiva attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (e non di produzione primaria), le imprese in difficoltà finanziaria ai sensi della normativa UE, e quelle destinatarie di ordini di recupero di aiuti illegittimi da parte della Commissione europea.

Interventi ammissibili

Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 15 novembre 2026 e devono essere destinati a strutture produttive — esistenti o di nuovo impianto — ubicate nella ZES unica. Il perimetro territoriale comprende le zone assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (deroghe ex art. 107.3.a TFUE), nonché le zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria (deroghe ex art. 107.3.c TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027.

Sono agevolabili:

  • acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche tramite leasing finanziario;
  • acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di importo inferiore a 50.000 euro.

Agevolazione concedibile

Il beneficio è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta. Le intensità massime di aiuto variano in base alla tipologia di impresa e di investimento:

  • per le imprese agricole (produzione primaria):
    • 65% in via ordinaria,
    • 80% per investimenti con obiettivi ambientali, climatici o di benessere animale, e per giovani agricoltori.
  • per le imprese forestali: 100%.
  • per le imprese della pesca e acquacoltura:
    • dal 50% al 100% secondo la finalità dell'investimento (sicurezza dei lavoratori, efficienza energetica, porti di pesca, acquacoltura, ecc.),
    • con un'intensità dell'80% per gli investimenti con impatto ambientale positivo nel settore acquacoltura.

Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato e de minimis sugli stessi costi, a condizione che non venga superata l'intensità massima consentita. È cumulabile anche con agevolazioni che non costituiscono aiuti di Stato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti. Le imprese non obbligate alla revisione legale devono comunque rivolgersi a un revisore o società di revisione iscritti nel registro di cui al D.Lgs. 39/2010.

Come presentare domanda

La comunicazione va presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Il credito spettante a ciascun beneficiario sarà determinato in proporzione alle risorse disponibili (50 milioni di euro): se il totale dei crediti richiesti supera il plafond, l'Agenzia delle Entrate pubblica una percentuale di riparto con apposito provvedimento del Direttore.

Bonus Giovani, Donne e ZES: prorogati gli esoneri contributivi del Decreto Coesione

Con la conversione del Decreto Milleproroghe vengono prorogati tre dei quattro esoneri contributivi introdotti dal Decreto Coesione: il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus ZES. Per le aziende che stanno pianificando nuove assunzioni o trasformazioni contrattuali, è importante conoscere le nuove scadenze e le condizioni aggiornate.

Soggetti interessati

Le misure si rivolgono ai datori di lavoro privati che assumono — o trasformano — a tempo indeterminato determinate categorie di lavoratori:

  • Bonus Giovani: lavoratori under 35 che non abbiano mai avuto un rapporto a tempo indeterminato;
  • Bonus Donne: donne che si trovino in condizioni di svantaggio occupazionale (es. prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, oppure residenti in aree specifiche);
  • Bonus ZES: lavoratori assunti da datori di lavoro operanti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica), con estensione — dal 20 novembre 2025 — anche alle regioni Marche e Umbria.

Cosa cambia: le proroghe

Le tre misure erano originariamente in scadenza al 31 dicembre 2025. Il Milleproroghe le ha estese, ma con tempistiche diverse:

Misura                                    Nuova scadenza

Bonus Giovani                   30 aprile 2026

Bonus Donne                    31 dicembre 2026

Bonus ZES                        30 aprile 2026

Importi e percentuali di esonero

Bonus Giovani e Bonus ZES — dal 1° gennaio al 30 aprile 2026:

  • Esonero del 70% dei contributi previdenziali a carico del datore, come regola generale;
  • Esonero al 100% se l'assunzione/trasformazione determina un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra i lavoratori occupati nel mese di riferimento e la media dei 12 mesi precedenti.

Per i lavoratori a tempo parziale, il calcolo dell'incremento è ponderato in proporzione alle ore pattuite rispetto all'orario a tempo pieno.

La durata dell'esonero è di 24 mesi in entrambi i casi. Il limite massimo mensile è:

  • 500 euro per le assunzioni sul territorio nazionale (Bonus Giovani fuori ZES);
  • 650 euro per le assunzioni nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno e, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2026, anche nelle regioni Marche e Umbria.

Bonus Donne — fino al 31 dicembre 2026:

  • Esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (esclusi i premi INAIL);
  • Durata massima: 24 mesi;
  • Limite massimo: 650 euro mensili per ogni lavoratrice.

Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS sulle modalità operative specifiche per il periodo prorogato.

Credito d’imposta ZES Unica: estensione fino al 2028

La Legge di Bilancio ha esteso al triennio 2026-2028 il credito d’imposta previsto per le imprese operanti nel territorio della ZES Unica. Rivediamo il contenuto dell’agevolazione.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nella ZES Unica, cioè in una delle seguenti regioni:

  • Umbria;
  • Marche;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

Gli unici settori esclusi dall’agevolazione sono:

  • Industria siderurgica;
  • Industria carbonifera e della lignite;
  • Trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • Banda larga;
  • Creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica altresì alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti agevolabili devono fare parte di un investimento iniziale, cioè, riguardare:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni agevolabili, che possono essere acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, sono i seguenti:

  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • terreni;
  • immobili strumentali (per i quali vengono finanziate anche la realizzazione e l’ampliamento).

Una delle particolarità di questo credito d’imposta, rispetto al precedente Credito d’imposta per il Mezzogiorno, riguarda la possibilità di acquisto di immobili già esistenti e/o utilizzati, cosa che non era possibile in vigenza della precedente normativa. Il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% dell’intero investimento.

I progetti di investimento dovranno avere un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda dell’importo del progetto di investimento e della regione in cui lo stesso viene realizzato:

  • Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna (area transizione giusta - Sulcis):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 40%
    • grandi imprese: 40%
  • Basilicata – Molise - Sardegna:
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 40%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 30%
    • grandi imprese: 30%
  • Puglia (area transizione giusta - Taranto):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 70%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 50%
    • grandi imprese: 50%
  • Abruzzo – Marche - Umbria (zone assistite):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 35%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 25%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 15%
    • grandi imprese: 15%

Va però chiarito sin da subito che detta percentuale è solo virtuale, in quanto la percentuale effettiva potrà essere inferiore se le domande presentate eccederanno il budget disponibile.

Bisogna anche considerare che, per il triennio 2026-2028, le risorse stanziate sono inferiori rispetto agli anni precedenti e precisamente sono pari a 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Procedura di accesso

Per ogni annualità andranno presentate due istanze, una per prenotare il credito d’imposta e l’altra per confermare gli investimenti effettuati.

Per l’anno 2026, dal 31 marzo al maggio andrà presentata la comunicazione di prenotazione, con l’indicazione delle spese ammissibili che si prevedono di sostenere fino al 31.12.2026.

Successivamente, a partire dal 3.1.2027 e fino al 17.1.2027 andrà presentata una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31.12.2026 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

In funzione delle domande presentate e delle risorse disponibili, verrà successivamente comunicata la percentuale effettivamente spettante.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 successivamente alla realizzazione dell’investimento e solo che dopo che verrà comunicata la percentuale spettante per ciascun investimento.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Credito d’imposta ZES: estensione al 2025

La Legge di Bilancio ha esteso al 2025 il credito d’imposta previsto per le imprese operanti nel territorio della ZES Unica. Rivediamo il contenuto dell’agevolazione.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nella ZES Unica, cioè in una delle seguenti regioni:

  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;

Gli unici settori esclusi dall’agevolazione sono:

  • Industria siderurgica;
  • Industria carbonifera e della lignite;
  • Trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • Banda larga;
  • Creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica altresì alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti agevolabili devono fare parte di un investimento iniziale, cioè, riguardare:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni agevolabili, che possono essere acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, sono i seguenti:

  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • terreni;
  • immobili strumentali (per i quali vengono finanziate anche la realizzazione e l’ampliamento).

Una delle particolarità di questo credito d’imposta, rispetto al precedente Credito d’imposta per il Mezzogiorno, riguarda la possibilità di acquisto di immobili già esistenti e/o utilizzati, cosa che non era possibile in vigenza della precedente normativa. Il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% dell’intero investimento.

I progetti di investimento dovranno avere un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda dell’importo del progetto di investimento e della regione in cui lo stesso viene realizzato:

  • Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 40%
    • grandi imprese: 40%
  • Basilicata – Molise - Sardegna:
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 40%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 30%
    • grandi imprese: 30%
  • Puglia (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 70%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 50%
    • grandi imprese: 50%
  • Abruzzo (zone assistite):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 35%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 25%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 15%
    • grandi imprese: 15%

Va però chiarito sin da subito che detta percentuale è solo virtuale, in quanto la percentuale effettiva potrà essere inferiore se le domande presentate eccederanno il budget disponibile.

Procedura di accesso

Dal 31 marzo al maggio andrà presentata una comunicazione per prenotare il credito d’imposta, con l’indicazione delle spese ammissibili sostenute dal 16.11.2024 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.

Successivamente, a partire dal 18.11.205 e fino al 2.12.2025 andrà presentata una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

In funzione delle domande presentate e delle risorse disponibili, verrà successivamente comunicata la percentuale effettivamente spettante.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 successivamente alla realizzazione dell’investimento e solo che dopo che verrà comunicata la percentuale spettante per ciascun investimento.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Credito d’imposta ZES: richieste al via dal 12 giugno.

Ormai orfani del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in molti attendevano il decreto attuativo del nuovo credito d’imposta ZES che ricalca in molti aspetti il credito d’imposta ormai defunto. Con la pubblicazione del decreto, il nuovo credito d’imposta è finalmente operativo, anche se i tempi per beneficiarne saranno molto stretti.

Vediamone le caratteristiche principali.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative o che si insedino nella ZES Unica, cioè in una delle seguenti regioni:

  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;

Gli unici settori esclusi dall’agevolazione sono:

  • Industria siderurgica;
  • Industria carbonifera e della lignite;
  • Trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture;
  • Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • Banda larga;
  • Creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica altresì alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e alle imprese in difficoltà.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti agevolabili devono fare parte di un investimento iniziale, cioè, riguardare:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni agevolabili, che possono essere acquistati anche mediante contratti di locazione finanziaria, sono i seguenti:

  • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
  • terreni;
  • immobili strumentali (per i quali vengono finanziate anche la realizzazione e l’ampliamento).

Una delle novità più importanti riguarda il riferimento del requisito della novità ai soli macchinari, impianti e attrezzature, aprendo quindi la porta alla possibilità di acquisto di immobili già esistenti e/o utilizzati, cosa che non era possibile in vigenza della precedente normativa. Il valore di terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può però superare il 50% dell’intero investimento.

I progetti di investimento dovranno avere un importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda dell’importo del progetto di investimento e della regione in cui lo stesso viene realizzato:

  • Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Sardegna (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 40%
    • grandi imprese: 40%
  • Basilicata – Molise - Sardegna:
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 50%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 40%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 30%
    • grandi imprese: 30%
  • Puglia (area transizione giusta):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 70%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 60%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 50%
    • grandi imprese: 50%
  • Abruzzo (zone assistite):
    • piccole imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 35%
    • medie imprese, per progetti fino a 50 milioni di euro: 25%
    • piccole e medie imprese, per progetti oltre 50 milioni di euro: 15%
    • grandi imprese: 15%

Va però chiarito sin da subito che detta percentuale è solo virtuale, in quanto la percentuale effettiva potrà essere inferiore se le domande presentate eccederanno il budget disponibile.

Procedura di accesso

Dal 12 giugno al 12 luglio andrà presentata una comunicazione per prenotare il credito d’imposta, con l’indicazione delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che si prevede di sostenere sino al 15 novembre 2024.

In funzione delle domande presentate e delle risorse disponibili, verrà successivamente comunicata la percentuale effettivamente spettante.

Chi non realizza gli investimenti prenotati o li realizza per un importo inferiore a quello prenotato dovrà successivamente presentare, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, una comunicazione integrativa.

A seguito di queste seconde comunicazioni, la percentuale di credito d’imposta verrà rideterminata, potendo quindi crescere nel caso in cui vi fossero riduzioni degli importi investiti da altre imprese.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24 successivamente alla realizzazione dell’investimento e solo che dopo che verrà comunicata la percentuale spettante per ciascun investimento.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Viene infine previsto, contrariamente alle altre versioni del credito d’imposta, che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate, da revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro.

ZES Unica: nuovo credito d’imposta per investimenti nel 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sud (D.L. 124/2023), in un’ottica di rilancio dell’economia delle regioni del Sud Italia, è stata istituita la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Per ZES si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio d'attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che s'insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti ed alle attività di sviluppo d'impresa.

Tra le norme agevolative connesse all’istituzione della ZES unica è previsto, per il solo anno 2024, uno speciale credito d’imposta che ricalca quello per il Mezzogiorno ma con alcune specificità.

Il credito spetta alle imprese che effettuano:

  • l’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature
  • l’acquisizione di terreni
  • l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali

da destinare a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno elencate in precedenza. La novità sta quindi nell’inserimento dei terreni e degli immobili nel perimetro del credito d’imposta.

Gli investimenti agevolabili devono da parte di un progetto d'investimento iniziale e il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Deve comunque trattarsi sempre di beni nuovi.

Il credito in questione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applicherà, inoltre, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Il credito d'imposta in commento è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso d'investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti d'investimento d'importo inferiore a 200.000 euro.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

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