Il welfare aziendale è l’insieme di beni, servizi e misure di sostegno che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti (e, in alcuni casi, dei loro familiari) con l’obiettivo di migliorarne il benessere, l’equilibrio vita-lavoro e la motivazione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, rimborsi per l’istruzione dei figli, trasporti, salute, sport, cultura, mutui, ma anche buoni spesa o voucher digitali.

Vantaggi per l’azienda

  • deducibilità integrale dei costi: i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e riducono il carico IRES/IRPEF;
  • risparmio contributivo: quanto riconosciuto al dipendente entro le soglie di esenzione non è soggetto ai contributi INPS, generando un risparmio immediato sul costo del lavoro;
  • clima e produttività: un piano welfare ben strutturato aumenta engagement, fidelizzazione e attrattività sul mercato del lavoro, riducendo turnover e assenteismo.

Vantaggi per il dipendente

  • esenzione da imposizione: i fringe benefit non tassati costituiscono un “salario accessorio” netto, con potere di acquisto superiore rispetto alla stessa somma lorda in busta paga.
  • esenzione contributiva: nessuna trattenuta previdenziale fino al limite annuo previsto.
  • flessibilità di spesa: il lavoratore può scegliere in autonomia come destinare il proprio budget welfare tra le opzioni offerte dall’azienda.
  • tutela familiare: molti benefit possono essere fruiti anche dai familiari (scuola, sport, assistenza).

Il welfare aziendale erogato tramite carte di debito

Con la consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate riconosce che anche una carta di debito nominativa può rientrare fra i fringe benefit esenti, a patto che rispetti tutte le garanzie previste per i voucher welfare. Si tratta di un passaggio importante perché consente di digitalizzare (e semplificare) i piani di welfare aziendale senza perdere l’esenzione fiscale.

Il datore di lavoro può quindi incaricare un provider esterno che, tramite piattaforma web, assegna a ciascun dipendente un budget figurativo spendibile con una carta di debito – fisica o virtuale – utilizzabile solo presso esercenti convenzionati e limitatamente a beni/servizi rientranti nello spettro dell’art. 51 (istruzione, trasporti, sport, tempo libero, ecc.).

Il lavoratore può scegliere liberamente a chi destinare il proprio plafond, ma non può prelevare contante, cedere a terzi, “mischiare” altre somme o convertire il credito in denaro. Ogni utilizzo viene tracciato sulla piattaforma e resta associato al codice fiscale del titolare.

Soddisfatti questi requisiti, il valore caricato resta esente – entro le soglie di legge – perché non configura reddito in denaro ma benefit in natura.

Ricapitolando, la soluzione della carta di debito è percorribile ma con le seguenti attenzioni operative:

  • la carta deve essere “chiusa”: non è ammesso il pagamento presso esercenti non convenzionati né l’aggiunta di denaro personale.
  • occorrono procedure di identificazione (PIN, OTP, biometria) per impedire l’uso da parte di soggetti diversi dal titolare.
  • il provider deve fornire report puntuali, utili per il controllo del limite annuo di esenzione e per gli adempimenti del sostituto d’imposta.
  • in caso di superamento della soglia, il datore deve assoggettare a imposte (e contributi) l’intero valore del benefit.