Enti del Terzo Settore: come gestire il lavoro volontario

All’interno degli Enti del Terzo settore la figura del volontario occupa un posto centrale, ma spesso genera dubbi quando l’impegno diventa continuativo e l’organizzazione inizia a somigliare, per orari e responsabilità, a quella di un vero e proprio dipendente.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) è molto chiaro nell’affermare che il volontariato deve rimanere un’attività gratuita e solidale, incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione. Da qui discendono una serie di obblighi per gli enti e di cautele per evitare che l’Ispettorato del lavoro riqualifichi il rapporto in lavoro subordinato.

Attività gratuita e divieto di compensi

La gratuità è il tratto distintivo del volontario. Non soltanto l’ente non può riconoscere alcuna forma di corrispettivo, ma nemmeno il beneficiario dell’attività può farlo. È una deroga esplicita al principio costituzionale di retribuzione (articolo 36), giustificata dalla finalità solidaristica. Non basta però eliminare il pagamento di un compenso per mettersi al riparo: se l’organizzazione impone orari rigidi, mansioni tipiche di un lavoratore e un sistema di controlli simile a quello aziendale, l’assenza di busta paga può non bastare ad evitare la riqualificazione.

Gli obblighi a carico dell’ente

Perché l’attività di volontariato sia legittima l’ente deve in primo luogo assicurare tutti i propri volontari contro infortuni, malattie connesse all’attività e responsabilità civile verso terzi. Dal 2021 la polizza è obbligatoria anche per chi presta la propria opera solo in modo sporadico: in tal caso è sufficiente che l’organizzazione raccolga i dati anagrafici dell’interessato prima che inizi l’attività, così da poterli comunicare all’assicuratore in caso di sinistro.

Chi svolge volontariato in maniera sistematica deve essere inoltre iscritto in un apposito registro. Il registro, che può essere tenuto anche in formato elettronico purché immodificabile, dev’essere numerato e bollato da un notaio o da altro pubblico ufficiale; in esso vanno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e le date di inizio e cessazione dell’attività. Mantenere il registro aggiornato non è un mero adempimento formale, ma uno dei primi elementi che l’Ispettorato del lavoro verifica durante un controllo.

A questi obblighi se ne aggiungono altri di carattere operativo: rimborso delle spese sostenute dal volontario (solo se effettivamente documentate), sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione se il volontario opera in contesti a rischio, inserimento del volontario nei piani di sicurezza aziendale e nel documento di valutazione dei rischi.

Il pericolo della riqualificazione

La linea di confine fra volontario e lavoratore subordinato può diventare sottile. In presenza di indicatori come l’eterodirezione, la continuità della prestazione, l’integrazione stabile nell’organizzazione e – soprattutto – la corresponsione di somme che vanno oltre il rimborso spese, l’Ispettorato del lavoro può concludere che si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro. La recente nota 1156/2024 dell’INL precisa che, se l’ente ha rispettato l’iscrizione nel registro e l’assicurazione obbligatoria, la riqualificazione non comporta la maxi?sanzione per lavoro nero perché manca l’elemento della completa occultazione del rapporto. Se invece questi adempimenti sono assenti, l’ente viene trattato a tutti gli effetti come datore che impiega personale “in nero”, con le relative sanzioni.

Buone prassi per non sbagliare

Per ridurre i rischi è opportuno redigere una scheda di incarico per ogni volontario, indicare con chiarezza la natura gratuita della prestazione, limitare l’imposizione di orari rigidi, rimborsare solo spese effettivamente documentate e, se possibile, differenziare le mansioni dei volontari da quelle dei dipendenti. Un controllo periodico sul registro, sulle polizze assicurative e sulla documentazione di rimborso spese aiuta l’ente a dimostrare la propria diligenza in caso di ispezione.

Enti del terzo settore

I volontari negli Enti del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore contiene una normativa specifica per quanto attiene ai volontari che operano all’interno degli enti del terzo settore.

In particolar modo l’art. 18 del Codice prevede che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.”

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 6 ottobre 2021, ha fissato sia la disciplina relativa alle assicurazioni dei volontari, sia gli adempimenti che gli enti del terzo settore devono rispettare per registrare correttamente la presenza dei volontari.

Registro dei volontari

Il Decreto prevede che gli ETS debbano tenere un registro dei volontari nel quale indicare i dati dei volontari quali, come minimo:

  • codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita
  • la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente
  • la data di inizio o quella (eventuale) di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro

È possibile anche istituire un’apposita sezione del registro ove iscrivere coloro che prestano attività di volontariato in maniera occasionale.

Il registro può essere tenuto con due modalità:

  • cartacea: in questo caso, prima di essere messo in uso, il registro va numerato progressivamente in in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono;
  • elettronica: gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, cc. 2, 3 e 4 c.c.

Assicurazione

Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le polizze possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del CTS, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Per polizze collettive si intende quella tipologia di polizze assicurative in cui il contraente resta un unico soggetto mentre i beneficiari sono più individui. In forza di un unico vincolo contrattuale, esse determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro dei volontari.

Le polizze garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro dei volontari alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonché i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.

Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.

Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati contenuti nel registro dei volontari, nelle modalità e nei tempi concordati con l'impresa assicuratrice.

 

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