E-commerce con vendita intracomunitaria: da luglio cambia tutto.

Dall’1 luglio 2021 il mondo dell’e-commerce, al quale tante aziende nostrane si sono approcciate anche a causa dell’emergenza COVID, subirà delle importanti modifiche a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che interesserà le seguenti tipologie di operazioni transfrontaliera:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa);
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Vediamo in particolare cosa cambia per le vendite a distanza intracomunitarie (che coinvolgono quindi anche le vendite tramite e-commerce o commercio elettronico indiretto).

Vendite intracomunitarie a distanza di beni a consumatori finali

Fino ad oggi ogni paese comunitario fissava una soglia (da 35.000 euro a 100.000 euro) al di sotto della quale le vendite effettuate a consumatori finali di quel paese si consideravano fatte nel paese di provenienza del bene, con relativa applicazione dell’Iva di quel paese.

Per esempio un commerciante italiano che vendeva beni a distanza a consumatori finali francesi, se non superava la soglia annua di 35.000 euro di fatturato poteva vendere applicando l’Iva italiana. Superata tale soglia vi era la necessità, per il commerciante italiano, di identificarsi in Francia aprendo lì una relativa partita Iva e applicando l’Iva francese sulle vendite effettuate.

Dall’1 luglio le soglie vengono uniformate al ribasso, stabilendo un’unica soglia di 10.000 euro valevole per la somma delle vendite effettuate in tutti gli stati UE, al superare della quale sarà necessario alternativamente:

  • identificarsi nel paese di destinazione della merce con una propria partita Iva, applicando quindi l’Iva del paese di destinazione
  • aderire al sistema OSS, che consente di fare un’unica dichiarazione Iva ed effettuare un unico pagamento su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, interloquendo con la sola Agenzia delle Entrate.

Da un lato avremo quindi una semplificazione perché, registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il sistema OSS, potremo vendere a distanza in tutta la UE anche sopra soglia senza dovere aprire singole partite Iva in ogni singolo Stato.

Dall’altro, con l’abbassamento delle soglie, il sistema si complica se la soglia si supera perché andranno applicate alle singole vendite le aliquote Iva dello Stato di destinazione del bene e non più quelle italiane. Quindi un commerciante italiano che, nell’esempio precedente, fatturava 20.000 euro di vendite a distanza con la Francia, prima poteva vendere applicando l’Iva italiana, mentre da luglio dovrà applicare le aliquote Iva francesi.

In particolare, dato che per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato UE per un valore superiore a € 10.000 le aliquote IVA da applicare saranno quelle dei Paesi comunitari di destinazione dei beni, le imprese dovranno avere un data base costantemente aggiornato che contenga le aliquote IVA di tutti i Paesi UE.

E-commerce con vendita intracomunitaria: da luglio cambia tutto.

Dall’1 luglio 2021 il mondo dell’e-commerce, al quale tante aziende nostrane si sono approcciate anche a causa dell’emergenza COVID, subirà delle importanti modifiche a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 che interesserà le seguenti tipologie di operazioni transfrontaliera:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi effettuate da fornitori e fornitori presunti (fatta eccezione per i beni sottoposti ad accisa);
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o fornitori presunti;
  • vendite di beni sul mercato interno da parte di fornitori presunti;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da parte di soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali).

Vediamo in particolare cosa cambia per le vendite a distanza intracomunitarie (che coinvolgono quindi anche le vendite tramite e-commerce o commercio elettronico indiretto).

Vendite intracomunitarie a distanza di beni a consumatori finali

Fino ad oggi ogni paese comunitario fissava una soglia (da 35.000 euro a 100.000 euro) al di sotto della quale le vendite effettuate a consumatori finali di quel paese si consideravano fatte nel paese di provenienza del bene, con relativa applicazione dell’Iva di quel paese.

Per esempio un commerciante italiano che vendeva beni a distanza a consumatori finali francesi, se non superava la soglia annua di 35.000 euro di fatturato poteva vendere applicando l’Iva italiana. Superata tale soglia vi era la necessità, per il commerciante italiano, di identificarsi in Francia aprendo lì una relativa partita Iva e applicando l’Iva francese sulle vendite effettuate.

Dall’1 luglio le soglie vengono uniformate al ribasso, stabilendo un’unica soglia di 10.000 euro valevole per la somma delle vendite effettuate in tutti gli stati UE, al superare della quale sarà necessario alternativamente:

  • identificarsi nel paese di destinazione della merce con una propria partita Iva, applicando quindi l’Iva del paese di destinazione
  • aderire al sistema OSS, che consente di fare un’unica dichiarazione Iva ed effettuare un unico pagamento su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel periodo, interloquendo con la sola Agenzia delle Entrate.

Da un lato avremo quindi una semplificazione perché, registrandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate con il sistema OSS, potremo vendere a distanza in tutta la UE anche sopra soglia senza dovere aprire singole partite Iva in ogni singolo Stato.

Dall’altro, con l’abbassamento delle soglie, il sistema si complica se la soglia si supera perché andranno applicate alle singole vendite le aliquote Iva dello Stato di destinazione del bene e non più quelle italiane. Quindi un commerciante italiano che, nell’esempio precedente, fatturava 20.000 euro di vendite a distanza con la Francia, prima poteva vendere applicando l’Iva italiana, mentre da luglio dovrà applicare le aliquote Iva francesi.

In particolare, dato che per le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori stabiliti in un altro Stato UE per un valore superiore a € 10.000 le aliquote IVA da applicare saranno quelle dei Paesi comunitari di destinazione dei beni, le imprese dovranno avere un data base costantemente aggiornato che contenga le aliquote IVA di tutti i Paesi UE.

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