Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per chi è in affitto

Con l’avvicinarsi del periodo in cui dovrà essere redatta la dichiarazione dei redditi (Modello Unico o 730) e pagate le relative imposte, facciamo un breve riepilogo delle detrazioni spettanti per chi abita in una casa in locazione.

Detrazione in caso di contratti in libero mercato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato in libero mercato, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione in caso di contratti a canone concordato

Per i casi in cui il contratto di locazione è stipulato a canone concordato, cioè sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai contribuenti spetta una detrazione pari a:

  • 459,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro

Per i soggetti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti la richiesta di detrazione, spetta una detrazione pari a:

  •   991,60 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro
  •   459,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

L’agevolazione può essere fruita, come detto, solo dal lavoratore che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, con le seguenti due condizioni aggiuntive:

  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Detrazione per i giovani fino a 31 anni

Nel caso di giovani con età fino a 31 anni non compiti, spetta una detrazione specifica pari ad € 991,60 o, se superiore, al 20% del canone annuo e comunque non oltre € 2.000.

La detrazione spetta anche per la locazione di una sola parte dell’appartamento; quindi, non è necessario che il contratto riguardi l’intera casa ed è limitata ai primi quattro anni di contratto.

Detrazione per studenti fuori sede

Infine, per gli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza, hanno diritto ad una detrazione del 19% del canone, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi, inoltre, devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.

La detrazione è estesa anche agli studenti che frequentano corsi di laurea in atenei appartenenti a stati dell'Unione Europea

Spese detraibili e tracciabilità dei pagamenti, ecco come comportarsi.

È ormai cosa nota che, a partire dalle spese sostenute nell’anno 2020, la detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi è subordinata all’utilizzo di strumenti tracciabili per il relativo pagamento.

A seguito di alcuni interventi dell’Agenzia delle Entrate, non ultimo quello della maxi-circolare n. 7/2021, è stato chiarito quale dev’essere il corretto comportamento del contribuente per evitare il disconoscimento delle spese in sede di controllo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la via prioritaria per dimostrare l’uso di pagamenti tracciabili è costituita dall’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione del servizio o la cessione dei beni. In questo caso basta che il documento riporti che il pagamento è stato fatto con mezzi tracciabili e non sarà necessario produrre altro.

In mancanza dell’annotazione in fattura, allora sarà necessario conservare prova del pagamento tracciato tramite altri elementi quali:

  • la ricevuta del versamento bancario o postale
  • la ricevuta del pagamento tramite carta di debito o credito
  • la copia del bollettino postale o del MAV
  • la copia dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone

In assenza anche di questi elementi, si potrà ricorrere all’estratto conto che rappresenta una prova residuale a patto che che consenta di individuare con certezza gli estremi del pagamento e la sua riconducibilità al documento di spesa.

Ricapitolando ogni contribuente, al momento del sostenimento della spesa detraibile dovrà:

  • se possibile, far annotare dal percettore sul documento che il pagamento è avvenuto con mezzo tracciabile
  • in mancanza, conservare la prova del pagamento
  • in ultima analisi, produrre l’estratto conto dal quale si evince il sostenimento della spesa.
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