Con la circolare 34/E del 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate, dopo tanti contenziosi che l’avevano vista soccombente, si adegua alla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione ai fini delle imposte indirette dei trust.

Per lungo tempo, infatti, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che l’atto con il quale si dotava un trust di beni fosse assimilabile alla costituzione di un vincolo di destinazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e le donazioni.

Ciò appariva in contrasto con la situazione fattuale in quanto, con l’atto di dotazione, non vi era alcun arricchimento in capo ad alcuno, posto che i beneficiari del trust avevano una mera aspettativa di diventare destinatari dei beni inseriti nel trust.

La giurisprudenza di legittimità, dopo una prima fase di incertezza, era però intervenuta a correggere questa stortura, disponendo l’applicazione dell’imposta di successione e donazione al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari e non al momento della semplice dotazione di beni in trust.

Con la circolare summenzionata l’Agenzia si conforma a detto orientamento. In particolare nella circolare si precisa:

  • che l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust;
  • che la stessa tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust;
  • che gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni;
  • che tale attribuzione stabile determina un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust;
  • che le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario;
  • che l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei trust è dovuta, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti.