Con un recente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze cambiano modalità e contenuti delle comunicazioni al sistema TS, con un sensibile aggravio degli adempimenti per i soggetti obbligati.
L’invio dei dati delle prestazioni sanitarie, giova ricordarlo, è un adempimento che consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernente le spese sanitarie sostenuti dai cittadini nel corso dell’anno e consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Ma vediamo cosa cambia.
Soggetti obbligati
Il novero dei soggetti obbligati all’invio al sistema TS si è esteso nel tempo e ricomprende oggi una lunga lista di operatori sanitari e non:
- farmacie
- strutture specialistiche pubbliche e private accreditate
- iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
- strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
- parafarmacie
- ottici
- psicologici
- infermieri
- ostetrici
- medici veterinari
- tecnici sanitari di radiologia medica
- strutture della sanità militare;
- farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- biologi;
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- assistente sanitario.
Cosa cambia per il 2020
L’unica modifica già prevista per il 2020 sarà l’indicazione, per ogni documento fiscale, della modalità di pagamento in quanto dall’inizio del 2020 le detrazioni fiscali sono fruibili solo se il pagamento della spesa avviene con mezzi traccaibili (con eccezione dell’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e da strutture private accreditate).
Rimane ferma la comunicazione dei dati in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio all’anno successivo rispetto a quello di riferimento.
Cosa cambia dal 2021
Come detto, finora la comunicazione dei dati al sistema TS avveniva annualmente, entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
A partire dal 2021 la trasmissione dei dati diviene mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Inoltre, per ogni documento fiscale andranno indicati i seguenti ulteriori dati:
- tipo di documento fiscale
- modalità di pagamento
- aliquota ovvero natura Iva della singola operazione
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
Aumentano il numero di comunicazioni, quindi, e con esso le complicazioni per questa tipologia di contribuenti.