Enti del Terzo Settore: deposito del bilancio entro il 30 giugno

Scade il 30 giugno il termine – fisso e non mobile – entro il quale gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore devono depositare il bilancio per l’esercizio 2022. Il termine è comunque il medesimo anche per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Si ricorda che gli Enti del Terzo Settore commerciali, aventi l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, redigono il bilancio secondo i criteri previsti dal Codice Civile e depositano lo stesso presso il Registro delle Imprese e non presso il RUNTS.

Per quest’anno, però, valgono ancora le semplificazioni previste dal Ministero del Lavoro con nota del 5 aprile 2022 e abbiamo quindi quattro casistiche diverse a seconda della tipologia di ente e della data di iscrizione al RUNTS.

Onlus

Per le Onlus, che scompaiono a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e dopo l’autorizzazione della Commissione UE, dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023, se si iscrivono al RUNTS entro tale data, altrimenti presenteranno il bilancio 2022 entro 90 giorni dall’iscrizione.

Enti costituiti nell’anno 2022 e che ottengono l’iscrizione al RUNTS nel 2022

In questo caso il termine di presentazione del bilancio varia a seconda del momento dell’iscrizione.

Se l’iscrizione è avvenuta entro il 30 settembre 2022, il bilancio 2022 andrà depositato entro il 30 giugno 2023.Se l’iscrizione è avvenuta dall’ 1 ottobre al 31 dicembre 2022, il bilancio dei mesi 2022 andrà incorporato nel bilancio 2023, che quindi andrà depositato entro il 30 giugno 2024.

Enti costituiti prima dell’anno 2022 e che ottengono l’iscrizione al RUNT nel 2022

Questi enti depositeranno il bilancio entro il 30 giugno 2023. Cambia però il modello da utilizzare che sarà quello previsto dal D.M. n. 39/2020, se l’ente viene iscritto entro il 30 settembre 2022, mentre sarà un formato libero se l’iscrizione avviene successivamente.

ODV/APS trasmigrate

Le ODV e le APS che sono state iscritte al registro a seguito di trasmigrazione dai registri regionali, dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023 usando i modelli previsti dal D.M. n. 39/2020.

Si ricorda che il 30 giugno rappresenta anche il termine entro il quale ODV e APS devono aggiornare i dati relativi al numero di associati, lavoratori e volontari, presenti alla data del 31/12/2022, al fine di verificare i requisiti minimi per la permanenza nel RUNTS.

Terzo settore: agevolazioni per fronteggiare il caro energia

Con il Decreto Aiuti-ter, dopo due precedenti decreti che si focalizzavano solo sull’attività d’impresa, viene finalmente pensato un aiuto anche a favore degli Enti del Terzo Settore.

In particolar modo l’art. 8 del Decreto Aiuti-Ter prevede:

  • l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l’erogazione di contributi agli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022;
  • l’istituzione di un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale calcolati in proporzione ai costi sostenuti nel 2021.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande a valere sui due fondi verranno determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l’autorità politica delegata in materia di disabilità e con i ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del dl Aiuti ter.

Vengono stanziati altresì 40 milioni di euro per fronteggiare l’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. In questo caso, per accedere ai fondi, bisognerà attendere un successivo decreto del Ministero della Cultura.

Nuovi ristori per gli enti del terzo settore

È stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Avviso n. 2/2022 relativo ai termini e modalità per la presentazione di istanze a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore.

I soggetti beneficiari devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

  • enti non commerciali di cui al titolo II, capo III del TUIR (enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e gli organismi di investimento collettivo del risparmio);
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • ONLUS iscritte nella relativa anagrafe.

I suddetti soggetti, per poter accedere al beneficio, devono:

  • essere titolari di partita Iva
  • essere fiscalmente residenti nel territorio dello stato
  • avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid-19;
  • essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.

La presentazione delle istanze potrà avvenire dal 18 luglio 2022 al 24 agosto 2022 attraverso il sito istituzionale del Ministero, e ad ogni ente spetterà un contributo calcolato suddividendo le risorse stanziate in ogni singola Regione per il numero di domande presentate (e ammesse) in quella singola Regione. Lo stanziamento complessivo, di 20 milioni di euro, è infatti stato ripartito tra le varie Regioni in ragione della percentuale di popolazione con età superiore a 75 anni.

Terzo settore

Enti del terzo settore: scadenze e obblighi di deposito del bilancio

Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 aprile 2022, sono stati chiariti alcuni dubbi in merito alla decorrenza dell’obbligo di redazione e presentazione del bilancio da parte degli Enti del terzo settore. Questo perché, essendo ancora in corso la fase di trasmigrazione e di nuova iscrizione degli enti al Registro unico del terzo settore, era necessario definire i comportamenti corretti in questa fase transitoria.

Vediamo i principali chiarimenti forniti.

APS E ODV CHE TRASMIGRANO

Per le Associazioni di promozione sociale e per le Organizzazioni di Volontariato già iscritte nei registri regionali e nazionali l’iscrizione al RUNTS avviene per trasmigrazione, cioè con un procedimento automatico che trasferisce i dati direttamente dai vecchi registri al nuovo registro unico.

Per questi soggetti:

  • il bilancio 2021, andrà depositato al RUNTS con le nuove regole ma a entro 90 giorni dalla data di iscrizione a seguito della trasmigrazione (in luogo del 30 giugno che sarà la data a regime)
  • il bilancio 2022, invece, seguirà le normali regole previste dal Codice del Terzo Settore, ed andrà quindi depositato entro il 30 giugno 2023.

ONLUS

Le Onlus scompaiono con l’entrata in funzione del RUNTS e devono chiedere l’iscrizione adeguandosi ad una delle forme previste dal Codice del Terzo Settore.

Per questi soggetti:

  • il bilancio 2021:
    • se ottengono l’iscrizione entro il 30 giugno 2022, andrà depositato entro tale data
    • se ottengono l’iscrizione dopo il 30 giugno 2022 ma entro la fine dell’anno, dovranno depositare il bilancio entro 90 giorni dall’iscrizione se lo stesso non era già stato allegato alla domanda di iscrizione
  • il bilancio 2022:
    • se ottengono l’iscrizione dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il il 30 giugno 2023, andrà depositato entro tale data
    • se ottengono l’iscrizione dopo il 30 giugno 2023 ma entro la fine dell’anno, dovranno depositare il bilancio entro 90 giorni dall’iscrizione se lo stesso non era già stato allegato alla domanda di iscrizione.

ENTI COSTITUITI PRIMA DEL 2022

Per gli enti già esistenti prima del 2022, ma che non sono APS o ODV, non opera la trasmigrazione automatica e l’iscrizione al RUNTS avviene su richiesta che dovrà essere assentita nel corso del 2022.

Per questi soggetti:

  • il bilancio 2021 potrà essere redatto non rispettando le previsioni del Codice del Terzo Settore e non va depositato al RUNTS
  • il bilancio 2022:
    • se l’ente viene iscritto entro il 30 settembre 2022, andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2023
    • se l’ente viene iscritto dall’1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, il bilancio andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2023 ma potrà essere redatto non rispettando le previsioni del Codice del Terzo Settore.

ENTI COSTITUITI NEL 2022

Per gli enti che nascono nel 2022 e nello stesso anno chiedono l’iscrizione al RUNTS:

  • il bilancio 2022:
    • se l’ente viene iscritto entro il 30 settembre 2022, andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2023
    • se l’ente viene iscritto dall’1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, il bilancio andrà depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2024, inserendo gli ultimi 3 mesi del 2022 direttamente nel bilancio 2023.
Enti del terzo settore

I volontari negli Enti del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore contiene una normativa specifica per quanto attiene ai volontari che operano all’interno degli enti del terzo settore.

In particolar modo l’art. 18 del Codice prevede che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.”

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 6 ottobre 2021, ha fissato sia la disciplina relativa alle assicurazioni dei volontari, sia gli adempimenti che gli enti del terzo settore devono rispettare per registrare correttamente la presenza dei volontari.

Registro dei volontari

Il Decreto prevede che gli ETS debbano tenere un registro dei volontari nel quale indicare i dati dei volontari quali, come minimo:

  • codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita
  • la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente
  • la data di inizio o quella (eventuale) di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro

È possibile anche istituire un’apposita sezione del registro ove iscrivere coloro che prestano attività di volontariato in maniera occasionale.

Il registro può essere tenuto con due modalità:

  • cartacea: in questo caso, prima di essere messo in uso, il registro va numerato progressivamente in in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono;
  • elettronica: gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, cc. 2, 3 e 4 c.c.

Assicurazione

Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le polizze possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del CTS, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Per polizze collettive si intende quella tipologia di polizze assicurative in cui il contraente resta un unico soggetto mentre i beneficiari sono più individui. In forza di un unico vincolo contrattuale, esse determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro dei volontari.

Le polizze garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro dei volontari alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonché i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.

Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.

Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati contenuti nel registro dei volontari, nelle modalità e nei tempi concordati con l'impresa assicuratrice.

 

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Definite le modalità di comunicazione delle erogazioni liberali per il terzo settore

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene data attuazione a quanto previsto dal decreto del MEF del 3 febbraio 2021 che disciplina la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute dagli enti del Terzo Settore. La trasmissione dei dati è necessaria al fine di integrare i dati contenuti nella dichiarazione precompilata messa a disposizione ogni anno ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione, facoltativa per l’anno 2020, diviene obbligatoria dal 2021 per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad un milione di euro e dal 2022 per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.

Il futuro obbligo di trasmissione, si applica quest’anno facoltativamente alle seguenti tipologie di enti:

  • ONLUS
  • Associazioni di promozione sociale
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate:

  • da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici
  • dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante

non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

La scadenza per l’invio è fissata, per quest’anno, al 16 marzo 2021 ma il decreto del MEF prevede che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazione o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

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