RUNTS: la Regione non può cancellare un ente senza prima avvisarlo personalmente

Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce un punto che riguarda da vicino tutti gli enti iscritti al RUNTS: prima di cancellare un ente per mancato deposito di atti o bilanci, l'ufficio deve comunicargli personalmente la diffida ad adempiere. La sola pubblicazione sul Bollettino regionale non basta.

Il caso

Un'Organizzazione di Volontariato si è vista cancellare d'ufficio dal RUNTS dalla Regione Lazio per non aver depositato gli atti e aggiornato i dati previsti dal D.M. 106/2020. Il problema è che l'ente non aveva mai ricevuto una comunicazione diretta: aveva scoperto l'esistenza della diffida ad adempiere solo quando era già arrivato il provvedimento finale di cancellazione. La diffida, infatti, era stata soltanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), senza alcun invio individuale all'ente.

Cosa ha deciso il TAR

Con la sentenza n. 8140/2026, il TAR Lazio ha stabilito che quella cancellazione è illegittima. Il principio è semplice: la diffida ad adempiere prevista dall'art. 20, comma 7, del D.M. 106/2020 è un atto "recettizio", cioè produce effetti solo se viene effettivamente portato a conoscenza del destinatario. Non è una formalità: serve proprio a dare all'ente la possibilità di regolarizzare la propria posizione prima di subire la sanzione.

Il punto centrale: la comunicazione va fatta via PEC

L'aspetto decisivo riguarda l'art. 8 della L. 241/1990, che impone la comunicazione personale dell'avvio del procedimento. Le forme collettive (come la pubblicazione sul Bollettino) sono ammesse solo quando la comunicazione individuale è impossibile o particolarmente gravosa.

Nel caso esaminato non lo era affatto: la Regione disponeva dell'indirizzo PEC di ogni ente trasmigrato nel RUNTS. Il TAR ha anche evidenziato una contraddizione evidente nel comportamento dell'amministrazione: la cancellazione era stata accompagnata da una PEC automatica generata dalla piattaforma Infocamere, mentre per la diffida ci si era limitati al solo Bollettino. Non c'era quindi nessun ostacolo tecnico a inviare anche la diffida via PEC: è stata una scelta organizzativa, non una necessità.

Anche i termini per il ricorso partono dalla conoscenza effettiva

La sentenza ricorda un principio importante in tema di termini. Per i provvedimenti individuali, i 60 giorni per impugnare non decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino, ma dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza effettiva dell'atto.

Le conseguenze

Poiché il procedimento si è svolto senza che la diffida fosse stata correttamente comunicata, il TAR ha annullato la cancellazione. Il giudice ha riconosciuto l'interesse dell'ente a veder rinnovato il procedimento, anche perché l'irregolarità contestata aveva natura meramente formale.

In conclusione

Per gli enti del Terzo settore questa pronuncia è una tutela importante: nessuna cancellazione dal RUNTS può considerarsi valida se non è stata preceduta da una diffida comunicata personalmente, di norma via PEC. Il consiglio pratico, però, vale in entrambe le direzioni: gli ETS devono tenere monitorata e operativa la propria casella PEC, perché è proprio lì che arrivano le comunicazioni che possono incidere sull'iscrizione al registro. Verificare con regolarità il deposito di atti e bilanci ed evitare di accumulare ritardi resta il modo migliore per non trovarsi mai a dover impugnare un provvedimento di cancellazione.

Erogazioni liberali agli ETS: comunicazione obbligatoria entro il 16 marzo 2026 (e dal 2027 cambia tutto)

Dal 2026 le regole sulla comunicazione delle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore cambiano in modo significativo. C'è una scadenza immediata da rispettare — il 16 marzo 2026 — e una novità strutturale che riguarderà tutti gli ETS a partire dall'anno in corso, con effetti sulla comunicazione da presentare nel 2027. Vediamo chi deve fare cosa e in quali tempi.

Chi sono i soggetti interessati

Sono coinvolti dall'obbligo (o dalla facoltà) di comunicazione:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • le Onlus ancora iscritte all'Anagrafe unica nel 2025 (dal 1° gennaio 2026 tale anagrafe è soppressa);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute con finalità statutarie di tutela di beni artistici, storici e paesaggistici;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

Cosa prevede la norma e cosa cambia

Gli enti sopra elencati che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025, entro il 16 marzo 2026.

Chi invece non supera quella soglia ha la semplice facoltà di effettuare la comunicazione: può farlo, ma non è sanzionato se non lo fa (salvo il caso in cui l'omissione o l'errore determinino un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata del donatore).

Novità dal 2026 in poi: obbligo per tutti gli ETS

Con l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore — operativo dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare — l'obbligo di comunicazione si estende a tutti gli ETS, indipendentemente dal volume di entrate. La soglia dei 220.000 euro cessa di avere rilevanza per la platea degli ETS.

In concreto: entro il 16 marzo 2027, tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali in forma societaria) dovranno comunicare le erogazioni liberali ricevute nel 2026 ai sensi dell'art. 83 del Codice del Terzo settore.

Con questo ampliamento cessano di essere obbligati — salvo che non siano anche ETS — le Onlus (peraltro già soppresse dal 2026), le fondazioni artistico-culturali e le fondazioni di ricerca scientifica menzionate in precedenza.

Quali dati comunicare

Devono essere comunicati i dati delle erogazioni liberali effettuate da:

  • donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;
  • altri donatori, ma solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto erogante.

I versamenti devono essere stati effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili: banca, ufficio postale, carte di debito, credito o prepagate.

Non vanno comunicati i versamenti cumulativi effettuati da un unico soggetto in nome e per conto di più donatori.

Come si presenta la comunicazione

La trasmissione avviene in via telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'invio può essere effettuato:

  • direttamente dall'ente, previo accreditamento ai servizi telematici dell'Agenzia;
  • tramite un intermediario abilitato (CAF o commercialista).

Cosa fare subito

Per gli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare, è fondamentale agire su due fronti:

  • Adempiere alla scadenza del 16 marzo 2026, se nel 2024 le entrate hanno superato i 220.000 euro.
  • Organizzarsi da subito per il 2026, predisponendo un sistema di rilevazione delle donazioni tracciabili con codice fiscale del donatore, in vista della comunicazione obbligatoria da presentare entro il 16 marzo 2027.

Regime forfetario per APS e ODV: la nuova alternativa alla 398/1991

Dal 20 agosto 2022 le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico del Terzo Settore possono optare per un regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La misura rappresenta una valida alternativa al vecchio regime 398/1991, che scomparirà per gli enti non sportivi dall’1 gennaio 2026.

Chi riguarda

Possono aderire al regime le ODV e le APS che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno.

L’opzione è facoltativa e si esercita nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività IVA, e decade automaticamente dall’anno successivo se vengono meno le condizioni.

Cosa prevede il regime

Uno dei vantaggi del regime forfettario riguarda la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES che avviene, come dice il nome stesso, forfettariamente applicando ai ricavi commerciali:

  • Il coefficiente dell’1% per le ODV
  • Il coefficiente del 3% per le APS

Un secondo importante vantaggio è rappresentato dagli esoneri e semplificazioni connessi con il regime. Gli aderenti, infatti:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • non operano ritenute alla fonte sui compensi erogati, col solo obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale e l’importo percepito dal beneficiario;
  • hanno una gestione Iva semplificata: non si applica l’Iva sulle operazioni attive e non si detrae l’imposta sugli acquisti. Vi è solo l’obbligo di emissione o integrazione della fattura con IVA solo per le operazioni dove l’ente è debitore d’imposta;
  • esonero dalla certificazione dei corrispettivi;
  • esonero dagli studi di settore e dagli ISA.

Il regime forfettario, per gli enti che hanno i requisiti per l’applicazione, rappresenta quindi un’importante strumento che genera semplificazione e vantaggi fiscali.

Imprese culturali e creative: un nuovo riconoscimento per chi trasforma cultura e ingegno in valore economico

Con l’entrata in vigore della Legge Made in Italy n. 206/2023, il sistema produttivo italiano si arricchisce di un nuovo strumento di riconoscimento e valorizzazione: la qualifica di Impresa Culturale e Creativa (ICC).

Un tassello importante per dare identità, visibilità e opportunità a un settore che rappresenta una delle componenti più dinamiche dell’economia nazionale, dove arte, innovazione e artigianato si incontrano e diventano impresa.

Dal 30 settembre 2025: via all’iscrizione delle ICC

A partire dal 30 settembre 2025, le imprese e gli enti che operano stabilmente nei settori della cultura e della creatività potranno iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita presso le Camere di Commercio.

L’iscrizione consente:

  • di utilizzare la denominazione “Impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
  • di accedere a bandi, incentivi e misure di sostegno specificamente dedicati al comparto;
  • di ottenere maggiore visibilità e riconoscimento istituzionale sul mercato interno e internazionale.

Requisiti e settori ammessi

Possono ottenere la qualifica di ICC enti, lavoratori autonomi, imprese sociali, start up innovative e soggetti del Terzo settore che svolgano in forma d’impresa attività di ideazione, produzione, diffusione, conservazione o valorizzazione di beni, prodotti e servizi culturali.

Tra i principali settori di attività figurano:

  • architettura e design;
  • audiovisivo e fotografia;
  • artigianato artistico e restauro del patrimonio culturale;
  • musica, moda e spettacolo dal vivo;
  • editoria, comunicazione e innovazione culturale.

L’iscrizione avverrà tramite procedura telematica, secondo le modalità operative definite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e illustrate nel Manuale operativo Unioncamere.

Le Camere di commercio verificheranno la coerenza dei codici ATECO e la stabilità dell’attività; la qualifica potrà essere revocata in caso di perdita dei requisiti o inattività.

L’iscrizione nella sezione ICC non è solo un adempimento formale, ma una vera opportunità di crescita, capace di trasformare il valore culturale in competitività, innovazione e occupazione qualificata.

L’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale

Accanto alla sezione speciale del Registro, il Ministero della Cultura istituirà un Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, volto a premiare le realtà di eccellenza del made in Italy culturale.

Potranno accedervi le imprese ICC:

  • attive da almeno cinque anni;
  • che abbiano contribuito alla crescita civile, culturale o economica del Paese;
  • che abbiano valorizzato il territorio o la tradizione attraverso la loro attività.

Enti del terzo settore: al via i controlli

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 del Decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entra in vigore un nuovo sistema di controlli nel Terzo Settore. Il decreto definisce modalità, responsabilità, limiti, e introduce nuovi soggetti autorizzati a vigilare sugli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Controllori e controllati

Secondo il decreto, i controlli sono a carico degli Uffici del Runts e, se richiesto e se appositamente autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato e delle reti associative nazionali.

I soggetti autorizzati (CSV e reti associative nazionali) individueranno poi dei soggetti incaricati (che dovranno avere comprovata esperienza in materia), che svolgeranno concretamente le operazioni di controllo e che non abbiano un rapporto specifico con l’ente da controllare.

Sono soggetti al controllo tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS con l’esclusione

  • delle cooperative sociali;
  • delle imprese sociali;
  • delle società di mutuo soccorso.

Tipologie e modalità dei controlli

I controlli previsti dal decreto riguarderanno:

  • la sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti al RUNTS;
  • il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS.

I controlli ordinari avranno cadenza triennale e potranno essere svolti da tutti i soggetti controllori già menzionati, mentre quelli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse a seguito dei controlli ordinari) potranno essere svolti solo dagli uffici del RUNTS.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60.000 euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.

I controlli si svolgeranno attraverso una comunicazione, tramite PEC; per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con ispezioni in loco. Gli enti avranno da 30 a 90 giorni per regolarizzare la propria posizione in caso di anomalie.

L’inizio della campagna di controllo sarà fissato con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito dell’attivazione del sistema informativo dedicato ai controlli

Terzo settore: finanziamenti in arrivo per iniziative e progetti di rilevanza nazionale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato L’avviso pubblico n.?2/2025 che destina 13,5?milioni di euro (suddivisi fra le annualità 2025 e 2027) al finanziamento di iniziative e progetti di interesse generale promossi da enti del Terzo settore. Le risorse copriranno progetti collocati utilmente in graduatoria fino a completo assorbimento del fondo

Soggetti beneficiari

Possono candidarsi:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
  • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
  • Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS o all’anagrafe delle ONLUS;
  • Reti associative di cui all’art.?41 del Codice, sia in forma singola che associata.

I beneficiari devono essere in regola con gli obblighi di legge (fiscali, contributivi e previdenziali), non trovarsi in stato di sospensione o scioglimento e non avere condanne penali per i reati indicati dal decreto legislativo 36/2023

Progetti finanziabili

Le iniziative devono riguardare attività di interesse generale coerenti con gli obiettivi indicati nell’atto di indirizzo ministeriale e che siano svolte in almeno 10 Regioni.

I progetti dovranno:

  • avere durata tra 12 e 18 mesi;
  • prevedere un finanziamento, da parte del Ministero, tra 250?000?€ e 500?000?€.

La quota di finanziamento richiesta all’Amministrazione non può superare:

  • l’80% del costo totale, se presentata e realizzata da APS e ODV;
  • il 50% del costo totale, se presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

La restante parte rappresenta la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti proponenti.

In caso di partenariato misto si applica il principio di prevalenza, sulla base della numerosità dei soggetti presenti.

Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese necessarie alla realizzazione delle attività progettuali, con le seguenti limitazioni:

  • i costi per segreteria, coordinamento e monitoraggio non possono superare complessivamente il 10% del costo totale dell’iniziativa o del progetto;
  • i costi di affidamento a terzi di specifiche attività non possono eccedere il 30% del costo totale;
  • i costi di progettazioni non possono superare il 5% del costo totale;
  • le spese generali di funzionamento non direttamente imputabili alle attività progettuali non possono eccedere il 10% del costo complessivo.

Sono invece esplicitamente non ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

  • attività promozionali non direttamente connesse al progetto;
  • acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni non pertinenti alle attività finanziate;
  • ristrutturazione o acquisto di beni immobili;
  • organizzazione o partecipazione ad appuntamenti istituzionali (congressi, raduni, convegni, ecc.) non strettamente collegati al progetto;
  • seminari e convegni non inclusi nei formulari approvati dal Ministero;
  • qualsiasi altra spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa o progetto.

Presentazione della domanda

Le istanze vanno presentate esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma telematica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accesso al portale sarà aperto dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 con scadenza perentoria alle ore 15:00 del 24 ottobre 2025.

Enti del Terzo Settore: gli obblighi di comunicazione al 30 giugno 2025

Oltre al deposito del bilancio, le organizzazioni iscritte al RUNTS devono rispettare, entro il 30 giugno di ogni anno, una serie di obblighi di aggiornamento e trasparenza. Vediamo quali sono:

Aggiornamento annuale del numero di associati, volontari e lavoratori per OdV e APS

Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) devono trasmettere, tramite una istanza di variazione nella sezione Dati principali del portale RUNTS, il numero di associati, volontari ed eventuali lavoratori risultante al 31 dicembre 2024.

Aggiornamento anagrafico per tutti gli ETS

Tutti gli enti – anche quelli diversi da OdV/APS – sono tenuti a verificare e, se necessario, modificare ogni altro dato comunicato al momento dell’iscrizione (art. 8, c. 6, D.M. 106/2020).

Pubblicazione dei compensi (entrate > 100 mila €)

Gli ETS che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 100.000 € devono pubblicare sul proprio sito (o su quello della rete associativa di cui fanno parte) gli emolumenti, compensi o corrispettivi erogati ad amministratori, dirigenti e associati. Sarebbe opportuno pubblicare invece una dichiarazione negativa in caso di assenza di emolumenti, compensi e corrispettivi erogati.

Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti pari o superiori 10.000

La Legge 124/2017 (modificata dal D.L. Crescita 2019) impone a tutti gli enti non profit di pubblicare, entro il 30 giugno, l’elenco dettagliato di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici ricevuti nel 2024 da P.A. o società a partecipazione pubblica, quando il totale è almeno 10.000 €.

La comunicazione va inserita:

  • sul sito web dell’ente;
  • oppure, in assenza di sito, su un portale equivalente (es.: pagina Facebook ufficiale).

Sanzioni

Il mancato adempimento dei superiori obblighi di comunicazione può comportare:

  • per gli aggiornamenti RUNTS, l’avvio del procedimento di cancellazione;
  • per gli obblighi di trasparenza, una sanzione pecuniaria e l’eventuale restituzione dei contributi pubblici.

Enti del Terzo Settore: come gestire il lavoro volontario

All’interno degli Enti del Terzo settore la figura del volontario occupa un posto centrale, ma spesso genera dubbi quando l’impegno diventa continuativo e l’organizzazione inizia a somigliare, per orari e responsabilità, a quella di un vero e proprio dipendente.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) è molto chiaro nell’affermare che il volontariato deve rimanere un’attività gratuita e solidale, incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione. Da qui discendono una serie di obblighi per gli enti e di cautele per evitare che l’Ispettorato del lavoro riqualifichi il rapporto in lavoro subordinato.

Attività gratuita e divieto di compensi

La gratuità è il tratto distintivo del volontario. Non soltanto l’ente non può riconoscere alcuna forma di corrispettivo, ma nemmeno il beneficiario dell’attività può farlo. È una deroga esplicita al principio costituzionale di retribuzione (articolo 36), giustificata dalla finalità solidaristica. Non basta però eliminare il pagamento di un compenso per mettersi al riparo: se l’organizzazione impone orari rigidi, mansioni tipiche di un lavoratore e un sistema di controlli simile a quello aziendale, l’assenza di busta paga può non bastare ad evitare la riqualificazione.

Gli obblighi a carico dell’ente

Perché l’attività di volontariato sia legittima l’ente deve in primo luogo assicurare tutti i propri volontari contro infortuni, malattie connesse all’attività e responsabilità civile verso terzi. Dal 2021 la polizza è obbligatoria anche per chi presta la propria opera solo in modo sporadico: in tal caso è sufficiente che l’organizzazione raccolga i dati anagrafici dell’interessato prima che inizi l’attività, così da poterli comunicare all’assicuratore in caso di sinistro.

Chi svolge volontariato in maniera sistematica deve essere inoltre iscritto in un apposito registro. Il registro, che può essere tenuto anche in formato elettronico purché immodificabile, dev’essere numerato e bollato da un notaio o da altro pubblico ufficiale; in esso vanno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e le date di inizio e cessazione dell’attività. Mantenere il registro aggiornato non è un mero adempimento formale, ma uno dei primi elementi che l’Ispettorato del lavoro verifica durante un controllo.

A questi obblighi se ne aggiungono altri di carattere operativo: rimborso delle spese sostenute dal volontario (solo se effettivamente documentate), sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione se il volontario opera in contesti a rischio, inserimento del volontario nei piani di sicurezza aziendale e nel documento di valutazione dei rischi.

Il pericolo della riqualificazione

La linea di confine fra volontario e lavoratore subordinato può diventare sottile. In presenza di indicatori come l’eterodirezione, la continuità della prestazione, l’integrazione stabile nell’organizzazione e – soprattutto – la corresponsione di somme che vanno oltre il rimborso spese, l’Ispettorato del lavoro può concludere che si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro. La recente nota 1156/2024 dell’INL precisa che, se l’ente ha rispettato l’iscrizione nel registro e l’assicurazione obbligatoria, la riqualificazione non comporta la maxi?sanzione per lavoro nero perché manca l’elemento della completa occultazione del rapporto. Se invece questi adempimenti sono assenti, l’ente viene trattato a tutti gli effetti come datore che impiega personale “in nero”, con le relative sanzioni.

Buone prassi per non sbagliare

Per ridurre i rischi è opportuno redigere una scheda di incarico per ogni volontario, indicare con chiarezza la natura gratuita della prestazione, limitare l’imposizione di orari rigidi, rimborsare solo spese effettivamente documentate e, se possibile, differenziare le mansioni dei volontari da quelle dei dipendenti. Un controllo periodico sul registro, sulle polizze assicurative e sulla documentazione di rimborso spese aiuta l’ente a dimostrare la propria diligenza in caso di ispezione.

Fondazione per il Sud: bando per l’economia circolare per il terzo settore al SUD

Fondazione per il Sud mette a disposizione degli Enti del Terzo Settore con sede legale e/o operativa nelle regioni del Mezzogiorno una dotazione di 4 milioni di euro per progetti relativi all’economia circolare. Vediamo il bando nel dettaglio:

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al bando i soggetti con le seguenti caratteristiche:

  • essere costituiti in forma di ETS e iscritto al RUNTS;
  • essere stati costituiti prima del 1° gennaio 2022;
  • avere la sede legale e e/o operativa nella/e regione/i del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) oggetto di intervento.

Oltre al Proponente, la partnership prevedere la partecipazione di almeno altri due enti, di cui uno appartenente al terzo settore. Gli altri Soggetti della partnership possono appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, a quello della scuola, a quello delle istituzioni artistico-culturali, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese. La partecipazione di enti for profit è legata all’apporto di competenze e risorse per la crescita e lo sviluppo del territorio e della comunità locale.

Progetti ammissibili

Il bando ha l’obiettivo di promuovere pratiche di economia circolare a impatto sociale in grado di ridurre gli sprechi, estendere la vita utile dei prodotti, ridurre l’utilizzo di risorse vergini e generare valore dagli scarti.

Saranno quindi finanziati progetti sperimentali in grado di sviluppare strategie di economia circolare che considerino una o più fasi del ciclo di vita del prodotto: prima dell’uso (rifiuta, ripensa, riduci), durante l’uso (conserva, riusa, condividi, ripara, rigenera) e successivamente all’uso (ricicla e restituisci agli ecosistemi).

Saranno valorizzati i progetti in grado di promuovere strategie integrate, assicurando la salvaguardia della biodiversità, l’equilibrio degli ecosistemi e l’adattamento al cambiamento climatico.

I progetti dovranno, inoltre, impegnarsi nella diffusione della cultura della circolarità, al fine di responsabilizzare i cittadini riguardo all’impatto delle loro scelte di consumo.

Saranno particolarmente apprezzate proposte che intervengano nelle aree interne del Sud, dove l’economia circolare potrebbe rappresentare un’occasione di sviluppo, rivitalizzazione e coesione sociale.

La durata complessiva dei progetti deve essere compresa tra i 36 e i 48 mesi.

Contributo concedibile

La Fondazione fornirà un contributo di importo non superiore a euro 400.000. Il contributo potrà coprire l’80% dell’importo del progetto, in quanto occorre apportare una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno il 20% del costo totale del progetto.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, inclusiva della proposta, dovrà essere presentata – previa registrazione – attraverso il portale dedicato (https://www.chairos.it/) entro le ore 13:00 del 29 novembre 2024.

Terzo Settore: chiarimenti sulla devoluzione del patrimonio

Con nota 11508 dell’8 agosto 2024 il Ministeri del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’obbligo, previsto dal Codice del Terzo Settore, di devoluzione dell’incremento patrimoniale per gli Enti del Terzo Settore.

Tale obbligo, fissato dal comma 2 dell’art. 50 del Codice del Terzo Settore, consiste nella necessità, per gli enti cancellati dal Registro Unico, si devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’Ente è stato iscritto al Registro.

Sul tema il Ministero precisa che:

  • per gli ETS provenienti dai preesistenti registri ODV e APS;
  • per gli ETS enti provenienti dall’ anagrafe delle ONLUS

se gli stessi si sono iscritti al RUNTS senza soluzione di continuità, l’obbligo di devoluzione riguarderà anche il patrimonio accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica.

Per tutti gli altri enti non provenienti da registri pregressi, l’incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.

Il Ministero specifica, inoltre, che non integra un’ipotesi di cancellazione dal RUNTS la c.d. migrazione di un ente da una ad altra sezione del RUNTS stesso in quanto la fattispecie in questione presuppone il mutamento della qualificazione soggettiva dell’ente (ad esempio da APS a ETS), che comunque permane all’interno del perimetro del Terzo settore.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon