Dal 20 agosto 2022 le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico del Terzo Settore possono optare per un regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La misura rappresenta una valida alternativa al vecchio regime 398/1991, che scomparirà per gli enti non sportivi dall’1 gennaio 2026.
Chi riguarda
Possono aderire al regime le ODV e le APS che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno.
L’opzione è facoltativa e si esercita nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività IVA, e decade automaticamente dall’anno successivo se vengono meno le condizioni.
Cosa prevede il regime
Uno dei vantaggi del regime forfettario riguarda la determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES che avviene, come dice il nome stesso, forfettariamente applicando ai ricavi commerciali:
- Il coefficiente dell’1% per le ODV
- Il coefficiente del 3% per le APS
Un secondo importante vantaggio è rappresentato dagli esoneri e semplificazioni connessi con il regime. Gli aderenti, infatti:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- non operano ritenute alla fonte sui compensi erogati, col solo obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale e l’importo percepito dal beneficiario;
- hanno una gestione Iva semplificata: non si applica l’Iva sulle operazioni attive e non si detrae l’imposta sugli acquisti. Vi è solo l’obbligo di emissione o integrazione della fattura con IVA solo per le operazioni dove l’ente è debitore d’imposta;
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi;
- esonero dagli studi di settore e dagli ISA.
Il regime forfettario, per gli enti che hanno i requisiti per l’applicazione, rappresenta quindi un’importante strumento che genera semplificazione e vantaggi fiscali.

