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Disegno di legge di bilancio – Proroga di crediti d’imposta

Nella bozza di disegno di legge di bilancio, circolata negli scorsi giorni, si è potuto avere un quadro delle possibili proroghe di crediti d’imposta per il prossimo anno.

Ferma restando la possibilità di ulteriori cambiamenti prima dell’approvazione definitiva, che dovrebbe avvenire entro la fine dall’anno, vediamo quali saranno i principali crediti d’imposta prorogati:

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta, introdotto nel 2015, che consente di beneficiare di un credito fino al 45% per gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Credito d’imposta ricerca e sviluppo potenziato nelle aree del Mezzogiorno

Proroga al 2022 anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. Rimangono inalterate le aliquote (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese.

Credito d’imposta investimenti in pubblicità

Anche il credito d’imposta per investimenti in pubblicità – effettuati sui giornali, quotidiani e periodici anche online - viene prorogato al 2022, con il medesimo regime “speciale” previsto per il 2020, che prevede un credito del 50% sul valore degli investimenti effettuati (e non solo sull’incremento rispetto all’anno precedente) e un tetto di spesa massimo di 50 milioni di euro annui.

Tax credit edicole

Al 2022 va anche il credito d’imposta per le edicole e i rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, anch’esso nel regime “speciale” previsto per il 2020, con un aumento da 2.000 a 4.000 euro dell‘importo massimo concedibile e aggiungendo le spese per energia elettrica, telefono, collegamento a internet e consegna a domicilio a quelle già finanziate (Imu, Tasi, Cosap, Tari, canoni di locazione).

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

Va al 2022, con estensione al giugno 2023 per gli investimenti “prenotati” entro il 2022, anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che è quello che sembra subire le maggiori modifiche.

In primo luogo vengono potenziate le aliquote agevolative per il 2021 come segue:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari:
    • aliquota base 10% con tetto di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali
    • nel caso di strumenti per lo smart-working 15%
  • per i beni materiali 4.0:
    • 50% fino a 2,5 milioni di euro
    • 30% oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
    • 10% oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
  • per i beni immateriali 4.0:
    • aliquota base 20% fino ad 1 milione di euro

Viene inoltre accorciato il tempo di fruizione a 3 esercizi, ridotti ad 1 nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Il credito viene prorogato al 2022 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta e modifiche volte a chiarirne l’ambito applicativo. Viene anche introdotto l’obbligo di asseverazione tecnica.

Credito d’imposta formazione 4.0

Viene infine prorogato al 2022 anche il credito d’imposta formazione 4.0, ampliando le voci agevolabili alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti.

Sono confermate le aliquote (dal 30% al 50%) con incremento al 60% in caso di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: le modalità attuative.

Con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che potete scaricare qui, è stata data formale attuazione al nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dall’ultima Legge di Bilancio 2020.

Criteri di classificazione delle attività

Il decreto, recependo i criteri elaborati in sede OCSE, effettua una classificazione delle singole attività ammissibili al credito d’imposta

  • Attività di ricerca e sviluppo (Credito d’imposta al 12%):
    • Ricerca fondamentale:
      • Definizione: Lavori sperimentali o teorici
      • Finalità: Acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un’applicazione o utilizzo particolare a breve termine.
      • Risultati: Schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative
    • Ricerca industriale:
      • Definizione: Lavori originali
      • Finalità: Individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico - Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico
      • Risultati: Modelli di prova
    • Sviluppo sperimentale:
      • Definizione: Lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti
      • Finalità: Acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti
        Le modifiche significative devono avere il carattere di novità e non rappresentare semplicemente l’utilizzo delle conoscenze dello stato dell’arte del settore
      • Risultati: Prototipi e impianti pilota
    • Attività di innovazione tecnologica (Credito d’imposta al 6%)
      • Innovazione tecnologica (IT):
        • Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo
        • Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (beni materiali, immateriali e servizi) o processi (processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto all’impresa stessa.
        • Risultati:
          • Beni o servizi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
            • caratteristiche tecniche
            • componenti
            • materiali
            • software embedded
            • facilità d’impiego e semplificazione di utilizzo
            • maggiore flessibilità
            • prestazioni e funzionalità
          • Processi che si differenziano da quelli dell’impresa per:
            • tecnologie utilizzate
            • impianti macchinari e attrezzature
            • software
            • efficienza di risorse impiegate
            • affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali
          • Attività di design e ideazione estetica (Credito d’imposta al 6%)
            • Design e ideazione estetica:
              • Definizione: Lavori diversi da quelli di ricerca e sviluppo e di IT
              • Finalità: Realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) significativamente innovati rispetto all’impresa stessa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali
              • Risultati: Beni che si differenziano da quelli dell’impresa per:
                • caratteristiche delle linee
                • caratteristiche dei contorni
                • colori
                • struttura superficiale
                • ornamenti
              • Design e ideazione estetica nel settore moda e nei settori a rinnovo periodico dei prodotti:
                • Definizione: Attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari
                • Finalità: Introduzione di collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto ai precedenti dell’impresa
                • Risultati: Collezioni o campionari nuovi per l’impresa per:
                  • tessuti o materiali utilizzati
                  • combinazione di tessuti/materiali
                  • disegni e forme
                  • colori
                  • altri elementi rilevanti, eccetto l’aggiunta di un singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore o un solo elemento di dettaglio)

Casistiche di applicazione potenziata del credito d’imposta

Le attività di innovazione tecnologica possono vedere incrementata la percentuale di credito d’imposta al 10% se sono rispondono ai seguenti obiettivi:

  • innovazione digitale 4.0, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione del valore;
  • transizione ecologica, cioè i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati dalla comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.

Al fine di beneficiare dell’aliquota maggiorata, la relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2020 dovrà riportare:

  • le descrizione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica perseguiti o implementati;
  • la descrizione dello stato di fatto iniziale;
  • la descrizione del progetto di IT;
  • la descrizione della configurazione finale attesa;
  • la definizione dei criteri qualitativi e/o quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazion

Il decreto elenca poi all’art. 5, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie rientranti nelle previsioni di cui sopra.

Individuazione delle spese ammissibili

Il decreto fissa anche alcun criteri per individuare le spese ammissibili e i correlati oneri documentali.

A monte le spese devono sempre essere ispirate a principi generali di effettività, pertinenza e congruità.

Le spese ammissibili indicate dalla Legge di Bilancio riguardano:

  • il personale, ricercatori  e  tecnici  interni  all’azienda  o  a  contratto,nei  limiti  del  loro effettivo impiego nelle operazioni di ricerca e sviluppo. Le spese per il personale under 35 al  primo  impiego  in  possesso di  dottorato  di  ricerca  o  laurea  magistrale  concorrono  a formare la base di calcolo per un importo pari al 150%.
  • Le quote di ammortamento e i canoni di locazione(finanziaria e operativa) nonché spese per software e macchinari utilizzati nei progetti di ricerca, nel limite massimo del   30%   delle   spese   del   Le   quote   di   ammortamento   per immobilizzazioni  immateriali  (marchi  e  brevetti)  sono  agevolabili, purché  utilizzati esclusivamente nel progetto di ricerca, nel limite massimo di 1 milione di euro.
  • I contratti di ricerca commissionata a terzi che, qualora siano stipulati con università e centri di ricerca residenti sul territorio italiano, concorrono a formare la base di calcolo per il 150%.
  • I servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo del 20% delle spese del personale.
  • Le spese per materiali e altre  forniture, ancorché  impiegati  nell’attività  oggetto dell’incentivo, nel limite massimo del 30% delle spese di personale.

Il decreto specifica che le spese ammissibili sono quelle fiscalmente imputabili, in base al criterio di competenza dell’art. 109 TUIR, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Viene altresì specificato che le spese di certificazione della documentazione contabile ammissibili, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti ammissibili.

In merito alle spese del personale il decreto fa due importanti precisazioni.

In primis vengono disciplinate alcune limitazioni antielusive per le prestazioni lavorative rese da amministratori e soci:

  • vengono ammessi solo i compensi fissi ordinari annui;
  • viene posto un limite quantitativo di ammissibilità di tali spese pari al 50% del compenso fisso ordinario annuo;
  • viene disposta l’ammissibilità subordinata all’effettivo pagamento dell’intero compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato;
  • viene disposta l’ammissibilità subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa circa l’effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili e la congruità delle spese (la novità è estesa ai familiari dell’imprenditore, dei soci e degli amministratori).

Vengono poi fissati i criteri di determinazione delle spese del personale, differenziati a seconda della tipologia di spesa:

  • per le spese del personale in rapporto di lavoro subordinato sono ammissibili:
    • la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali
    • i ratei di TFR
    • le mensilità aggiuntive
    • le ferie
    • i permessi
    • le indennità di trasferta, limitatamente al caso di attività svolte fuori sede.
  • le spese del personale di cui sopra contribuiscono a formare la base di calcolo al 150% solo in caso di giovani qualificati, destinati in via esclusiva alle attività ammissibili e che abbiano le seguenti caratteristiche:
    • assunti nel periodo d’imposta agevolato
    • assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time)
    • di età inferiore a 35 anni alla data di assunzione
    • al primo impiego con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (non rileva ai fini del requisito un precedente contratto di apprendistato)

Infine, in merito agli oneri documentali, viene specificato che:

  • per le spese del personale, tra la documentazione contabile oggetto di certificazione devono essere compresi i fogli presenza nominativi giornalieri recanti le ore impiegate in attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile delle attività;
  • per le spese per prestazioni lavorative di amministratori e soci, l’ammissibilità delle spese è subordinata a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società che attesti:
    • l’effettiva partecipazione di soci, amministratori e loro familiari alle attività ammissibili;
    • la congruità dell’importo del compenso ammissibile rispetto al lavoro prestato, alle competenze tecniche e al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili;
  • per le spese di utilizzo di beni strumentali, nella documentazione contabile oggetto di certificazione deve essere compresa una dichiarazione sostitutiva di atto notoria resa dal legale rappresentante della società o dal responsabile delle attività ammissibili che attesti:
    • la misura di impiego dei beni in attività ammissibili;
    • il periodo di impiego dei beni in attività ammissibili.
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