Autotutela: cosa cambia con il nuovo Statuto del contribuente

Come concetto generale, l’autotutela è il potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare dei provvedimenti amministrativi già adottati.

Tale concetto risulta applicabile anche agli atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria e ogni contribuente, al di là di tutti gli altri istituti applicabili a sua tutela, poteva chiedere che un atto venisse rivalutato dal soggetto che l’aveva emesso nel caso in cui vi fossero elementi per farlo.

Fino alle ultime modifiche dello Statuto del contribuente, la richiesta di revisione in autotutela non vincolava l’Amministrazione Finanziaria a procedere alla revisione degli atti, rappresentando la stessa una mera facoltà che doveva essere valutata comparando l’interesse al ripristino della legalità con la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità finanziaria.

Oggi, invece, distinguiamo due tipologie di autotutela: l’autotutela obbligatoria e quella facoltativa.

Vi è obbligo, per l’Amministrazione Finanziaria, di annullare e revocare un provvedimento amministrativo quando l’atto sia manifestatamente illegittimo a causa di:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

L’obbligo non sussiste esclusivamente in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.

La conseguenza dell’obbligatorietà dell’autotutela, nei casi di cui sopra, è che il diniego – espresso o tacito – di autotutela obbligatoria diviene un atto autonomamente impugnabile di fronte alla Corte di giustizia tributaria, cosa che in passato veniva negata di fronte ad un potere di autotutela meramente facoltativo.

Rimane invece facoltativo l’esercizio del potere di autotutela in tutti gli altri casi.

Principio del contraddittorio: come cambia lo Statuto del contribuente

Con l’entrata in vigore del decreto di modifica dello Statuto del contribuente, viene finalmente introitato nel nostro sistema tributario il principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Con il nuovo art. 6-bis viene previsto che, fatte salve specifiche e individuate eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Ciò significa che l’Amministrazione Finanziaria dovrà sentire le ragioni del contribuente prima dell’emanazione dell’atto definitivo, tenendo conto delle sue osservazioni già nella fase di amministrativa.

Sono esclusi da tale obbligo, e quindi viene meno il diritto al contraddittorio, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (es. avvisi bonari), individuati con decreto MEF, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

La norma prevede che deve essere comunicato al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto potenzialmente impositivo, assegnando un termine non inferiore a 60 per le eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ulteriore regola è l’impossibilità di adottare (emettere) l’atto prima della scadenza del termine sopra citato. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Al fine di coordinare la novità con l’istituto dell’accertamento con adesione, il successivo decreto in materia di accertamento ha previsto che, una volta ricevuto lo schema di atto potenzialmente impositivo, il contribuente potrà:

  • formulare, entro 30 giorni, istanza di accertamento con adesione (in questo caso non potrà presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione una volta che l’atto impositivo verrà notificato);
  • presentare le osservazioni e, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, presentare, entro 15 giorni, istanza di accertamento con adesione. In questo caso il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni (e non più di 90 giorni come previsto in precedenza).
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