Il Decreto Sostegni-bis interviene con una serie di misure per tutelare l’intera filiera della stampa. In particolar modo, a titolo di sostegno economico, per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Inoltre per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Infine limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'anno 2021 la comunicazione telematica di domanda dell’agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1°e il 30.09 del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31.03.2021 restano comunque valide.