Sponsorizzazioni sportive: nuova finestra per il credito d’imposta

Con una integrazione inserita dall’art. 37 del D.L. 75/2023, viene riaperta una nuova finestra per beneficiare del credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive effettuate nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre 2023.

Il credito d’imposta, già prorogato più volte, viene riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti:

  • di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche
  • di società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi investimenti in soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Ai fini dell’agevolazione l’investimento:

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
  • deve essere rivolto verso soggetti con ricavi, per il 2022, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Tale soglia non si applica per i soggetti costituiti nel corso del 2022.

La misura del credito d’imposta è pari al 50% dell’investimento ma nei limiti delle risorse disponibili. Ciò significa che, a seguito della presentazione della domanda (i cui termini non sono ancora stati comunicati), verrà stabilito l’esatto ammontare del credito in funzione del totale delle domande presentate.

Decreto Sostegni-bis: Nuova chance per il bonus su sponsorizzazioni sportive

Il Decreto Sostegni-bis ripropone per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già riconosciuto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020 dal Decreto Agosto.

La misura è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di società e associazioni sportive che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono fruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Ai fini del credito d’imposta:

  • l’investimento agevolabile deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Decreto sostegni, misure per sport e cultura

Con la conversione in legge del Decreto Sostegni arrivano norme a tutela delle attività sportive e della cultura.

Attività sportive

Per le attività sportive viene disposto che la sospensione delle attività determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Sostegno alla cultura

Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90%, quale contributo straordinario.

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività citate, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

La determinazione di criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap

Indennità per i lavoratori di turismo, spettacolo e sport

Il Decreto sostegni reitera le indennità previste da precedenti decreti in favore delle seguenti tipologie di lavoratori particolarmente colpiti dall’emergenza COVID:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori dello sport.

Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23.03.2020, viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 23.03.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori intermittenti

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori autonomi occasionali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il 24.03.2021. E’ altresì necessaria l’iscrizione alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Incaricati alle vendite a domicilio

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal

1.01.2019 alla data del 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori dello sport

Viene erogata un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • CONI
  • CIP
  • Federazioni sportive nazionali
  • Discipline sportive associate
  • Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'ammontare dell'indennità è determinata come segue:

  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Nuova indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e indennità per sportivi

Indennità per lavoratori stagionali del settore turismo, stabilimenti termali e spettacolo

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.08.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D. Lgs. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17.03.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  2. titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 D.L. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 15.08.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020 (erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza). Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Indennità per lavoratori sportivi

Per il mese di giugno 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 e di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

Nuovo credito d’imposta per investimenti pubblicitari nello sport

Con il Decreto Agosto fa il debutto, limitatamente al periodo 1.7.2020 – 31.12.2020, un nuovo credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo 1.7.2020 – 31.12.2020, ma verrà riparametrato nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto alle richieste ammesse.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

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