Indennità per lavoratori stagionali del settore turismo, stabilimenti termali e spettacolo

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.08.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D. Lgs. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17.03.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  2. titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 D.L. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 15.08.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020 (erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza). Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Indennità per lavoratori sportivi

Per il mese di giugno 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 e di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.