Prestazioni sanitarie: ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica e novità sul sistema TS

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe arriva la conferma di un ulteriore rinvio dell’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, quantomeno per il 2023.

Fattura elettronica prestazioni sanitarie

L’esonero dall’obbligo nasce dalla necessità di tutela della privacy di chi si rivolge ad un operatore sanitario per una prestazione, privacy che verrebbe potenzialmente compromessa dall’invio all’Agenzia delle Entrate dell’intera fattura elettronica. In attesa dell’introduzione di una metodologia che consenta di coniugare la fatturazione elettronica con il rispetto della privacy, quindi, la fattura andrà emessa sempre in formato cartaceo.

L’esonero interessa in prima battuta i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, cioè:

  • le aziende sanitarie locali
  • le aziende ospedaliere
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  • i policlinici universitari
  • le farmacie, pubbliche e private
  • i presidi di specialistica ambulatoriale
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologici, ostetrici, ottici, iscritti all’albo dei biologi, iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018)

L’esonero ha però in realtà una portata più ampia, in quanto interessa anche i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Rinvio dell’invio telematico dei corrispettivi al sistema TS

Un altro rinvio contenuto del nel Decreto Milleproroghe riguarda l’invio telematico dei corrispettivi.

Il comma 6-quater dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevedeva infatti che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria potevano adempiere a tale obbligo anche tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema Tessera Sanitaria.

Tale opzione sarebbe dovuta diventare un obbligo a partire dal 2023, con la sostituzione quindi dell’invio all’Agenzia delle Entrate con l’invio al Sistema Tessera Sanitaria di tutti i corrispettivi, ma adesso tale obbligo slitta all’1 gennaio 2024.

Rinvio dell’invio mensile al sistema TS

Un ultimo rinvio, questa volta disposto con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguarda l’obbligo di invio dei dati al sistema TS con cadenza mensile.

Tale obbligo viene rinviato di un ulteriore anno, mantenendo quindi la cadenza semestrale per tutto il 2023.

Riepiloghiamo quindi le scadenze di invio per quest’anno:

  • 30/9/2023 – Invio dei dati di spesa sanitaria per il 1° semestre 2023 (data pagamento dall’1/1/2023 al 30/6/2023
  • 6/10/2023 – Modifica dei dati inviati per il 1° semestre 2023
  • 31/1/2024 - Invio dei dati di spesa sanitaria per il 2° semestre 2023 (data pagamento dall’1/7/2023 al 31/12/2023
  • 7/2/2024 - Modifica dei dati inviati per il 2° semestre 2023
  • 16/3/2024 – Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti
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Invio delle spese sanitarie al sistema TS diventa mensile

Con un recente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze cambiano modalità e contenuti delle comunicazioni al sistema TS, con un sensibile aggravio degli adempimenti per i soggetti obbligati.

L’invio dei dati delle prestazioni sanitarie, giova ricordarlo, è un adempimento che consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernente le spese sanitarie sostenuti dai cittadini nel corso dell’anno e consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ma vediamo cosa cambia.

Soggetti obbligati

Il novero dei soggetti obbligati all’invio al sistema TS si è esteso nel tempo e ricomprende oggi una lunga lista di operatori sanitari e non:

  • farmacie
  • strutture specialistiche pubbliche e private accreditate
  • iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
  • strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
  • parafarmacie
  • ottici
  • psicologici
  • infermieri
  • ostetrici
  • medici veterinari
  • tecnici sanitari di radiologia medica
  • strutture della sanità militare;
  • farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • biologi;
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario.

Cosa cambia per il 2020

L’unica modifica già prevista per il 2020 sarà l’indicazione, per ogni documento fiscale, della modalità di pagamento in quanto dall’inizio del 2020 le detrazioni fiscali sono fruibili solo se il pagamento della spesa avviene con mezzi traccaibili (con eccezione dell’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e da strutture private accreditate).

Rimane ferma la comunicazione dei dati in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio all’anno successivo rispetto a quello di riferimento.

Cosa cambia dal 2021

Come detto, finora la comunicazione dei dati al sistema TS avveniva annualmente, entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

A partire dal 2021 la trasmissione dei dati diviene mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Inoltre, per ogni documento fiscale andranno indicati i seguenti ulteriori dati:

  • tipo di documento fiscale
  • modalità di pagamento
  • aliquota ovvero natura Iva della singola operazione
  • indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Aumentano il numero di comunicazioni, quindi, e con esso le complicazioni per questa tipologia di contribuenti.

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