Erogazioni liberali agli ETS: comunicazione obbligatoria entro il 16 marzo 2026 (e dal 2027 cambia tutto)

Dal 2026 le regole sulla comunicazione delle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore cambiano in modo significativo. C'è una scadenza immediata da rispettare — il 16 marzo 2026 — e una novità strutturale che riguarderà tutti gli ETS a partire dall'anno in corso, con effetti sulla comunicazione da presentare nel 2027. Vediamo chi deve fare cosa e in quali tempi.

Chi sono i soggetti interessati

Sono coinvolti dall'obbligo (o dalla facoltà) di comunicazione:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • le Onlus ancora iscritte all'Anagrafe unica nel 2025 (dal 1° gennaio 2026 tale anagrafe è soppressa);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute con finalità statutarie di tutela di beni artistici, storici e paesaggistici;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

Cosa prevede la norma e cosa cambia

Gli enti sopra elencati che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025, entro il 16 marzo 2026.

Chi invece non supera quella soglia ha la semplice facoltà di effettuare la comunicazione: può farlo, ma non è sanzionato se non lo fa (salvo il caso in cui l'omissione o l'errore determinino un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata del donatore).

Novità dal 2026 in poi: obbligo per tutti gli ETS

Con l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore — operativo dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare — l'obbligo di comunicazione si estende a tutti gli ETS, indipendentemente dal volume di entrate. La soglia dei 220.000 euro cessa di avere rilevanza per la platea degli ETS.

In concreto: entro il 16 marzo 2027, tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali in forma societaria) dovranno comunicare le erogazioni liberali ricevute nel 2026 ai sensi dell'art. 83 del Codice del Terzo settore.

Con questo ampliamento cessano di essere obbligati — salvo che non siano anche ETS — le Onlus (peraltro già soppresse dal 2026), le fondazioni artistico-culturali e le fondazioni di ricerca scientifica menzionate in precedenza.

Quali dati comunicare

Devono essere comunicati i dati delle erogazioni liberali effettuate da:

  • donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;
  • altri donatori, ma solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto erogante.

I versamenti devono essere stati effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili: banca, ufficio postale, carte di debito, credito o prepagate.

Non vanno comunicati i versamenti cumulativi effettuati da un unico soggetto in nome e per conto di più donatori.

Come si presenta la comunicazione

La trasmissione avviene in via telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'invio può essere effettuato:

  • direttamente dall'ente, previo accreditamento ai servizi telematici dell'Agenzia;
  • tramite un intermediario abilitato (CAF o commercialista).

Cosa fare subito

Per gli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare, è fondamentale agire su due fronti:

  • Adempiere alla scadenza del 16 marzo 2026, se nel 2024 le entrate hanno superato i 220.000 euro.
  • Organizzarsi da subito per il 2026, predisponendo un sistema di rilevazione delle donazioni tracciabili con codice fiscale del donatore, in vista della comunicazione obbligatoria da presentare entro il 16 marzo 2027.

Decreto Adempimenti: cosa cambia per la dichiarazione dei redditi?

Molte le novità apportate al comparto della dichiarazione dei redditi dal Decreto Adempimenti, alcune ad applicazione immediata e altre che vedremo operative solo l’anno prossimo. Vediamo le principali novità.

Scadenza dei versamenti delle imposte

Una modifica che si applicherà a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo riguarda la rateizzazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Fino ad oggi il pagamento rateale del saldo e dell’acconto dovuti a giugno doveva essere oggetto di apposita opzione in sede di dichiarazione. Dalla dichiarazione dell’anno prossimo, invece, tale possibilità è riconosciuta in automatico, senza bisogno di alcuna opzione, con pagamenti in scadenza il 16 di ciascun mese.

Viene inoltre incrementato il numero di rate possibili. Se oggi, infatti, si poteva rateizzare le somme fino al 16 novembre, dall’anno prossimo la rateizzazione si potrà spingere fino al 16 dicembre, fermo restando però l’obbligo di pagare il secondo acconto al 30 novembre e quindi con un possibile ingorgo di rate negli ultimi due mesi dell’anno.

Soglia dei versamenti minimi Iva e ritenute

Partirà già dal 2024 la novità riguardante i versamenti minimi.

Per le liquidazioni Iva periodiche la soglia del versamento minimo passa da Euro 25,82 a Euro 100,00. Quindi se il debito Iva è inferiore a detta soglia, il pagamento potrà essere rimandato alla liquidazione Iva successiva, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Analogo incremento delle soglie è previsto per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo per le quali, in caso di mancato superamento del limite, si potrà spostare il versamento al mese successivo, ma comunque entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

Parte dal 2024 anche la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con effetto da quest’anno vengono accorciati i termini di presentazione, secondo lo schema che segue:

  • le persone fisiche e le società o le associazioni, ovvero le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, presentano la dichiarazione:
    • per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 05 ed il 30.06 ovvero
    • in via telematica entro il 30.09 (rispetto al precedente 30.11) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica, entro l’ultimo giorno del 9° mese (in precedenza entro l'ultimo giorno dell’11° mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dal 2025 questi termini vengono ulteriormente modificati come segue:

  • le persone fisiche presentano la dichiarazione:
    • per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1.04 ed il 30.06 ovvero
    • in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • le società o le associazioni di cui all'art. 5 Tuir (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti), presentano la dichiarazione in via telematica tra il 1.04 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • i soggetti all'Ires presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 1.04 dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon