Nuovi crediti d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Il Decreto Sostegni-bis, all’articolo 32, ripropone il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del benefici;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per la fruizione del credito si dovrà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilità criteri e modalità di applicazione e fruizione, posta la limitatezza delle risorse stanziate.