Un adempimento che molti contribuenti omettono, con conseguenze sanzionatorie importanti, riguarda il cosiddetto “obbligo di monitoraggio fiscale”, cioè l’obbligo di dichiarare in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi (il quadro RW) gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

Il monitoraggio fiscale si applica anche quando il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questi casi andrà presentato esclusivamente il quadro RW.

È quindi opportuno che ogni contribuente, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, analizzi la propria posizione al fine di identificare l’esistenza di queste tipologie di investimenti al fine di una pronta dichiarazione degli stessi.

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati alla dichiarazione sono:

  • le persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi)
  • gli enti non commerciali
  • le società semplici ed equiparate

che nel corso del periodo d’imposta (quindi anche per solo un giorno) detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. L’obbligo si estende anche ai soggetti che, pur non essendo possessori diretti, sono titolari effettivi dell’investimento.

COSA SI DICHIARA

Il contribuente dovrà dichiarare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.

Per investimenti si intendono, ad esempio:

  • gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari
  • gli oggetti preziosi
  • le opere d’arte
  • le imbarcazioni e le navi da diporto
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri

Per attività finanziarie si intendono, ad esempio:

  • conti correnti bancari (possono essere omessi se complessivamente di importo inferiore a 15.000 euro)
  • valute estere
  • partecipazioni
  • obbligazioni
  • titoli pubblici
  • polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
  • contratti derivati
  • metalli preziosi

Non è quindi difficile, al giorno d’oggi, potersi ritrovare con un’attività da dichiarare (si pensi ad un conto corrente acceso online presso una banca che ha sede in uno stato diverso dall’Italia).

Sono invece escluse dalla dichiarazione le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari finanziari (es. banche) residenti in Italia.

CHE IMPOSTE SI PAGANO

Oltre all’obbligo di dichiarazione di investimenti e attività finanziarie, da qualche anno l’Italia ha introdotto due imposte patrimoniali, l’IVIE e l’IVAFE, che devono essere pagate rispettivamente sugli investimenti (IVIE) e sulle attività finanziarie (IVAFE).

SANZIONI

Le sanzioni per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale sono decisamente pesanti.

La violazione dell’obbligo comporta infatti una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, che sale dal 6 al 30 per cento nel caso di investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.