Riapertura per la rottamazione quater

Nel corso dell’iter di conversione del Decreto Milleproroghe, viene riaperta la possibilità di beneficiare della rottamazione quater per i soggetti che non sono riusciti a versare le prime due rate, previste per il 31 ottobre 2023 e per il 30 novembre 2023.

Di fatto si tratta di una nuova riapertura, dopo che una norma precedente aveva già dato la possibilità di pagamento delle rate scadute entro il 18 dicembre 2023.

Con questa nuova proroga, potranno essere pagate entro il 15 marzo 2024 (con una tolleranza di 5 giorni, quindi spingendosi fino al 20 marzo 2024):

  • la prima rata della rottamazione, scaduta il 31 ottobre 2023
  • la seconda rata della rottamazione, scaduta il 30 novembre 2023
  • la terza rata della rottamazione, originariamente scadente il 28 febbraio 2024

Una volta pubblicato il Decreto Milleproroghe, la suddetta norma consentirà anche la sospensione delle procedure esecutive avviate dall’Agente per la riscossione a seguito del mancato rispetto delle scadenze ora prorogate.

Comune di Barcellona P.G.: definizione agevolata ingiunzioni fiscali e accertamenti esecutivi

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 luglio 2023 il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha deliberato la possibilità di “rottamare” le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi emessi dall’Ente.

La rottamazione si applica:

  • alle ingiunzioni fiscali emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
  • agli avvisi di accertamento divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022.

Aderendo alla rottamazione è possibile definire il debito pagando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive.

Per potere accedere all’agevolazione andrà presentata un’apposita dichiarazione, entro il 31 ottobre 2023, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, che potrà essere richiesto al Comune. A seguito di apposita istruttoria il Comune comunicherà, entro il 31 gennaio 2024, l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate con indicazione del giorno e del mese di scadenza di ciascuna.

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024
  • in un numero massimo di 36 rate, di importo uguale o non inferiore a € 50,00, con pagamenti mensili a partire dal 29 febbraio 2024.

La definizione si perfeziona con il versamento integrale di tutte le somme dovute.

Si invitano quindi i clienti che intendono beneficiare dell’agevolazione a contattare lo Studio Mamì per la richiesta dei carichi definibili e per la successiva compilazione e presentazione della dichiarazione di adesione.

Rottamazione quater: la Proroga arriva sul filo di lana

È arrivata con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia (cui seguirà un provvedimento ad hoc) l’attesa proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rottamazione quater, richiesta dagli operatori a seguito delle problematiche riscontrate con Agenzia delle Entrate Riscossione.

Durante questi mesi, infatti, sono emerse palesi discrepanze tra i prospetti informativi, predisposti dalla stessa Agenzia, e le cartelle effettivamente da saldare o rottamabili. Questo aveva portato ad un graduale sovraccarico degli studi, obbligati a ricontrollare tutta la documentazione per evitare errori, e a questo si erano aggiunte problematiche tecniche sul sito dell’Agenzia anche a seguito della concentrazione di istanze nell’ultimo periodo.

La proroga consentirà di presentare la domanda fino al 30 giugno 2023, cui seguirà la comunicazione delle rate da pagare entro il 30 settembre 2023.

Con lo slittamento dei termini di presentazione slitta anche il termine per la prima rata, in precedenza prevista per il 31 luglio 2023 e che ora dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023, portandosi però a ridosso della seconda rata, prevista per il 30 novembre 2023 e che non pare subire slittamenti.

Cartelle di pagamento: stralcio fino a 1.000 euro

La manovra economica ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. L’importo da prendere a riferimento è da intendersi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni.

Lo stralcio automatico, però, riguarderà solo i ruoli affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali.

Sono comunque escluse:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, vale a dire, i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le violazioni del Codice della Strada, il beneficio riguarderà solo gli interessi.

Dalla data dell’1.1.2023 fino alla data dell’annullamento, per le cartelle oggetto di possibile stralcio, è sospesa l’attività di riscossione dei debiti e non maturano interessi di mora. Lo stralcio verrà effettuato alla data del 31.3.2023.

Un discorso a parte va fatto per gli enti locali in quanto per i debiti tributari di loro competenza lo stralcio è efficace limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, con esclusione quindi dell’imposta che risulta integralmente dovuta oltre al rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I comuni possono comunque stabilire di non applicare neanche lo stralcio parziale, con delibera da adottarsi entro il 31 gennaio 2023 e da inviare all’Agente per la Riscossione.

Cartelle di pagamento: con la Legge di Bilancio arriva la mini-rottamazione

La Legge di Bilancio, oltre a prevedere lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, introduce una nuova rottamazione delle cartelle per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per i suddetti debiti, è possibile beneficiare dello stralcio di:

  • interessi
  • sanzioni
  • interessi di mora
  • aggio

mentre devono essere corrisposte per intero le somme a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica della cartella.

Per beneficiare della rottamazione bisognerà presentare entro il 30 aprile 2023 una dichiarazione di definizione all’Agente della Riscossione, con modalità esclusivamente telematiche, nella quale:

  • si sceglieranno i ruoli oggetto di definizione
  • si sceglierà il numero di rate in cui suddividere il pagamento, nel numero massimo di 18 trimestrali
  • si indicheranno eventuali giudizi pendenti assumendo l’impegno alla rinuncia agli stessi

In caso di scelta del pagamento rateale:

  • la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, dovranno essere versate il 31 luglio e il 30 novembre 2023
  • le restanti rate, di pari ammontare, dovranno essere versate ogni anno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
  • sono dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo

A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione, per i carichi cui la dichiarazione si riferisce:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
  • sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate
  • il debitore non è considerato inadempiente sia ai fini delle possibilità di compensazione che in merito al possibile fermo dei pagamenti della PA
  • il debitore si considera adempiente ai fini del rilascio del DURC
Studio Mamì - Studio

Il Decreto Rilancio modifica il calendario delle scadenza fiscali

Il Decreto Rilancio “proroga le proroghe” dei versamenti previsti dai DL Cura Italia e Liquidità

I Decreti Cura Italia e Liquidità disponevano, a determinate condizioni, una serie di sospensioni dei versamenti dovuti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Con il Decreto Rilancio viene disposta un’ulteriore proroga dei suddetti versamenti. Vediamo le proroghe in dettaglio:

  • Imprese e professionisti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 02.03.2020 – 31.03.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Imprese e professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% (o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Iva – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Liquidità: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche:
    • Tipo di versamento rinviato: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente – Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
    • Scadenza originaria: 01.04.2020 – 31.05.2020
    • Proroga prevista dal DL Cura Italia: 30.06.2020
    • Proroga prevista dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)

Oltre alle proroghe dei versamenti in autoliquidazione, il Decreto Rilancio proroga anche le seguenti tipologie di versamento:

  • Avvisi bonari e rate avvisi bonari:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione, atti di recupero crediti d’imposta, avvisi di liquidazione emessi per omesso o carente versamento di imposta di registro, donazione, sostitutiva sui finanziamenti ed imposta sulle assicurazioni:
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Pace fiscale (processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, liti pendenti, violazioni formali):
    • Scadenza originaria: 09.03.2020 – 31.05.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 16.09.2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili)
  • Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, ingiunzioni fiscali degli Enti locali:
    • Scadenza originaria: 08.03.2020 – 31.08.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 30.09.2020 (in un’unica soluzione)
  • Pace fiscale (rottamazione bis – rottamazione ter – saldo e stralcio)
    • Scadenza originaria: 28.02.2020 – 30.11.2020
    • Scadenza prorogata dal DL Rilancio: 10.12.2020 (in un’unica soluzione)
Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon