Anche per il 2024 proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate.  La proroga di quest’anno è inserita direttamente per la Legge di Bilancio.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è l’1.01.2024.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2024 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2024 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Terreni e partecipazioni

Rivalutazione di terreni e partecipazioni, proroga anche per il 2022

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. Questa volta è il Decreto Energia che riapre i termini per la valutazione con delle condizioni solo lievemente cambiate rispetto al passato.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 giugno 2022 (in luogo dell’usuale 30 giugno) da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’14% (in luogo del precedente 11%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 giugno 2022 e le altre due rate da versarsi entro il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

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Ennesima proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno arriva la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. La Legge di Bilancio 2021 consente infatti la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2021 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

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Ulteriore proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sembra non aver più fine la possibilità concessa dal legislatore di operare la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Per quest’anno, a causa dell’eccezionale evento del COVID-19, le proroghe sono addirittura due. Dopo quella prevista dalla Legge di bilancio 2020 per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1 gennaio 2020, adesso il DL Rilancio estende la norma agevolativa anche ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data dell’1 luglio 2020.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 settembre 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 settembre 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Studio Mamì - Studio

NUOVA CHANCE PER RIVALUTARE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Anche per il 2020 ritorna la possibilità di operare una rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020, consentendo quindi di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

• per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
• per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

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