Attivo il contributo per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà.

Viene alla luce, dopo una lunga gestazione, il contributo previsto dal decreto “Sostegni-bis” del 25 maggio 2021 a favore dei “settori in difficoltà”, cioè quelle attività che sono state più intensamente danneggiate a seguito della pandemia da Covid-19. Nello specifico trattasi delle seguenti attività:

  • ristorazione;
  • gelaterie;
  • pasticcerie;
  • bar;
  • catering;
  • organizzazione di feste e cerimonie;
  • piscine

Le suddette attività, per beneficiare del contributo, dovranno:

  • essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese all’atto della presentazione dell’istanza
  • avere una sede legale o operativa in Italia
  • avere, quale attività prevalente, uno dei seguenti codici ATECO 2007:
    • 09.05
    • 11.20
    • gruppo di codici 56.10, 56.21 o 56.30.
  • aver subito una riduzione dei ricavi di almeno il 40% tra il 2021 e il 2019.

Gli aiuti vengono concessi nel rispetto dei limiti del regime de minimis.

L’importo spettante a ciascun richiedente sarà determinato in funzione del totale dei soggetti ammessi al beneficio, secondo le seguenti modalità:

  • il 70 per cento delle risorse finanziarie in eguale misura tra tutti i beneficiari;
  • in aggiunta, il 20 per cento delle risorse finanziarie in eguale misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
  • in aggiunta, il 10 per cento delle risorse finanziarie in eguale misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro.

La trasmissione dell’istanza dovrà avvenire dal 22 novembre al 6 dicembre 2022.

Contributo a fondo perduto aggiuntivo per ristoratori, imprese dell’intrattenimento e HO.RE.CA.

Con il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73-2021) era stata disposta l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore HO.RE.CA.

Successivamente, con decreto del MEF 29 aprile 2022, per i soggetti che avevano beneficiato del contributo, era stata disposta l’erogazione di contributi aggiuntivi, accreditati in automatico, senza necessità di presentare una nuova istanza.

Il contributo aggiuntivo spetterà solo alle imprese che sono già risultate ammissibili al precedente contributo e che svolgano la loro attività prevalente in uno dei seguenti settori:

  • 10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
  • 21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
  • 30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Prima di ricevere detti contributi, però, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei limiti “de minimis” posto che il contributo aggiuntivo rientra in detto regime di aiuti.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2022 è stato finalmente definito il modello di dichiarazione sostitutiva che dovrà essere presentata dal 7 novembre 2022 al 21 novembre 2022 solo con modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario.

Superbonus per le unifamiliari alla prova del 30%

Si avvicina la scadenza che, sulla base delle norme che regolano il c.d. “superbonus”, consente ai chi ha fatto lavori su villette unifamiliari di accedere ai benefici fiscali per tutte le spese sostenute nel corso del 2022 solo a condizione che alla data del 30 settembre prossimo siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In merito a quest’ultimo requisito, vista l’approssimarsi della scadenza, la commissione di monitoraggio insediata presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha emanato un’indicazione operativa in merito agli strumenti di prova del rispetto del limite del 30%.

In primo luogo la Commissione richiama i chiarimenti già forniti dall’Agenzia secondo la quale, nel calcolo del 30%, si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

In relazione agli strumenti di prova utilizzabili, invece, la Commissione chiarisce che non trattasi di un SAL in senso tecnico, quindi il direttore dei lavori dovrà fare una semplice dichiarazione che non andrà comunicata né al Comune né all’ENEA.

Ciò che il direttore dei lavori dovrà fare, invece, sarà allegare alla dichiarazione una idonea documentazione probatoria. E su questo la Commissione da solo delle indicazioni citando, a titolo di esempio, il libretto delle misure, lo stato d’avanzamento dei lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, la copia di bolle e fatture.

Infine, in merito all’elemento temporale, la Commissione suggerisce che il direttore dei lavori si muova prima possibile, procedendo a trasmettere la dichiarazione, corredata di allegati, al committente e all’impresa attraverso PEC o raccomandata.

Una scadenza importante, quindi, che richiede grande attenzione per non rischiare di perdere del tutto i benefici fiscali.

In partenza il fondo per il sostegno della gastronomia e agroalimentare

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MIPAAF, è pronto a partire il fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Vediamo nel prosieguo chi ne potrà beneficiare e cosa finanzia.

Soggetti beneficiari

I requisiti principali per poter accedere al fondo sono i seguenti:

  • per le imprese operanti nel settore della “Ristorazione con somministrazione” (codice ATECO 56.10.11) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • per le imprese operanti nei settori delle “Gelaterie e pasticcerie” (codice ATECO 56.10.30) o della “Produzione di pasticceria fresca” (codice ATEC 10.71.20) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

Spese ammissibili

Possono accedere al fondo le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali, nuovi di fabbrica.

Non sono però ammesse spese per:

  • l'acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
  • terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento;
  • mezzi targati;
  • beni usati o rigenerati;
  • utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
  • imposte e tasse;
  • contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
  • buoni pasto;
  • costi legali e notarili;
  • consulenze di qualsiasi genere;
  • spese non direttamente finalizzate all'attività dell'impresa.

Contributo concedibile

L’accesso al fondo comporta l’ottenimento di un contributo pari al 70% delle spese totali ammissibili, nel limite di Euro 30.000 per ogni singola impresa.

Presentazione delle domande e concessione dei contributi

Entro la fine del mese di settembre dovrà essere emanato il provvedimento che dettaglierà le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo.

Posto, però, che la concessione dei fondi avverrà in ordine cronologico sulla base della presentazione delle domande, è opportuno muoversi già adesso per verificare la possibilità di accedere alla misura, dotandosi altresì quantomeno dei preventivi di spesa relativi agli investimenti che si intendono effettuare.

Bonus edilizi

Per i bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura fino al 2025

Al fine di agevolare la fruizione dei tanti bonus edilizi previsti dall’attuale normativa fiscale, la Legge di Bilancio ha prorogato la possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura in alternativa all’utilizzo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.

In particolare la possibilità di usufruire di cessione del credito e sconto in fattura:

  • viene prorogata al 2024 per la generalità dei bonus edilizi (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici)
  • viene prorogata fino al 2025 per il superbonus

Con la proroga è stata anche modificata la normativa antifrodi, introdotta dal D.L. 157/2021, che aveva imposto lo strumento del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

In merito la Legge di bilancio ha escluso l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione:

  • per gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. Edilizia, del D.m. 2 marzo 2018 e della normativa regionale
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio con esclusione però degli interventi relativi al bonus facciate.

Viene infine conformato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione della congruità dei prezzi rientrano tra le spese detraibili.

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Un nuovo credito d’imposta per i cuochi professionisti

Tra i tanti crediti d’imposta della Legge di Bilancio 2021, il legislatore ne tira fuori dal cilindro uno apposito per i cuochi professionisti.

Il credito d’imposta nasce al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ed è diretto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Per questi soggetti spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
  • l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con un successivo decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

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Operativo il Fondo ristorazione a favore di ristoranti e attività ricettive

Con decreto del MIPAAF del 27 ottobre 2020 diventa operativo il Fondo per la ristorazione introdotto dal Decreto Agosto. Vediamo beneficiari e modalità di accesso.

Soggetti beneficiari

Beneficiari del fondo sono le imprese che svolgono le seguenti attività come prevalenti:

  • 10.11 – Ristorazione con somministrazione
  • 10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 21.00 – Catering per eventi, banqueting
  • 29.10 – Mense
  • 29.20 – Catering continuativo su base contrattuale
  • 10.10 – Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate per la somministrazione di cibo)

Le attività devono essere state avviate dall’1 gennaio 2019 o, in alternativa, avere avuto un fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti del fatturato medio dell’analogo periodo del 2019.

Criteri di erogazione

Il contributo è erogato a chi può provare di aver acquistato, dopo il 14 agosto, prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

A tal fine gli acquisti devono essere stati acquistati direttamente da aziende agricole oppure da filiere nazionali integrali dalla materia prima al prodotto finito.

Inoltre avranno priorità nel contributo i prodotti DOP e IGP e i prodotti ad alto rischio di spreco di cui al seguente elenco:

  • latte 100% italiano;
  • prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano;
  • salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia;
  • salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia;
  • formaggi DOP o da latte 100% italiano;
  • olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP;
  • carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia;
  • carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia;
  • zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana;
  • minestrone con verdure filiera e materia prima italiana;
  • pasta secca con grano 100% italiano;
  • riso da risotto con riso 100% italiano;
  • preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana;
  • passata di pomodoro 100% italiana;
  • polpa di pomodoro o pelati 100% italiana;
  • sughi pronti da materia prima italiana;
  • verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana;
  • verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense;
  • legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana;
  • macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana;
  • succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana;
  • crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano;
  • vini DOP e IGP;
  • aceti balsamici DOP e IGP.

Il soggetto beneficiario, per accedere al contributo, è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata. L’ammontare degli acquisti non potrà essere inferiore a 1.000 euro, esclusa Iva, né superiore a 10.000 euro, esclusa Iva.

Entità del contributo

Il contributo verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate – che potrebbero quindi non coprire per intero le spese sostenute – e verrà corrisposto

  • per il 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati
  • per il 10% restante a seguito di presentazione delle quietanze dei pagamenti effettuati.

Modalità di richiesta

La richiesta andrà effettuata attraverso il Portale della ristorazione o attraverso gli sportelli messi a disposizione dal concessionario (Poste Italiane S.p.a.) nei termini che verranno fissati con un successivo decreto, al momento in cui sarà operativo il portale.

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Dal Decreto Agosto contributi per la filiera della ristorazione

Con il Decreto Agosto il Governo, al fine di tutelare gli esercizi di ristorazione e promuovere l’utilizzo delle materie prime del territorio, ha previsto un apposto contributo destinato alle imprese in attività alla data del 15.08.2020, e che hanno avviato l’attività a decorrere dall’1.01.2019, con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20.

Il contributo è previsto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, e spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate con decreto, ancora non emanato. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, mentre il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

L'erogazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

 

 

 

 

 

 

 

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