Pienamente operativo il nuovo credito d’imposta 5.0

Con l’approvazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024 e del conseguente decreto direttoriale del 6 agosto 2024, diventa pienamente operativo l’incentivo volto a finanziarie le attività del Piano Transizione 5.0, cioè quello volto ad agevolare la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Vediamo in cosa consiste il credito d’imposta e le modalità di accesso allo stesso.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Sono esclusivi i soggetti in situazione di difficoltà finanziaria, che sono stati oggetto di sanzioni interdittive 231 o ai sensi del codice antimafia o che non rispettino le norme sulla sicurezza e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolati

Sono ammissibili i progetti avviati dall’1/1/2024 e fino al 31/12/2025 aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi previsti dalla normativa 4.0 (quelli, cioè, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016) tramite i quali si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.

Nell’ambito del progetto sono inoltre agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Sono infine finanziate le spese per la formazione del personale, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, a condizione che:

  • siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • siano coerenti con gli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
  • non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.

Le spese per la formazione devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni scelti tra le seguenti tipologie:

  • i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  • i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  • gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L’importo complessivo dei costi ammissibili non può comunque superare i 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario.

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta è modulato in funzione della quota d’investimento e della riduzione dei consumi energetici. Nello specifico:

  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 3% e il 6% o a livello di processo interessato tra il 5% e il 10%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 35%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 5%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva tra il 6% e il 10% o a livello di processo interessato tra il 10% e il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 40%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 20%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 10%;
  • se si realizza un risparmio energetico a livello di struttura produttiva oltre il 10% o a livello di processo interessato oltre il 15%:
    • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 45%
    • per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 25%
    • per gli investimenti da 10 a 50 milioni di euro il credito d’imposta è pari al 15%.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti 4.0 e con il credito d’imposta ZES Unica – Mezzogiorno.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24, può essere utilizzato integralmente entro il 31/12/2025. L’eccedenza non utilizzata è riportata in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Modalità di accesso

Il credito d’imposta va prenotato dai soggetti beneficiari attraverso l’invio di una Comunicazione ex-ante tramite la piattaforma informativa presente sul sito del GSE.

Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato, l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni 4.0 e degli impianti di autoproduzione di energia elettrica.

Infine, a seguito del completamento del progetto, il soggetto beneficiario trasmette una Comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

La piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni ex-ante e della Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini è operativa dal 7 agosto 2024 mentre con successivo provvedimento verrà comunicata l’apertura della piattaforma per la presentazione delle Comunicazioni di completamento.

Obbligo di certificazione

Sia la Comunicazione ex-ante che la Comunicazione ex-post dovranno contenere un’apposita certificazione da parte di un valutatore indipendente scelto fra le seguenti tipologie di soggetti:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
  • Le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352);
  • Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La Certificazione ex-ante dovrà attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili mediante gli investimenti progettati.

La Certificazione ex-post dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione alla sede produttiva/di fornitura.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 è comunque prevista la redazione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che attesti le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da soggetti incaricati alla revisione legale dei conti o, in assenza di obbligo, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro dei Revisori.

Le spese sostenute per la certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro.

Approvato il credito d’imposta 5.0 sulla transizione digitale e green

Nell’ambito del decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per la transizione 5.0, cioè quella digitale e green, destinato ad agevolare progetti di investimento che comportino un risparmio energetico del 3% a livello di impresa o del 5% a livello di processo produttivo.

Soggetti ammessi

Potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sono però escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
  • le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e/o che non adempiono correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • le imprese che intendono effettuare investimenti destinati:
    • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
    • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Investimenti agevolabili

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (quelli, per intenderci, già previsti per il credito d’imposta 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Il risparmio energetico andrà calcolato in relazione ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio dell’effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Rientrano inoltre tra i beni agevolabili:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Sono inoltre agevolabili:

  • beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
  • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Gli investimenti agevolabili sono esclusivamente quelli effettuati negli anni 2024 e 2025.

Ammontare del credito d’imposta

L’ammontare del credito varierà in funzione del grado di efficienza energetica raggiunto. In particolare gli investimenti vengono suddivisi in tre classi:

  • prima classe: riduzione dei consumi dal 3% al 6% per unità produttiva o dal 5% al 10% per il singolo processo produttivo
  • seconda classe: riduzione dei consumi superiore al 6% fino al 10% per unità produttiva o superiore al 10% e fino al 15% per il singolo processo produttivo
  • terza classe: riduzione dei consumi superiore al 10% per unità produttiva o superiore al 15% per il singolo processo produttivo

Per gli investimenti che rientrano nella prima classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella seconda classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella terza classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Cumulo

Il credito d’imposta 5.0 non sarà cumulabile:

  • con altre agevolazioni finanziate con fondi europei
  • con il credito d’imposta 4.0
  • con il credito d’imposta di cui alla ZES Unica

Adempimenti

Anche per il credito d’imposta 5.0 è previsto che fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alla norma agevolativa.

Sarà altresì necessario dotarsi di una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione, di una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

Andranno infine presentate apposite comunicazioni al MISE che dovranno attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
  • l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti

Utilizzo

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche in un’unica rata, ma entro il 31 dicembre 2025.

L’eccedenza potrà essere riportata in avanti ma andrà suddivisa in cinque quote annuali di pari importo.

Superbonus e bonus edilizi: cambiano le modalità di fruizione dei crediti

Con un intervento in corsa, contenuto nel recente D.L. 157/2021 e causato dalle tante frodi scoperte sinora, cambiano le modalità di fruizione dei crediti derivanti da superbonus e bonus edilizi. Vediamo quali sono le novità che, nell’immediato, porranno un freno alle tante pratiche tuttora in corso.

Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Sinora, infatti, le norme prevedevano controlli rafforzati solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura derivanti da superbonus, con la previsione di asseverazioni tecniche e visto di conformità per poter trasferire ad altri il beneficio

Dal 12 novembre 2021, invece, il visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie, divenendo necessario anche per i seguenti bonus:

  • bonus ristrutturazioni edilizie
  • bonus facciate
  • ecobonus
  • sismabonus
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Inoltre, nel caso di superbonus, il visto di conformità sarà necessario anche nel caso in cui il contribuente deciderà di non cedere il credito e di utilizzarlo in detrazione dalle proprie imposte in dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione non venga presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Introduzione di valori massimi per talune categorie di beni

Viene previsto che, oltre al riferimento ai prezziari, i tecnici che asseverano dovranno fare riferimento a valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni con un decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 157/2021.

Estensione dell’asseverazione tecnica

Così come per il visto di conformità, il D.L. 157/2021 estende a tutte le agevolazioni edilizie l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati. In questo caso, però, l’obbligo di asseverazione è previsto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Controlli preventivi e obblighi antiriciclaggio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. La sospensione servirà ad effettuare controlli preventivi per evitare frodi.

Il D.L. prevede altresì che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nella cessione dei crediti (es. banche, posta, altri intermediari finanziari, ecc.) non possono procedere all’acquisizione del credito quando rilevino operazioni sospette o debbano astenersi dal compimento delle operazioni a seguito dell’attività di adeguata verifica della clientela. Si cerca quindi di responsabilizzare gli acquirenti istituzionali affinché svolgano quantomeno i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, evitando le acquisizioni di crediti troppo “facili”.

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