Approvato il credito d’imposta 5.0 sulla transizione digitale e green

Nell’ambito del decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024, è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per la transizione 5.0, cioè quella digitale e green, destinato ad agevolare progetti di investimento che comportino un risparmio energetico del 3% a livello di impresa o del 5% a livello di processo produttivo.

Soggetti ammessi

Potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Sono però escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
  • le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e/o che non adempiono correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • le imprese che intendono effettuare investimenti destinati:
    • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
    • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Investimenti agevolabili

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (quelli, per intenderci, già previsti per il credito d’imposta 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Il risparmio energetico andrà calcolato in relazione ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio dell’effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Rientrano inoltre tra i beni agevolabili:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Sono inoltre agevolabili:

  • beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
  • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Gli investimenti agevolabili sono esclusivamente quelli effettuati negli anni 2024 e 2025.

Ammontare del credito d’imposta

L’ammontare del credito varierà in funzione del grado di efficienza energetica raggiunto. In particolare gli investimenti vengono suddivisi in tre classi:

  • prima classe: riduzione dei consumi dal 3% al 6% per unità produttiva o dal 5% al 10% per il singolo processo produttivo
  • seconda classe: riduzione dei consumi superiore al 6% fino al 10% per unità produttiva o superiore al 10% e fino al 15% per il singolo processo produttivo
  • terza classe: riduzione dei consumi superiore al 10% per unità produttiva o superiore al 15% per il singolo processo produttivo

Per gli investimenti che rientrano nella prima classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 5% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella seconda classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 10% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Per gli investimenti che rientrano nella terza classe, il credito d’imposta sarà pari:

  • al 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • al 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

Cumulo

Il credito d’imposta 5.0 non sarà cumulabile:

  • con altre agevolazioni finanziate con fondi europei
  • con il credito d’imposta 4.0
  • con il credito d’imposta di cui alla ZES Unica

Adempimenti

Anche per il credito d’imposta 5.0 è previsto che fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alla norma agevolativa.

Sarà altresì necessario dotarsi di una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione, di una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

Andranno infine presentate apposite comunicazioni al MISE che dovranno attestare:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
  • l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti

Utilizzo

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, anche in un’unica rata, ma entro il 31 dicembre 2025.

L’eccedenza potrà essere riportata in avanti ma andrà suddivisa in cinque quote annuali di pari importo.

Novità Superbonus

Superbonus e bonus edilizi: cambiano le modalità di fruizione dei crediti

Con un intervento in corsa, contenuto nel recente D.L. 157/2021 e causato dalle tante frodi scoperte sinora, cambiano le modalità di fruizione dei crediti derivanti da superbonus e bonus edilizi. Vediamo quali sono le novità che, nell’immediato, porranno un freno alle tante pratiche tuttora in corso.

Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Sinora, infatti, le norme prevedevano controlli rafforzati solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura derivanti da superbonus, con la previsione di asseverazioni tecniche e visto di conformità per poter trasferire ad altri il beneficio

Dal 12 novembre 2021, invece, il visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie, divenendo necessario anche per i seguenti bonus:

  • bonus ristrutturazioni edilizie
  • bonus facciate
  • ecobonus
  • sismabonus
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Inoltre, nel caso di superbonus, il visto di conformità sarà necessario anche nel caso in cui il contribuente deciderà di non cedere il credito e di utilizzarlo in detrazione dalle proprie imposte in dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione non venga presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Introduzione di valori massimi per talune categorie di beni

Viene previsto che, oltre al riferimento ai prezziari, i tecnici che asseverano dovranno fare riferimento a valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni con un decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 157/2021.

Estensione dell’asseverazione tecnica

Così come per il visto di conformità, il D.L. 157/2021 estende a tutte le agevolazioni edilizie l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati. In questo caso, però, l’obbligo di asseverazione è previsto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Controlli preventivi e obblighi antiriciclaggio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. La sospensione servirà ad effettuare controlli preventivi per evitare frodi.

Il D.L. prevede altresì che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nella cessione dei crediti (es. banche, posta, altri intermediari finanziari, ecc.) non possono procedere all’acquisizione del credito quando rilevino operazioni sospette o debbano astenersi dal compimento delle operazioni a seguito dell’attività di adeguata verifica della clientela. Si cerca quindi di responsabilizzare gli acquirenti istituzionali affinché svolgano quantomeno i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, evitando le acquisizioni di crediti troppo “facili”.

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