Residenza fiscale delle persone fisiche: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

A partire dal 1° gennaio 2024, la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 modifica i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche. Secondo la nuova normativa, una persona è considerata fiscalmente residente in Italia (e quindi soggetta a tassazione sui redditi ovunque prodotti) se, per la maggior parte del periodo d’imposta, soddisfa almeno uno di questi requisiti:

  • risiede in Italia, secondo il Codice Civile;
  • ha domicilio in Italia, inteso come luogo principale delle proprie relazioni personali e familiari, non più limitato alla definizione economica;
  • è presente in Italia per almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili), anche non consecutivi.

La modifica normativa interviene anche sulle conseguenze dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, che ora crea solo una presunzione relativa di residenza: è possibile, quindi, provare un domicilio effettivo all’estero anche se si è iscritti in Italia, mentre in passato l’iscrizione era considerata presunzione assoluta di residenza.

Adesso l’Agenzia, con una recente circolare (4 novembre 2024, n. 20/E), ha dato qualche chiarimento in merito specificando che:

  • la semplice presenza in Italia per la maggior parte dell’anno è sufficiente a configurare la residenza fiscale, mentre per escludere la residenza è necessario provare che la presenza è meramente temporanea o occasionale;
  • la definizione di "relazioni personali e familiari" include rapporti stabili come coniugi, unioni civili o convivenze e legami sociali dimostrabili;
  • il nuovo criterio di presenza fisica interessa anche chi lavora in smart working dall’Italia per la maggior parte dell’anno.

Il concetto di residenza per il fisco

Criteri previsti per le persone fisiche

Sapere se si è residenti in Italia ai fini fiscali è di basilare importanza per capire come verranno tassati i propri redditi:

  • i soggetti residenti fiscalmente in Italia applicano infatti il principio della worldwide taxation cioè della tassazione in Italia di tutti i redditi prodotti, in qualsiasi luogo avvenga la produzione (quindi anche all’estero)
  • i soggetti non residenti fiscalmente in Italia vengono tassati solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato

Di recente il Governo ha licenziato un nuovo decreto, il decreto internazionalizzazione, che modifica in parte il concetto di residenza fiscale, adeguandosi maggiormente – anche se non del tutto - agli standard internazionali.

Sulla base del nuovo decreto, risultano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando le frazioni di giorno:

  • hanno la residenza in Italia, cioè hanno in Italia la propria dimora abituale, oppure
  • hanno in Italia il domicilio, che si identifica nel luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, oppure
  • sono presenti nel territorio dello Stato

Una prima importante modifica rispetto al passato è rappresentata dall’eliminazione della presunzione assoluta – quindi senza ammissione di prova contraria – che siano residenti in Italia gli iscritti all’anagrafe della popolazione residente. Questa presunzione si trasforma da assoluta a relativa, prevedendo quindi la possibilità di fornire la prova contraria.

Una seconda modifica riguarda la presenza nel territorio dello Stato, locuzione prima non presente, che attrae nel concetto di residenza anche quei soggetti che, pur non avendo in Italia la residenza o il domicilio, semplicemente si trovano sul territorio per la maggior parte del periodo d’imposta. Quindi anche un turista che soggiorna per un lungo periodo nel nostro paese – per più di 183 giorni – potrebbe vedere paradossalmente attratti a tassazione in Italia tutti i suoi redditi.

Infine, un’ultima modifica riguarda il concetto di domicilio. Mentre il Codice civile prevede che il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei propri affari e interessi, la nuova definizione data dal decreto limita il concetto di domicilio al luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari, con esclusione degli interessi economici, rendendo quindi più complicato attrarre a imposizione in Italia proprio i contribuenti che sono fiscalmente più appetibili.

Criteri previsti per le persone giuridiche

Il decreto internazionalizzazione interviene anche sul concetto di residenza delle persone giuridiche.

La normativa previgente prevedeva la residenza per i soggetti che avevano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sul territorio italiano alternativamente:

  • la sede legale
  • la sede dell’amministrazione
  • l’oggetto principale

Le modifiche non hanno interessato il criterio della sede legale, che rimane immutato, ma gli altri due criteri che vengono sostituiti dai seguenti:

  • la sede di direzione effettiva, cioè il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche
  • la gestione ordinaria in via principale, cioè il luogo in cui avviene il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso
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