Decreto Sostegni-bis – Misure a sostegno della filiera della stampa

Il Decreto Sostegni-bis interviene con una serie di misure per tutelare l’intera filiera della stampa. In particolar modo, a titolo di sostegno economico, per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Inoltre per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Infine limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l'anno 2021 la comunicazione telematica di domanda dell’agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1°e il 30.09 del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31.03.2021 restano comunque valide.

Decreto Sostegni-bis: Nuova chance per il bonus su sponsorizzazioni sportive

Il Decreto Sostegni-bis ripropone per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già riconosciuto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020 dal Decreto Agosto.

La misura è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di società e associazioni sportive che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono fruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Ai fini del credito d’imposta:

  • l’investimento agevolabile deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Disegno di legge di bilancio – Proroga di crediti d’imposta

Nella bozza di disegno di legge di bilancio, circolata negli scorsi giorni, si è potuto avere un quadro delle possibili proroghe di crediti d’imposta per il prossimo anno.

Ferma restando la possibilità di ulteriori cambiamenti prima dell’approvazione definitiva, che dovrebbe avvenire entro la fine dall’anno, vediamo quali saranno i principali crediti d’imposta prorogati:

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta, introdotto nel 2015, che consente di beneficiare di un credito fino al 45% per gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Credito d’imposta ricerca e sviluppo potenziato nelle aree del Mezzogiorno

Proroga al 2022 anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. Rimangono inalterate le aliquote (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese.

Credito d’imposta investimenti in pubblicità

Anche il credito d’imposta per investimenti in pubblicità – effettuati sui giornali, quotidiani e periodici anche online - viene prorogato al 2022, con il medesimo regime “speciale” previsto per il 2020, che prevede un credito del 50% sul valore degli investimenti effettuati (e non solo sull’incremento rispetto all’anno precedente) e un tetto di spesa massimo di 50 milioni di euro annui.

Tax credit edicole

Al 2022 va anche il credito d’imposta per le edicole e i rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, anch’esso nel regime “speciale” previsto per il 2020, con un aumento da 2.000 a 4.000 euro dell‘importo massimo concedibile e aggiungendo le spese per energia elettrica, telefono, collegamento a internet e consegna a domicilio a quelle già finanziate (Imu, Tasi, Cosap, Tari, canoni di locazione).

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

Va al 2022, con estensione al giugno 2023 per gli investimenti “prenotati” entro il 2022, anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che è quello che sembra subire le maggiori modifiche.

In primo luogo vengono potenziate le aliquote agevolative per il 2021 come segue:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari:
    • aliquota base 10% con tetto di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali
    • nel caso di strumenti per lo smart-working 15%
  • per i beni materiali 4.0:
    • 50% fino a 2,5 milioni di euro
    • 30% oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
    • 10% oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
  • per i beni immateriali 4.0:
    • aliquota base 20% fino ad 1 milione di euro

Viene inoltre accorciato il tempo di fruizione a 3 esercizi, ridotti ad 1 nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Il credito viene prorogato al 2022 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta e modifiche volte a chiarirne l’ambito applicativo. Viene anche introdotto l’obbligo di asseverazione tecnica.

Credito d’imposta formazione 4.0

Viene infine prorogato al 2022 anche il credito d’imposta formazione 4.0, ampliando le voci agevolabili alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti.

Sono confermate le aliquote (dal 30% al 50%) con incremento al 60% in caso di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Nuovo credito d’imposta per investimenti pubblicitari nello sport

Con il Decreto Agosto fa il debutto, limitatamente al periodo 1.7.2020 – 31.12.2020, un nuovo credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo 1.7.2020 – 31.12.2020, ma verrà riparametrato nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto alle richieste ammesse.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono escluse dalla disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

Studio Mamì - Studio

Ampliato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Le particolari criticità collegate all’emergenza COVID-19 hanno portato a ben due interventi sulla normativa relativa al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, entrambi limitati all’anno 2020.

A regime il credito d’imposta per investimenti pubblicitari spetta a:

  • imprese
  • lavoratori autonomi
  • enti non commerciali

che realizzano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il credito d’imposta è normalmente pari al 75% degli investimenti incrementativi rispetto all’anno precedente.

Con il DL Cura Italia viene eliminato il riferimento agli investimenti incrementativi, prevedendo che spetti un credito d’imposta pari al 30% sull’intero importo investito nell’anno 2020. In questo modo viene ampliata la platea dei beneficiari, includendo coloro che hanno investito nel 2020, a prescindere dal valore degli investimenti dell’anno precedente, e coloro che hanno iniziato l’attività nel 2020.

Il DL Rilancio attua un’ulteriore modifica alla normativa, sempre limitata all’anno 2020, incrementando la percentuale di credito d’imposta dal 30% al 50%.

Per avvalersi del credito d’imposta sarà necessario presentare una comunicazione telematica tra l’1 e il 30 settembre 2020.

Studio Mamì - Studio

Scade il 31 marzo il bonus pubblicità

Il 31 marzo 2020 scadrà il termine per l’invio delle domande per l'accesso al bonus pubblicità: si tratta del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Dal 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Sarà possibile inviare la comunicazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, seguendo l'apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, con le credenziali

• Entratel e Fisconline,
• SPID
• CNS.

Successivamente all'invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica.
Possono accedere al beneficio, i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

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