Riapertura per la rottamazione quater

Nel corso dell’iter di conversione del Decreto Milleproroghe, viene riaperta la possibilità di beneficiare della rottamazione quater per i soggetti che non sono riusciti a versare le prime due rate, previste per il 31 ottobre 2023 e per il 30 novembre 2023.

Di fatto si tratta di una nuova riapertura, dopo che una norma precedente aveva già dato la possibilità di pagamento delle rate scadute entro il 18 dicembre 2023.

Con questa nuova proroga, potranno essere pagate entro il 15 marzo 2024 (con una tolleranza di 5 giorni, quindi spingendosi fino al 20 marzo 2024):

  • la prima rata della rottamazione, scaduta il 31 ottobre 2023
  • la seconda rata della rottamazione, scaduta il 30 novembre 2023
  • la terza rata della rottamazione, originariamente scadente il 28 febbraio 2024

Una volta pubblicato il Decreto Milleproroghe, la suddetta norma consentirà anche la sospensione delle procedure esecutive avviate dall’Agente per la riscossione a seguito del mancato rispetto delle scadenze ora prorogate.

Proroga del secondo acconto Irpef 2023: una misura non per tutti.

Con il Decreto-legge collegato alla Legge di Bilancio arriva, per il solo 2023, una minirivoluzione per il secondo acconto Irpef in scadenza il 30 novembre. In particolare, si tratta di uno slittamento della data di pagamento che, come vedremo, subisce limitazioni che rischiano di complicare la vita di contribuenti e consulenti.

In primo luogo, la misura si applica:

  • soltanto ai contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva. Restano quindi esclusi i contribuenti senza partita Iva e le società;
  • di questi contribuenti, solo coloro che nell’anno 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro potranno beneficiare della proroga.

Per tutti questi soggetti è possibile:

  • optare per lo spostamento dell’acconto dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024;
  • scegliere se pagare l’intero acconto al 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione o optare per il pagamento in cinque rate mensili a partire dalla medesima data e sino al 16 maggio 2024.

Oltre alle limitazioni soggettive, però, la norma prevede anche una limitazione oggettiva su ciò che potrà essere pagato al 16 gennaio. La norma infatti esclude dalla proroga:

  • i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale;
  • i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata.

Ciò significa che per questi soggetti, la parte contributiva dovrà comunque essere versata il 30 novembre 2023, complicando quindi di molto quella che avrebbe dovuto essere un’agevolazione per il contribuente.

Rottamazione quater: la Proroga arriva sul filo di lana

È arrivata con un comunicato stampa del Ministero dell’Economia (cui seguirà un provvedimento ad hoc) l’attesa proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rottamazione quater, richiesta dagli operatori a seguito delle problematiche riscontrate con Agenzia delle Entrate Riscossione.

Durante questi mesi, infatti, sono emerse palesi discrepanze tra i prospetti informativi, predisposti dalla stessa Agenzia, e le cartelle effettivamente da saldare o rottamabili. Questo aveva portato ad un graduale sovraccarico degli studi, obbligati a ricontrollare tutta la documentazione per evitare errori, e a questo si erano aggiunte problematiche tecniche sul sito dell’Agenzia anche a seguito della concentrazione di istanze nell’ultimo periodo.

La proroga consentirà di presentare la domanda fino al 30 giugno 2023, cui seguirà la comunicazione delle rate da pagare entro il 30 settembre 2023.

Con lo slittamento dei termini di presentazione slitta anche il termine per la prima rata, in precedenza prevista per il 31 luglio 2023 e che ora dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023, portandosi però a ridosso della seconda rata, prevista per il 30 novembre 2023 e che non pare subire slittamenti.

Slittano le scadenze fiscali di novembre, ma non per tutti.

Per alleviare parzialmente il peso economico della pandemia su chi ne ha subito di più le conseguenze negative, il Decreto Ristori quater introduce una mini proroga per i versamenti del mese di dicembre relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che vengono operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • ai versamenti relativi all'Iva;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per beneficiare della proroga sono però necessari due requisiti concomitanti:

  • l’impresa o il professionista non devono aver avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • i predetti soggetti devono aver avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Non devono rispettare i suddetti requisiti, e quindi beneficiano in automatico della disposizione:

  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione successivamente al 30 novembre 2019
  • ii soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
  • ii soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

Gli importi sospesi andranno versati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla suddetta data.

Approvata la moratoria delle cartelle di pagamento

Con un decreto legge approvato nella notte tra sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre è stata approvata la moratoria sulle notifiche di cartelle, sulle misure esecutive e sui versamenti, con estensione fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della moratoria, scatta la proroga per i versamenti in base a piani di dilazione o in unica soluzione sospesi nel periodo tra l’8 marzo e il 31 dicembre dovranno essere recuperati entro il 31 gennaio 2021. Nessuna modifica, invece, alla scadenza per rottamazione e saldo e stralcio: resta confermato il termine del 10 dicembre.

La proroga della moratoria fino al 31 dicembre comporta anche lo stop di tutti i provvedimenti cautelari (fermi amministrativi e ganasce fiscali) e delle misure esecutive (pignoramenti immobiliari o dei conti correnti; pignoramenti di stipendi e pensioni).

In forza della moratoria, l’Agente della riscossione avrà un anno di tempo in più per notificare le cartelle sospese. Dodici mesi in più anche per le comunicazioni di inesigibilità agli enti creditori che hanno affidati i carichi da recuperare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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