Colonnine di ricarica: incentivi per le imprese entro il 20/6

Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) aveva introdotto un fondo con lo scopo di erogare contributi per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni e da soggetti Ires.

Con comunicato del 15/03/2024, stante la disponibilità di fondi non utilizzati, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto i termini per presentare le domande sino al 20/06/2024.

Il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite delle risorse disponibili che sono così ripartire:

  • 80% per le imprese per l’acquisto/installazione di colonnine per un valore complessivo inferiore a 375.000 euro;
  • 10% per le imprese per l’acquisto/installazione di colonnine per un valore complessivo maggiore o uguale a 375.000 euro;
  • 10% per i lavoratori autonomi.

Le spese ammissibili, che devono essere state sostenute e documentate dopo il 4/11/2021, sono le seguenti:

  • spese per l’acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica comprese le opere edili;
  • costi per la connessione alla rete elettrica (nel limite del 10% del totale);
  • costi per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite del 10% del totale).

Professionisti: definitiva la compensazione del ruolo con i crediti P.A.

Il Decreto Aiuti interviene ad eliminare una problematica molto sentita dai professionisti: quella della compensazione dei propri crediti verso la Pubblica Amministrazione con i propri debiti iscritti a ruolo.

Questa possibilità, in realtà, è già esistente da qualche anno ma, mentre per le imprese è una norma di carattere generale – prevista dall’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973 – per i professionisti è una norma “provvisoria”, prorogata di anno in anno.

Il Decreto interviene su questa disparità, semplicemente estendo ai professionisti la norma di carattere generale prevista già per le imprese.

E’ quindi possibile per i professionisti che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione:

  • non prescritti
  • certi
  • liquidi
  • ed esigibili

di procedere alla certificazione degli stessi con le modalità previste dai Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 per poi utilizzarli in compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

La compensazione può interessare i carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Finanziamenti agevolati e a fondo perduto per PMI e professionisti

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo all’azione 3.6.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020 per la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali.

Soggetti beneficiari

La misura è destinata:

  • alle PMI (Piccole e Medie Imprese) che:
    • sono regolarmente costituite e iscritte come attive presso la CCIAA
    • hanno avviato l’attività prima del 31/12/2018
    • hanno sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana
    • hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 500.000 euro
    • hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19
    • hanno realizzato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 30% rispetto a quello realizzato nel 2019
  • ai liberi professionisti che:
    • hanno domicilio fiscale in Sicilia
    • sono iscritti ad un ordine professionale, se obbligatorio, e sono titolari di partita Iva
    • hanno iniziato l’attività prima del 31/12/2018
    • hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 80.000 euro
    • hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19
    • hanno realizzato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 30% rispetto a quello realizzato nel 2019

Sono comunque escluse le PMI che operano nei seguenti settori ATECO:

  • A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;
  • O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  • T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni
  • e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Importo del finanziamento e del contributo a fondo perduto

I beneficiari possono richiedere un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

  • importo minimo: Euro 10.000
  • importo massimo: Euro 25.000 (qualora non sia richiesto il contributo a fondo perduto)
  • durata: 48 mesi successivi ad un preammortamento non superiore a 24 mesi
  • rimborso: 48 rate mensili costanti
  • tasso di interesse: 0%
  • nessuna garanzia richiesta.

Ad ogni finanziamento è associabile anche un contributo a fondo perduto a copertura del 100% delle spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione ubicati in Sicilia riferite a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L’importo del contributo a fondo perduto può essere al massimo di Euro 5.000.

Termini per la richiesta

Le richieste potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 31 gennaio 2022 alle ore 17:00 del 3 marzo 2022 attraverso un apposito portale raggiungibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.irfis.it

Le domande finiranno in una apposita graduatoria in ordine di calo di fatturato e i finanziamenti verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Irfis: finanziamenti per PMI e professionisti

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo all’azione 3.6.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020 per la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali.

Soggetti beneficiari

La misura è destinata:

•      alle PMI (Piccole e Medie Imprese) che:

•     sono regolarmente costituite e iscritte come attive presso la CCIAA

•      hanno avviato l’attività prima del 31/12/2018

•      hanno sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana

•     hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 250.000 euro

•     hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19

•      hanno realizzato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019

•      ai liberi professionisti che:

•      hanno domicilio fiscale in Sicilia

•      sono iscritto ad un ordine professionale, se obbligatorio, e sono titolari di partita Iva

•      hanno iniziato l’attività prima del 31/12/2018

•      hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 40.000 euro

•      hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19

•      hanno realizzato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019

Sono comunque escluse le PMI che operano nei seguenti settori ATECO:

•      A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;

•      O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

•      T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni

•      e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

•      U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Importo del finanziamento e del contributo a fondo perduto

I beneficiari possono richiedere un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

•      importo minimo: Euro 10.000

•      importo massimo: Euro 25.000 (qualora non sia richiesto il contributo a fondo perduto)

•      durata: 48 mesi successivi ad un preammortamento non superiore a 24 mesi

•      rimborso: 48 rate mensili costanti

•      tasso di interesse: 0%

•      nessuna garanzia richiesta.

Ad ogni finanziamento è associabile anche un contributo a fondo perduto a copertura del 100% delle spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione ubicati in Sicilia riferite a:

•      sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

•      acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

•      acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

•      acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

•      acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L’importo del contributo a fondo perduto può essere al massimo di Euro 5.000.

Termini per la richiesta

Le richieste potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 22 luglio 2021 alle ore 17:00 del 9 settembre 2021 attraverso un apposito portale raggiungibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.irfis.it

Le domande finiranno in una apposita graduatoria in ordine di calo di fatturato e i finanziamenti verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Il nostro Studio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. info@studiomami.it 

Sospensione adempimenti per il libero professionista in caso di COVID

In sede di conversione del Decreto Sostegni il legislatore interviene con una norma di civiltà, purtroppo limitata al solo caso di malattia da COVID.

In caso di professionista che sia colpito da COVID, infatti, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.

Il mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini decorre alternativamente:

  • dal giorno del ricovero in ospedale fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dismissione dalla struttura sanitaria
  • dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva fino a 30 giorni decorrenti dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria
  • dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva fino a 30 giorni decorrenti dalla conclusione della quarantena.

Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione della sospensione.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati medici già citati.

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti in Legge di Bilancio

Al fine di andare incontro alle problematiche conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Legge di Bilancio istituisce un fondo per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

In particolare l’agevolazione riguarda i soggetti iscritti:

  • alle gestioni previdenziali dell’Inps (ovviamente solo per lavoratori autonomi)
  • agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. casse private)

L’agevolazione si estende anche a tutti i medici, infermieri, professionisti e operatori collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19.

Il beneficio, però, è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • bisogna aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • bisogna aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

L’applicabilità dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di appositi decreti attuativi che andranno adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi entro la fine di febbraio).

 

Mancato pagamento delle prestazioni professionali, ecco cosa prevede la legge

Se in passato il termine di prescrizione era triennale, adesso, alla luce dei nuovi doveri di trasparenza verso il cliente, la legge ne sancisce il prolungamento ordinario a 10 anni: vediamo come e in quali casi.

In termini generali, ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un determinato periodo di tempo: ciò significa che se un creditore per oltre dieci anni non agisce contro il debitore il suo diritto di credito si estinguerà.

Tuttavia, il termine di prescrizione non varia al variare della tipologia di debito: per quanto concerne i debiti derivanti dalle prestazioni dei professionisti, ad esempio, l’art 2956 CC prevede un termine di tre anni per richiedere al cliente il pagamento del proprio compenso. Si tratta di quella che viene chiamata prescrizione presuntiva, che opera però solo per i contratti conclusi senza formalità, ossia senza accordo scritto, dove il pagamento di solito avviene in un’unica soluzione, al momento della richiesta del prestatore d’opera.

Da quando decorre il termine?

Il termine triennale di prescrizione dei crediti professionali decorre dall’avvenuto espletamento dell’incarico da parte del professionista.

Quali sono i nuovi obblighi per il professionista?

Occorre al contempo precisare che dal 2017 è previsto per i professionisti l’obbligo del preventivo di spesa da consegnare al cliente in forma scritta o digitale.

Tale obbligo ha anche l’effetto di blindare l’incarico professionale modificando il termine di prescrizione da triennale a decennale a maggior tutela della posizione del professionista che vanta un credito.

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