TFR e previdenza complementare: dal 1° luglio cambia tutto

Dal prossimo 1° luglio 2026 cambia il modo in cui i lavoratori dipendenti privati devono gestire il proprio TFR al momento dell'assunzione.

La Legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare basato sul silenzio-assenso, con regole diverse a seconda della storia lavorativa del dipendente.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare una serie di FAQ per orientare lavoratori, datori di lavoro e operatori in vista dell'entrata in vigore della riforma.

Chi è interessato

La nuova disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026.

Restano esclusi i dipendenti pubblici, i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.

La norma distingue due categorie:

  • lavoratori di prima assunzione. Sono coloro il cui primo rapporto di lavoro subordinato viene instaurato dopo il 30 giugno 2026 e che non sono già titolari di una posizione di previdenza complementare.
  • lavoratori non di prima assunzione. Sono coloro che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato. Al momento dell'assunzione, questi lavoratori devono dichiarare al nuovo datore se hanno già un'adesione a un fondo pensione alimentata — in tutto o in parte — dal TFR, oppure se non ne hanno alcuna.

Come funziona il meccanismo del silenzio-assenso

Per i lavoratori di prima assunzione, il meccanismo è il seguente:

  • dal momento dell'assunzione, il lavoratore ha 60 giorni per esprimere una scelta sulla destinazione del TFR maturando. Può scegliere di aderire esplicitamente a un fondo pensione di sua scelta, oppure decidere di mantenere il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.
  • se entro i 60 giorni il lavoratore non esercita il diritto di rinuncia, l’iscrizione al fondo si consolida definitivamente.

L'adesione automatica comporta il versamento non solo del TFR maturando per intero, ma anche del contributo del datore di lavoro e del contributo del lavoratore, se previsti dagli accordi applicabili. La contribuzione decorre dalla data di assunzione, non dalla scadenza dei 60 giorni.

Per i lavoratori non di prima assunzione che dichiarano di avere già un'adesione a un fondo pensione alimentata da TFR (totale o parziale), l'adesione automatica scatta anch'essa in automatico, salvo che il lavoratore opti esplicitamente per un diverso fondo pensione di sua scelta.

Per i lavoratori non di prima assunzione che dichiarano invece di non avere alcuna adesione precedente, l'adesione automatica non scatta: il TFR rimane in azienda o al Fondo Tesoreria INPS. Rimane comunque ferma la facoltà del lavoratore di cambiare idea in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione liberamente scelto.

Vale ricordare che la scelta di aderire alla previdenza complementare è irreversibile: una volta conferito il TFR a un fondo pensione, non è possibile tornare indietro.

Chi invece sceglie di mantenerlo in azienda può modificare tale scelta in qualunque momento.

Cosa deve fare il datore di lavoro

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a:

  • consegnare al lavoratore un'informativa sulla nuova disciplina, conservando traccia della consegna;
  • farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione sulla propria storia previdenziale pregressa, in modo da classificarlo correttamente tra "prima assunzione" e "non di prima assunzione";
  • consegnare il modulo per la scelta della destinazione del TFR, che aggiornerà l'attuale modello TFR2, diviso in Sezione 1 (Prima assunzione) e Sezione 2 (Successive assunzioni e TFR parziale);
  • una volta decorso il termine senza scelta esplicita, comunicare l'avvenuta adesione automatica al fondo di destinazione e avviare i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Il fondo pensione, a sua volta, notifica al lavoratore l'avvenuta iscrizione automatica.

I passaggi ancora in attesa di completamento

La piena operatività della riforma dipende dal completamento di tre passaggi istituzionali ancora pendenti:

  • le istruzioni COVIP sui requisiti minimi delle linee di investimento di default e il superamento del comparto garantito;
  • le direttive COVIP sull'adesione automatica, che chiariranno le casistiche complesse, il concetto di prima assunzione e le regole per i lavoratori riassunti;
  • il decreto interministeriale Lavoro-MEF per il rilascio del nuovo modello TFR2.

In attesa del completamento di questi adempimenti, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni transitorie sopra descritte per consentire ai datori di lavoro di operare correttamente già dal 1° luglio 2026.

Conclusioni

La riforma introduce un cambiamento di approccio significativo: chi non si esprime viene automaticamente iscritto a un fondo pensione.

Per i datori di lavoro il rischio principale è di natura procedurale: omettere l'informativa, non acquisire la dichiarazione del lavoratore o non gestire correttamente la scadenza dei 60 giorni espone a irregolarità nella gestione del TFR maturando.

TFR e previdenza complementare: le novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo su due fronti distinti ma collegati: le regole per il versamento del TFR al Fondo INPS da parte dei datori di lavoro privati e le modalità di adesione alla previdenza complementare. Le modifiche, previste dall'art. 1, cc. 203-205 della Legge n. 199/2025, entreranno in vigore dal 1° luglio 2026 e riguardano sia le imprese che i lavoratori dipendenti. Le novità sono numerose e impattanti: vale la pena esaminarle con attenzione.

Soggetti interessati

Le novità riguardano:

  • i datori di lavoro privati che raggiungono o superano determinate soglie dimensionali, tenuti al versamento degli accantonamenti TFR al Fondo INPS;
  • i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici), con riferimento alle modalità di adesione alla previdenza complementare.

L'obbligo di versamento al Fondo INPS non riguarda i dipendenti per i quali il TFR sia già destinato a una forma di previdenza complementare.

Cosa cambia per i datori di lavoro: versamento del TFR al Fondo INPS

L'obbligo di versare il TFR al Fondo INPS si applica ai datori privati con almeno 50 dipendenti. La soglia numerica rimane invariata, ma cambia il criterio di calcolo: a partire dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, il numero di dipendenti si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di retribuzione considerato.

In pratica, un'azienda che supera la soglia dei 50 dipendenti in corso d'anno non scatta nell'obbligo immediatamente, ma lo farà dall'anno successivo, sulla base della media dell'anno appena concluso.

Per attenuare l'impatto della novità, la norma prevede una clausola di salvaguardia per gli anni 2026 e 2027: l'obbligo non scatta se la media annuale dell'anno precedente è inferiore a 60 dipendenti. In questi due anni, quindi, la soglia effettiva sale temporaneamente a 60.

Con effetto dai periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la soglia dimensionale viene abbassata da 49 a 39 dipendenti (sempre calcolati come media annuale dell'anno precedente). Più aziende, quindi, saranno soggette all'obbligo di versamento al Fondo INPS.

Cosa cambia per i lavoratori: adesione automatica alla previdenza complementare

Fino ad oggi, il lavoratore che non esprimeva alcuna scelta sul destino del proprio TFR entro 6 mesi dall'assunzione veniva automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare per silenzio-assenso. Dal 1° luglio 2026 questo meccanismo viene ribaltato: per i lavoratori neo-assunti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare fin dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per rinunciare all'adesione automatica, scegliendo di mantenere il TFR in azienda ai sensi dell'art. 2120 c.c., oppure di conferirlo a una diversa forma pensionistica di sua scelta. In assenza di qualsiasi comunicazione entro i 60 giorni, l'adesione automatica diventa definitiva.

L'effetto retroattivo alla data di assunzione

Quando scatta l'adesione automatica, l'iscrizione alla forma pensionistica complementare e i relativi versamenti decorrono dalla data di assunzione. Il datore di lavoro provvede a comunicare l'adesione al fondo e ad effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ricomprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

L'adesione automatica non produce effetti solo sul TFR: genera anche il versamento automatico dei contributi previdenziali complementari a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, nella misura minima definita dagli accordi collettivi applicabili.

Fanno eccezione i lavoratori la cui retribuzione annua lorda (RAL) sia inferiore al valore dell'assegno sociale: in questo caso non scatta l'obbligo automatico di contribuzione a carico del lavoratore.

I lavoratori non alla prima assunzione

Per i lavoratori che abbiano già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall'assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando. In difetto, si applica il meccanismo di adesione automatica. Rimane escluso il silenzio-assenso per chi nel precedente rapporto di lavoro aveva scelto di mantenere il TFR in azienda.

Gli adempimenti del datore di lavoro

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'informativa scritta su: accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, meccanismo di adesione automatica, forma pensionistica destinataria, scelte disponibili e relativa tempistica. La dichiarazione resa dal lavoratore va conservata dal datore di lavoro, che ne rilascia copia al lavoratore stesso.

Le altre novità sulla previdenza complementare

Il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Il limite comprende sia i contributi del lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro, ma non le quote di TFR conferite.

Dal 1° luglio 2026, dopo 2 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, il lavoratore acquisisce il diritto di trasferire la propria posizione individuale verso qualsiasi altro fondo di sua scelta — aperto o PIP — mantenendo il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL applicabile. In precedenza, questo vantaggio era riservato ai soli aderenti ai fondi negoziali.

La Legge di Bilancio 2026 estende le tutele patrimoniali già previste per le pensioni pubbliche ad alcune prestazioni della previdenza complementare. Sono ora incedibili, insequestrabili e impignorabili le somme erogate a titolo di:

  • prestazione pensionistica al momento del pensionamento;
  • RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
  • anticipazioni per spese sanitarie.

Rimangono invece escluse da queste tutele le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa, quelle per esigenze personali e i riscatti totali o parziali della posizione.

Si riducono le sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali

In sede di conversione del Decreto Legge PNRR, è stata introdotta una norma che riduce le sanzioni civili in caso di omissione ed evasione contributiva.

Sino ad oggi, la normativa prevedeva le seguenti sanzioni:

  • in caso di omissione contributiva – cioè di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie – una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 5,5 punti percentuali e con un massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
  • in caso di evasione contributiva – cioè di contributi dovuti a seguito di registrazioni o denunce obbligatori omesse – una sanzione civile pari al 30% con un massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;

Nel caso in cui si sia omesso il versamento dei contributi, infatti, e si provveda al pagamento del dovuto entro 120 giorni e in un’unica soluzione, l’unica maggiorazione applicabile sarà quella del tasso ufficiale di riferimento (TUR) pari al 4,25%, mentre non si applicherà più l’ulteriore maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione passa quindi dal 9,75% al 4,5%.

Anche in caso di evasione contributiva vi è una riduzione delle sanzioni. In caso di autodenuncia da parte del contribuente – ovviamente prima di contestazione o richieste da parte degli enti impositori - e di pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla stessa denuncia, la sanzione civile passa dal 30% in ragione d’anno, con un massimo del 60% dei contributi dovuti, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Ma la novità riguarda l’introduzione della previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Infine, qualora sia l’ente impositore – d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive – a contestare il dovuto, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, la sanzione civile viene ridotta del 50%.

Pace contributiva: possibile il riscatto di periodi scoperti

Diventa operativa, con la circolare numero 69/2024 dell’INPS, la pace contributiva introdotta dalla Legge di Bilancio e che consente il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.

Lo strumento è utilizzabile nel periodo 2024-2025 e si rivolge agli iscritti:

  • all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Ago)
  • alla gestione separata INPS
  • alle gestioni dei lavoratori autonomi e alle altre gestioni INPS

purché non si sia già titolari di pensione e non si abbia alcuna anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996.

I periodi che è possibile riscattare devono essere interamente scoperti da contribuzione e durante detti periodi non deve essere stata svolta alcuna attività lavorativa.

Il riscatto può riguardare un massimo di cinque anni, anche non continuativi, pagando i rispettivi contributi calcolati utilizzando il metodo percentuale. In particolare verranno prese a riferimento le retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane precedenti l’operazione, moltiplicate per l’aliquota contributiva della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto. Le somme così dovute potranno essere rateizzate in un massimo di 120 rate mensili senza interessi. Le somme versate saranno deducibili dal reddito complessivo.

L’anzianità contributiva così acquisita sarà utile sia ai fini del diritto che ai fini dell’importo della pensione spettante.

La domanda di pace contributiva andrà presentata telematicamente sul sito www.inps.it.

Soci lavoratori nelle società di capitali: la Cassazione blocca l’INPS.

Con tre sentenze sfavorevoli all’INPS, la Cassazione è intervenuta a bloccare l’Istituto nei casi in cui questi richieda al socio di società di capitali, anche senza alcun apporto lavorativo.

La tesi dell’INPS, che riteneva assoggettabile a contribuzione anche i redditi derivanti da capitale e dividendi percepiti dai soci, è stata bollata come infondata dalla Cassazione la quale rileva come la base imponibile su cui calcolare i contributi va limitata ai soli redditi d’impresa. I redditi percepiti dai soci non svolgenti attività lavorativa all’interno della società vanno invece qualificati come redditi di capitale e non vanno quindi ricompresi nella base imponibile. L’obbligo contributivo e assicurativo scaturisce esclusivamente se il socio partecipa al lavoro con abitualità e prevalenza.

Amministratore ma anche dipendente di una medesima società: si esprime l’INPS

Amministratore ma anche dipendente di una medesima società: l’eterno dilemma previdenziale è stato oggetto recentemente di un importante e parzialmente innovativo chiarimento.

Già la Cassazione aveva espresso il principio in base al quale “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

Ne consegue che:

  • la carica di presidente non è di per sé incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale;
  • la carica di amministratore unico della società, invece, è incompatibile con la qualità di lavoratore dipendente, dal momento che egli è detentore da solo del potere decisionale, di controllo, di comando e di disciplina dell’ente sociale;
  • l’amministratore delegato può o meno ricoprire al contempo il ruolo di dipendente a seconda della portata della delega. Difatti, se l’amministratore è munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, deve ritenersi a lui esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società. Diversamente, l’attribuzione all’amministratore del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.

Nella disamina dello scorso 17 settembre sull’argomento in questione, l’INPS afferma che per l’ammissibilità del doppio ruolo amministratore-dipendente, assumono rilevanza “i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre – naturalmente – alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione”.

Inoltre, il documento analizza la compatibilità tra lo status di socio e il ruolo di dipendente, affermando che il socio unico non può essere al contempo dipendente della società poiché in tal caso viene di fatto a mancare la soggezione del soggetto alle direttive dell’organo societario, detenendo egli la “sovranità” della società.

In riferimento, invece, alla figura del socio di società di capitali che assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, non può escludersi a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, infatti, vanno valutate disgiuntamente, caso per caso, “sia la condizione di possessore di parte del capitale sociale sia l’incarico gestorio”.

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