Con provvedimento del 20 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole per lo scambio automatico, a livello europeo, delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, in alcuni casi, i gestori stranieri non-UE, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi realizzati attraverso le loro piattaforme. Successivamente l’Italia riceverà i medesimi dati da parte degli altri Stati Ue e potrà utilizzarli ai fini della propria attività di controllo.

L’obbligo di comunicazione riguarda i seguenti settori di attività:

  • e-commerce;
  • affitto di beni immobili;
  • offerta di servizi personali (intendendosi per tali i servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone e svolti su richiesta di un utente, on ine od offline, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Sono invece esclusi dalla comunicazione:

  • i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (ovvero quelli con oltre 2.000 attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione Finanziaria dispone di altri flussi di dati;
  • i piccoli inserzionisti (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000 euro nell’anno).

Sono obbligati alla comunicazione i gestori di piattaforme che rientrano in almeno uno dei casi seguenti:

  • sono residenti ai fini fiscali in Italia;
  • sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
  • hanno la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) nel territorio dello Stato;
  • hanno in Italia una stabile organizzazione.

Sono inoltre obbligati gli FPO (Foreign Platform Operator), ossia i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate: è il caso, ad esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia. Nello specifico, i gestori di piattaforma obbligati all’adempimento sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni:

  • codice fiscale (o l’IIN) del soggetto che effettua la comunicazione;
  • indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
  • informazioni previste dall’art. 11, c. 1 D.Lgs. 32/2023, tra cui quelle relative ai venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma;
  • codice fiscale italiano (ove presente) dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni.

Come già detto questi dati verranno condivisi a livello europeo, aiutando le autorità fiscali dei singoli Stati ad intercettare casi di evasione di imposte che spesso si verificano per il tramite di questi portali (es. imprese che vendono sui portali mascherandosi come privati, attività alberghiere mascherate da locazioni da parte di privati, ecc.)