Negli anni il legislatore ha introdotto diverse misure per contrastare le c.d. “società di comodo”, cioè le società che si presumono “non operative” o “di convenienza”, costituite non per svolgere attività d’impresa ma per usufruire di determinati benefici giuridici o fiscali.

Tra gli strumenti utilizzati dal legislatore vi è quello di qualificare come società di comodo quelle in perdita sistematica, cioè quelle che presentano:

  • per 5 periodi d’imposta consecutivi perdite fiscali (quindi non rileva il risultato civilistico);
  • per 4 periodi d’imposta perdite fiscali e un periodo un reddito inferiore al minimo stabilito dall’art. 30, c. 3 L. 724/1994.

Le società che erano considerate in perdita sistematica, subivano una serie di effetti negativi tra i quali:

  • l’obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini Ires/Irpef e un valore della produzione minimo ai fini Irap;
  • la maggiorazione dell’aliquota Ires al 10,5%;
  • la limitazione all’utilizzo delle perdite fiscali;
  • impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione o chiederlo a rimborso, con l’aggravante che se tale condizione si protrae per più di 3 anni il credito Iva non è più riportabile.

Con il Decreto semplificazioni, però, viene prevista la scomparsa, a partire dal 2022, della disciplina delle società di comodo collegata alla perdita sistemica.

Rimarrà quindi in vita solo la disciplina classica delle società di comodo, che qualifica come di comodo le società che non conseguono un determinato livello minimo di ricavi e proventi, determinato in funzione del valore di determinati beni patrimoniali.