Erogazioni liberali agli ETS: comunicazione obbligatoria entro il 16 marzo 2026 (e dal 2027 cambia tutto)

Dal 2026 le regole sulla comunicazione delle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore cambiano in modo significativo. C'è una scadenza immediata da rispettare — il 16 marzo 2026 — e una novità strutturale che riguarderà tutti gli ETS a partire dall'anno in corso, con effetti sulla comunicazione da presentare nel 2027. Vediamo chi deve fare cosa e in quali tempi.

Chi sono i soggetti interessati

Sono coinvolti dall'obbligo (o dalla facoltà) di comunicazione:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • le Onlus ancora iscritte all'Anagrafe unica nel 2025 (dal 1° gennaio 2026 tale anagrafe è soppressa);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute con finalità statutarie di tutela di beni artistici, storici e paesaggistici;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

Cosa prevede la norma e cosa cambia

Gli enti sopra elencati che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle Entrate le erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025, entro il 16 marzo 2026.

Chi invece non supera quella soglia ha la semplice facoltà di effettuare la comunicazione: può farlo, ma non è sanzionato se non lo fa (salvo il caso in cui l'omissione o l'errore determinino un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata del donatore).

Novità dal 2026 in poi: obbligo per tutti gli ETS

Con l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo settore — operativo dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare — l'obbligo di comunicazione si estende a tutti gli ETS, indipendentemente dal volume di entrate. La soglia dei 220.000 euro cessa di avere rilevanza per la platea degli ETS.

In concreto: entro il 16 marzo 2027, tutti gli ETS (comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali in forma societaria) dovranno comunicare le erogazioni liberali ricevute nel 2026 ai sensi dell'art. 83 del Codice del Terzo settore.

Con questo ampliamento cessano di essere obbligati — salvo che non siano anche ETS — le Onlus (peraltro già soppresse dal 2026), le fondazioni artistico-culturali e le fondazioni di ricerca scientifica menzionate in precedenza.

Quali dati comunicare

Devono essere comunicati i dati delle erogazioni liberali effettuate da:

  • donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici;
  • altri donatori, ma solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto erogante.

I versamenti devono essere stati effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili: banca, ufficio postale, carte di debito, credito o prepagate.

Non vanno comunicati i versamenti cumulativi effettuati da un unico soggetto in nome e per conto di più donatori.

Come si presenta la comunicazione

La trasmissione avviene in via telematica, utilizzando il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'invio può essere effettuato:

  • direttamente dall'ente, previo accreditamento ai servizi telematici dell'Agenzia;
  • tramite un intermediario abilitato (CAF o commercialista).

Cosa fare subito

Per gli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare, è fondamentale agire su due fronti:

  • Adempiere alla scadenza del 16 marzo 2026, se nel 2024 le entrate hanno superato i 220.000 euro.
  • Organizzarsi da subito per il 2026, predisponendo un sistema di rilevazione delle donazioni tracciabili con codice fiscale del donatore, in vista della comunicazione obbligatoria da presentare entro il 16 marzo 2027.

Terzo settore: scattano gli obblighi di pubblicità per i contributi

Dopo una serie di rinvii, diventa operativa la previsione della legge n. 124/2017 per associazioni, fondazioni, Onlus ed Enti del Terzo Settore che obbliga alla pubblicazione dei contributi ricevuti.

La pubblicazione riguarda i contributi, di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, erogati:

  • da pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
  • dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, tra i quali rientrano le società in controllo pubblico e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro e la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dalla pubblicazione le somme derivanti dal 5 per mille (oggetto di una separata rendicontazione) e quelle derivanti da rapporti sinallagmatici, cioè le somme ricevute a seguito di prestazioni/cessioni effettuate.

La pubblicazione dovrà avvenire sul proprio sito internet oppure su analogo portale digitale. In assenza di un sito proprio, sarà quindi possibile utilizzare ad esempio la pagina Facebook dell’Ente o il sito della rete associativa di cui l’associazione fa parte.

Nel sito andranno pubblicati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente
  • la denominazione del soggetto erogante
  • la somma incassata
  • la data di incasso
  • la causale del contributo

Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione pone a carico dei soggetti inadempienti una sanzione pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, con l’obbligo accessorio di adempire, entro 90 giorni, alla pubblicazione. Decorsi i 90 giorni la sanzione si tramute nell’obbligo di restituzione integrale del beneficio ricevuto.

Entro l’1 luglio 2024 andranno pubblicati i contributi per l’anno 2023.

Studio Mamì - News - Regime Forfettario

DEFINITE LE REGOLE PER LE DONAZIONI IN NATURA AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che rende operative le regole per le donazioni in natura agli Enti del Terzo Settore che danno diritto:

  • alla detrazione Irpef del 30%, aumentata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato
  • alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) l’agevolazione si applica alle sole associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e alle ONLUS. A regime sarà applicabile a tutti gli Enti del Terzo Settore, ivi incluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma di società.

Le regole prevedono che, per la quantificazione della donazione, andrà fatto riferimento al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR. Se l’erogazione liberale ha per oggetto un bene strumentale detenuto da un imprenditore, l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Se invece trattasi di beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa o acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, al fine di determinare il valore della donazione si dovrà considerare il minore tra il valore normale e quello applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR.

Nel caso di donazioni di beni fuori dall’ambito dell’impresa e per i quali il valore della singola donazione superi i 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi sarà sempre necessaria una perizia giurata che attesti detto valore. La perizia dovrà avere una data non superiore a 90 giorni precedenti il trasferimento e dovrà essere conservata in copia dal destinatario della donazione.

Al fine di effettuare la donazione, il donatore dovrà disporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori. Il soggetto destinatario dovrà invece redigere una dichiarazione di impegno all’utilizzo dei beni donati nello svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

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