Enti del Terzo Settore: deposito del bilancio entro il 30 giugno

Scade il 30 giugno il termine – fisso e non mobile – entro il quale gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore devono depositare il bilancio per l’esercizio 2022. Il termine è comunque il medesimo anche per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Si ricorda che gli Enti del Terzo Settore commerciali, aventi l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, redigono il bilancio secondo i criteri previsti dal Codice Civile e depositano lo stesso presso il Registro delle Imprese e non presso il RUNTS.

Per quest’anno, però, valgono ancora le semplificazioni previste dal Ministero del Lavoro con nota del 5 aprile 2022 e abbiamo quindi quattro casistiche diverse a seconda della tipologia di ente e della data di iscrizione al RUNTS.

Onlus

Per le Onlus, che scompaiono a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e dopo l’autorizzazione della Commissione UE, dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023, se si iscrivono al RUNTS entro tale data, altrimenti presenteranno il bilancio 2022 entro 90 giorni dall’iscrizione.

Enti costituiti nell’anno 2022 e che ottengono l’iscrizione al RUNTS nel 2022

In questo caso il termine di presentazione del bilancio varia a seconda del momento dell’iscrizione.

Se l’iscrizione è avvenuta entro il 30 settembre 2022, il bilancio 2022 andrà depositato entro il 30 giugno 2023.Se l’iscrizione è avvenuta dall’ 1 ottobre al 31 dicembre 2022, il bilancio dei mesi 2022 andrà incorporato nel bilancio 2023, che quindi andrà depositato entro il 30 giugno 2024.

Enti costituiti prima dell’anno 2022 e che ottengono l’iscrizione al RUNT nel 2022

Questi enti depositeranno il bilancio entro il 30 giugno 2023. Cambia però il modello da utilizzare che sarà quello previsto dal D.M. n. 39/2020, se l’ente viene iscritto entro il 30 settembre 2022, mentre sarà un formato libero se l’iscrizione avviene successivamente.

ODV/APS trasmigrate

Le ODV e le APS che sono state iscritte al registro a seguito di trasmigrazione dai registri regionali, dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023 usando i modelli previsti dal D.M. n. 39/2020.

Si ricorda che il 30 giugno rappresenta anche il termine entro il quale ODV e APS devono aggiornare i dati relativi al numero di associati, lavoratori e volontari, presenti alla data del 31/12/2022, al fine di verificare i requisiti minimi per la permanenza nel RUNTS.

Enti del terzo settore

I volontari negli Enti del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore contiene una normativa specifica per quanto attiene ai volontari che operano all’interno degli enti del terzo settore.

In particolar modo l’art. 18 del Codice prevede che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.”

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 6 ottobre 2021, ha fissato sia la disciplina relativa alle assicurazioni dei volontari, sia gli adempimenti che gli enti del terzo settore devono rispettare per registrare correttamente la presenza dei volontari.

Registro dei volontari

Il Decreto prevede che gli ETS debbano tenere un registro dei volontari nel quale indicare i dati dei volontari quali, come minimo:

  • codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita
  • la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente
  • la data di inizio o quella (eventuale) di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro

È possibile anche istituire un’apposita sezione del registro ove iscrivere coloro che prestano attività di volontariato in maniera occasionale.

Il registro può essere tenuto con due modalità:

  • cartacea: in questo caso, prima di essere messo in uso, il registro va numerato progressivamente in in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono;
  • elettronica: gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, cc. 2, 3 e 4 c.c.

Assicurazione

Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le polizze possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del CTS, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Per polizze collettive si intende quella tipologia di polizze assicurative in cui il contraente resta un unico soggetto mentre i beneficiari sono più individui. In forza di un unico vincolo contrattuale, esse determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro dei volontari.

Le polizze garantiscono tutti coloro che prestano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro dei volontari alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonché i volontari che prestano attività in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.

Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.

Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati contenuti nel registro dei volontari, nelle modalità e nei tempi concordati con l'impresa assicuratrice.

 

bilancio terzo settore

Ecco le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Lo scorso 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto promosso dal ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Articolato e complesso, il documento dovrà contenere tutte le informazioni non rilevabili da altri documenti ufficiali, per la migliore comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente.

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono:

  • gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annui;
  • tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
  • i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Le disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, cioè dall'esercizio 2020.

La redazione del documento, sulla base dell'attività svolta e della dimensione aziendale, assume caratteristiche di differente complessità anche in considerazione del quadro normativo applicabile, ponendosi l'obiettivo prioritario di veicolare le informazioni aziendali in modo trasparente ed esaustivo a beneficio di ogni potenziale fruitore, risultando a tutti gli effetti uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione».

Il documento dovrà fornire a tutti gli interessati informazioni aggiuntive e un quadro complessivo, dando conto dell'identità e del sistema dei valori di riferimento assunti dall'ente, nonché delle scelte strategiche e degli obiettivi di miglioramento.

Tra le numerose informazioni richieste alla compilazione, l'ente dovrà indicare la metodologia adottata per la redazione, le informazioni generali dell'ente e della struttura, del governo e dell'amministrazione, le persone che operano per l'ente, gli obiettivi e le attività, la situazione economico-finanziaria.

In aggiunta, dovranno essere indicati anche dettagli specifici relativi ai ricavi e all'impiego di lavoratori molto svantaggiati o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del dlgs 50/2016, nonché di persone beneficiarie di protezione internazionale.

 

 

Statuti Enti Terzo Settore – stabilita la proroga.

È stata ufficialmente prorogata la scadenza per l’adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore: ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguare gli statuti, così come stabilito dal Decreto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, che giovedì 27 giugno 2019 ha ottenuto la fiducia del Senato. Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus avranno così più tempo per adeguarsi alla nuova normativa. Un provvedimento che ora include anche le bande musicali e le imprese sociali, per le quali la scadenza era precedentemente fissata al 28 febbraio 2019.

Chi ha già adeguato lo statuto al momento non ha ulteriori obblighi. Le associazioni che stanno adeguando lo statuto possono scegliere se completare l’adeguamento entro il 2 di agosto (con le stesse modalità) o far slittare l’aggiornamento, questo per permettere a tutti i soci di partecipare all’assemblea per l’approvazione delle modifiche o per procedere con ulteriori variazioni facoltative. I CSV segnalano che tutte le associazioni che hanno già avviato le procedure di adeguamento, ed eventualmente convocato l’assemblea per l’approvazione, potranno tranquillamente continuare le procedure e presentare così la scheda mantenimento requisiti entro il 30 ottobre 2019 allegando la nuova versione dello statuto.

Per chi, invece, non avesse ancora avviato le procedure di modifica dello statuto visti i tempi ristretti per procedere alla convocazione dell’assemblea, si consiglia di sfruttare la nuova scadenza per pianificare un processo di adeguamento il più condiviso possibile e non affrettato.

 

 

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