Beni significativi e interventi per il recupero del patrimonio edilizio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 9 settembre 2021 che definisce i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto per attività chiuse a causa COVID, introdotto dal Decreto Sostegni-bis.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che presentino le seguenti caratteristiche:

  • alla data del 23 luglio 2021 svolgevano, quale attività prevalente, un’attività che rientri tra quelle con codice ATECO 29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili;
  • oppure, alla data del 25 maggio 2021 svolgevano una attività, rimasta chiusa a causa del COVID per almeno cento giorni e rientrante in uno dei seguenti codici ATECO:
    • 78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
    • 39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
    • 21.00 Catering per eventi, banqueting
    • 14.00 Attività di proiezione cinematografica
    • 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
    • 30.00 Organizzazione di convegni e fiere
    • 51.00 Corsi sportivi e ricreativi
    • 52.01 Corsi di danza
    • 01.01 Attività nel campo della recitazione
    • 01.09 Altre rappresentazioni artistiche
    • 02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
    • 04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
    • 02.00 Attività di musei
    • 03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    • 00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
    • 00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
    • 11.10 Gestione di stadi
    • 11.20 Gestione di piscine
    • 11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
    • 13 Gestione di palestre
    • 21 Parchi di divertimento e parchi tematici
    • 29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
    • 29.30 Sale giochi e biliardi
    • 29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
    • 04 Servizi dei centri per il benessere fisico
    • 09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Sono altresì necessari i seguenti requisiti:

  • essere titolari di una partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore dei rispettivi decreti (D.L. 23 luglio 2021 per le discoteche e 25 maggio 2021 per gli altri soggetti)
  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • non essere considerati soggetti in difficoltà sulla base della normativa europea

Importo dell’aiuto

Le risorse saranno prioritariamente assegnate ai soggetti svolgenti attività di cui al codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili, con un contributo massimo, per ogni beneficiario, di Euro 25.000.

Le risorse residue verranno distribuite agli altri soggetti con le seguenti modalità:

  • euro 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro
  • euro 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro
  • euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro

Il limite di ricavi e compensi andrà definito tenendo conto delle risultanze dell’anno 2019. Per i soggetti di nuova costituzione il contributo sarà pari a 3.000 euro. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base alle domande presentate, riconoscendo prioritariamente un contributo in egual misura a tutte le istanze ammissibili fino ad un importo di 3.000 euro.

Procedura di accesso al contributo

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno fissati contenuti e termini di presentazione dell’istanza per la corresponsione del contributo.

 

Superbonus – Semplificazioni nella procedura di accesso al beneficio

Con il DL Semplificazioni appena approvato dal Consiglio dei Ministri in arrivo importanti semplificazioni per la fruizione del Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

In particolar modo viene disposto che tutti gli interventi agevolati con il Superbonus, con esclusione di demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzioni straordinarie e potranno quindi essere richiesti con una semplice CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) in luogo della SCIA.

Con l’imminente modifica si prevede che nella CILA il tecnico, asseverando il tipo di intervento, può limitarsi ad attestare gli estremi del titolo che ha previsto la costruzione (es. numero di licenza edilizia) oppure il provvedimento che ha legittimato il manufatto (es. sanatoria) o dichiarare che la costruzione è stata completata prima del settembre 1967. Quindi non va più dichiarato lo stato legittimo dell’immobile.

Con la CILA si riducono le responsabilità per i tecnici, visto che gli errori sono considerati sempre veniali ed hanno una sanzione di 1000 euro che si riduce a 333 euro in caso di ravvedimento durante l’esecuzione dei lavori. Al contempo ci si mette al riparo da eventuali revoche dei benefici fiscali che sarebbero scattate in caso di difformità superiori al 2% di altezze, distacchi, cubatura e superfici coperte.

Ricapitolando, sulla base delle suddette modifiche, quindi

  • gli interventi potranno essere avviati anche senza la verifica di conformità dello stato legittimo
  • il bonus potrà essere fruito anche in presenza di abusi
  • la CILA dovrà riportare fedelmente gli interventi e quindi lo stato dei luoghi.

In seguito alle modifiche, inoltre, la decadenza del beneficio avverrà esclusivamente in caso:

  • di mancata presentazione della CILA
  • di interventi realizzati in difformità della CILA
  • di assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1 settembre 1967
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (asseverazioni tecniche, APE, ecc.)
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