La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto due importanti misure di detassazione per i lavoratori dipendenti privati: un'imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e un'imposta sostitutiva al 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni. Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per applicare correttamente entrambe le misure.
Soggetti interessati
Le due agevolazioni riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, ma con soglie di reddito differenti:
- per gli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali: lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;
- per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni: lavoratori con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
In entrambi i casi, nella verifica del limite reddituale vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se provenienti da più datori di lavoro.
Sono esclusi dai benefici i lavoratori del pubblico impiego. Per le maggiorazioni e indennità (seconda misura), sono altresì esclusi i lavoratori del turismo, della ristorazione e degli stabilimenti termali, ai quali si applica invece il trattamento integrativo speciale previsto dal comma 18 della stessa legge di bilancio.
Misura 1 – Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (aliquota 5%)
Gli aumenti retributivi erogati nel 2026 in attuazione di rinnovi dei CCNL sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono tassati con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, in luogo della tassazione ordinaria progressiva.
L'agevolazione si applica agli importi corrisposti nel 2026, rispettando il principio di cassa allargato (vale a dire, si considerano percepiti nel 2026 anche gli importi erogati entro il 12 gennaio 2027 e riferiti al 2026).
Sono inclusi gli aumenti erogati anche in modo frazionato su più anni: la sostitutiva si applica comunque alle tranche corrisposte nel 2026, anche se l'erogazione ha avuto inizio in anni precedenti.
Rientrano nell'agevolazione: le dodici mensilità ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima, e gli istituti retributivi indiretti a carico del datore (malattia, maternità/paternità, infortuni).
Sono invece esclusi: gli scatti di anzianità, le somme una tantum per carenza contrattuale, le ore straordinarie con maggiorazioni, le indennità per lavoro notturno o festivo, le indennità di turno e il TFR.
Misura 2 – Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (aliquota 15%)
Per l'anno 2026, le seguenti somme sono soggette a imposta sostitutiva al 15% entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come definiti dai CCNL;
- indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Rientrano nell'agevolazione anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL per le tre tipologie di lavoro indicate.
Il limite di 1.500 euro costituisce una franchigia: le somme che lo eccedono vengono tassate in via ordinaria.
Sono escluse: le somme derivanti da accordi aziendali o territoriali, gli istituti retributivi indiretti (malattia, maternità, infortuni), il TFR, la retribuzione diretta ordinaria (incluse tredicesima e quattordicesima), il lavoro straordinario non festivo né notturno, e tutti i compensi che, pur denominati maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Effetti fiscali e reddito complessivo
In entrambe le misure, le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e quindi non rilevano ai fini del calcolo delle detrazioni.
Tuttavia, per evitare penalizzazioni in sede di riconoscimento del trattamento integrativo (ex bonus Renzi), le somme detassate vanno comunque computate nel reddito complessivo da lavoro dipendente, ai soli fini della verifica se l'imposta lorda superi la relativa detrazione da lavoro dipendente.

