Contributi una tantum

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi

Al fine di dare un parziale ristoro agli incrementi dei costi subiti dai cittadini a seguito delle conseguenze della pandemia e della guerra In Ucraina, il decreto Aiuti prevede un contributo una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici e del reddito di cittadinanza, che nel 1° quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di 0,8 punti ai sensi dell’art. 1, c. 121 L. 234/2021 per almeno 1 mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e del reddito di cittadinanza.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di 1 o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Indennità una tantum per altri soggetti

La medesima indennità di 200 euro viene riconosciuta anche ai seguenti soggetti:

  • chi ha percepito a giugno 2022 le prestazioni Naspi e DIS-COLL
  • chi nel corso del 2022 percepisce l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti siano attivi al 18 maggio 2022, iscritti alla Gestione Separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport,
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai rapporti non sia superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata,
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di Partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata.

Indennità per lavoratori autonomi

Il Decreto Aiuti istituisce un Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito delle altre indennità una tantum previste dal decreto e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto.

Con decreto, da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum.

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Indennità straordinaria per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Tra gli interventi inseriti dal legislatore nella Legge di Bilancio 2021, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, rientra anche la c.d. ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) destinata a chi esercita un’attività di lavoro autonomo per professione abituale e risulta iscritto alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità potrà essere richiesta una sola volta, nel triennio 2021-2023, attraverso la presentazione di una domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno sino al 2023.

L’indennità spettante, che verrà erogata per 6 mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, e non potrà essere comunque inferiore a 250 euro mensili e superiore a 800 euro mensili.

La cessazione della partita Iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa con immediato recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

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Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti in Legge di Bilancio

Al fine di andare incontro alle problematiche conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Legge di Bilancio istituisce un fondo per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

In particolare l’agevolazione riguarda i soggetti iscritti:

  • alle gestioni previdenziali dell’Inps (ovviamente solo per lavoratori autonomi)
  • agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. casse private)

L’agevolazione si estende anche a tutti i medici, infermieri, professionisti e operatori collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19.

Il beneficio, però, è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • bisogna aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • bisogna aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

L’applicabilità dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di appositi decreti attuativi che andranno adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi entro la fine di febbraio).

 

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