NASpI anticipata: dal 2026 cambia l'erogazione in unica soluzione

Chi ha diritto alla NASpI e vuole utilizzarla per avviare un'attività autonoma o una ditta individuale deve fare i conti con una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. L'anticipo in un'unica soluzione non è più previsto: dal 2026 l'importo viene erogato in due rate, con verifiche intermedie da parte dell'INPS. Ecco cosa cambia e cosa bisogna sapere per non perdere la seconda tranche.

Soggetti interessati

La misura riguarda tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro e hanno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), e che intendono utilizzare l'indennità in forma anticipata per avviare una delle seguenti attività:

  • attività di lavoro autonomo o libero professionale con apertura di partita IVA;
  • impresa individuale.

Cosa prevede la misura e cosa cambia rispetto al passato

Fino al 31 dicembre 2025 chi aveva diritto alla NASpI poteva richiedere l'intera indennità residua in un'unica soluzione, da utilizzare come capitale iniziale per avviare la propria attività. Un meccanismo semplice, che il legislatore ha ora ritenuto necessario rivedere.

Dal 2026 la Legge di Bilancio 2026 modifica il meccanismo di erogazione: la NASpI anticipata non viene più liquidata in un'unica soluzione, ma suddivisa in due rate:

  • Prima rata: pari al 70% dell'importo complessivo spettante, erogata al momento dell'accettazione della domanda;
  • Seconda rata: pari al restante 30%, corrisposta alla scadenza del periodo di NASpI spettante, se questa cade entro sei mesi dall'inizio dell'attività. Se invece il periodo di trattamento si conclude dopo i sei mesi, la seconda rata viene erogata comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

In pratica, i sei mesi rappresentano un tetto massimo, non necessariamente il termine effettivo di erogazione.

Requisiti per ottenere la seconda rata

L'erogazione della seconda rata non è automatica. L'INPS verifica che il richiedente:

  • non abbia ripreso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo intercorso;
  • non percepisca una pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, che non preclude il diritto alla seconda tranche.

Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, la seconda rata non viene erogata. In caso di rioccupazione, inoltre, scatta l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione già percepita.

Fanno eccezione due casi:

  • l'attività non può proseguire per cause di forza maggiore (pandemia, calamità naturale, devastazioni dolose);
  • il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con una cooperativa di cui si è già soci con quota di capitale sociale sottoscritta.

Come presentare la domanda

La domanda di NASpI anticipata si presenta all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online INPS;
  • patronato;
  • contact center INPS;
  • intermediari abilitati.

Agenzie di viaggio e ritenute sulle provvigioni: dal 1° maggio 2026 finisce l'esonero

Dal 1° maggio 2026 (termine prorogato rispetto all’1 marzo previsto dalla Legge di Bilancio) le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti marittimi e aerei e gli agenti di imprese petrolifere non possono più beneficiare dell'esonero dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni.

La legge di Bilancio 2026 ha chiuso un'eccezione storica, allineando queste categorie alle regole ordinarie già in vigore per tutti gli altri soggetti che percepiscono provvigioni.

Chi è coinvolto

La misura riguarda due fronti distinti: i soggetti che ricevono le provvigioni e quelli che le pagano.

Sono ora soggetti a ritenuta d'acconto i compensi corrisposti a:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere, per le prestazioni rese direttamente.

I sostituti d'imposta che effettuano i pagamenti — imprese, enti, professionisti — diventano obbligati all'applicazione, al versamento e alla certificazione della ritenuta.

Cosa cambia rispetto al passato

Fino al 30 aprile 2026, l'articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973 esonerare espressamente questi soggetti dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 140-142, della L. 199/2025) ha eliminato questa esenzione.

Non si tratta di una novità assoluta nel metodo: la strada era già stata percorsa nel 2024 per il settore assicurativo, con l'abrogazione dell'esonero per agenti e mediatori assicurativi a partire dal 1° aprile 2024.

Le aliquote applicabili

La ritenuta si applica nella misura ordinaria o ridotta, a seconda della struttura operativa del percipiente:

  • 11,50% (pari al 23% sul 50% della provvigione) se l'agente non si avvale in modo continuativo di dipendenti o collaboratori terzi;
  • 4,60% (pari al 23% sul 20% della provvigione) se l'agente dichiara di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori. In questo caso è necessaria un'apposita dichiarazione scritta da inviare al sostituto d'imposta, con validità annuale e da rinnovare ogni anno al persistere dei requisiti.

Come si applica operativamente

Dal punto di vista pratico, le regole da seguire sono le stesse già in uso per le altre provvigioni soggette a ritenuta:

  1. Fattura elettronica: il percipiente (l'agenzia o l'agente) deve indicare la ritenuta d'acconto nel documento emesso.
  2. Versamento con F24: il sostituto d'imposta versa la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha effettuato il pagamento. Il codice tributo da utilizzare dovrebbe rimanere il 1040, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle Entrate.
  3. Certificazione Unica: entro i termini ordinari dell'anno successivo, il sostituto d'imposta consegna al percipiente e trasmette all'Agenzia delle Entrate la CU, compilando il quadro dedicato ai redditi di lavoro autonomo.

Voucher MIMIT: 150 milioni per cloud computing e cybersecurity

Il MIMIT ha stanziato 150 milioni di euro per favorire l’adozione di servizi di cloud computing e cybersecurity da parte di PMI e lavoratori autonomi. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza informatica e la digitalizzazione delle imprese.

Chi riguarda

  • piccole e medie imprese (PMI) attive su tutto il territorio nazionale;
  • lavoratori autonomi con partita IVA (e eventuale iscrizione all’ordine professionale, se richiesta), anch’essi operanti su tutto il territorio nazionale.

Il beneficiario al momento della domanda deve avere un contratto di connettivita’ attivo con una velocità minima di download di 30 Mbps.

Spese ammissibili

Le spese possono riguardare:

  • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
  • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
  • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
  • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
  • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, ivi inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione

La spesa minima ammissibile è di 4.000 euro.

Le spese devono essere sostenute per l’acquisizione di servizi “nuovi o aggiuntivi rispetto a quelli già in uso” oppure per soluzioni “più avanzate e sicure”.

I servizi devono essere forniti da fornitori iscritti nell’apposito elenco nazionale predisposto dal MIMIT, secondo le modalità del decreto direttoriale del 21 novembre 2025.

Entità del contributo

Il contributo si sostanzia in un voucher a fondo perduto per l’acquisto (con un piano di spesa entro 12 mesi) o l’abbonamento (per un massimo di 24 mesi) a servizi di cloud computing e cybersecurity

Contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili per un importo massimo di 20.000 euro.

Presentazione della domanda

In questa prima fase, l’unica domanda ammissibile è quella presentabile da parte dei fornitori qualificati, che potranno presentare candidature accettate dalle 12:00 del 4 marzo 2026 alle 12:00 del 23 aprile 2026.

Entro 60 giorni dalla chiusura dello sportello l’elenco dei fornitori e dei servizi erogabili sarà pubblicato.

Successivamente un provvedimento ministeriale stabilirà i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte di PMI e autonomi e per l’erogazione delle agevolazioni.

Reddito di lavoro autonomo: cosa cambia con l’omnicomprensività.

Con la riforma dell’art. 54 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, il concetto di reddito da lavoro autonomo cambia radicalmente: al centro della nuova disciplina c’è il principio di omnicomprensività.

Cosa cambia rispetto al passato

In passato, il reddito da lavoro autonomo era costruito principalmente intorno ai compensi in denaro, intesi come corrispettivo sinallagmatico per una prestazione svolta. La determinazione del reddito si basava su un’elencazione selettiva delle componenti positive.

Con il nuovo testo dell’art. 54 TUIR, invece, il criterio si amplia: vengono inclusi tutti i valori e le somme percepiti “in relazione” all’attività professionale o artistica, a prescindere dal fatto che provengano dal committente. In altri termini, ciò che conta è il nesso di causalità con l’attività svolta, non più la natura del soggetto erogante né la forma giuridica della somma.

Prime applicazioni del nuovo principio

La risposta ad interpello n.?171/E/2025 è uno dei primi documenti ufficiali che cerca di dare contenuto a questo nuovo principio, facendo da discrimine per alcune fattispecie che vediamo in sintesi:

  • Interessi attivi su conto corrente professionale: secondo l’Agenzia delle Entrate, non rientrano nel reddito da lavoro autonomo (grazie al D.L. 84/2025 che li qualifica come redditi da capitale). Tuttavia, in assenza di questo intervento normativo, il legame con l’attività professionale sarebbe stato sufficiente per attrarli nel reddito da lavoro autonomo;
  • Riaddebito dei premi assicurativi professionali: un’associazione professionale stipula una polizza che copre anche i soci. I soci rimborsano la quota all’associazione. Secondo l’Agenzia, il riaddebito non è rilevante ai fini del reddito da lavoro autonomo, nonostante il nesso evidente con l’attività esercitata;
  • Spread su acquisto di crediti fiscali (es. bonus edilizi): in questo caso lo spread positivo tra il valore d’acquisto e quello nominale è considerato reddito da lavoro autonomo, perché ritenuto in relazione all’attività, superando quanto affermato nel precedente interpello 472/E/2023.

Quali conclusioni?

Il principio di omnicomprensività è sicuramente destinato a rivoluzionare il concetto di reddito per i lavoratori autonomi, ma la sua applicazione concreta presenta numerose incertezze.

Il rischio maggiore è che si debba procedere caso per caso, con un’impennata di interpelli all’Agenzia per capire cosa debba rientrare o meno nella base imponibile. Una situazione che contrasta con i principi di certezza del diritto e semplificazione fiscale.

Regime lavoratori impatriati: cosa cambia dal 2024

Con l’approvazione del decreto in materia di fiscalità internazionale – D.Lgs. 209/2023 – è stata disposta l’abrogazione del precedente regime agevolativo per i c.d. lavoratori impatriati, cioè un regime che mirava ad incentivare il ritorno in Italia di forze lavorative precedentemente residenti all’estero.

Il precedente regime è stato sostituito da uno nuovo, più restrittivo rispetto al precedente.

Il nuovo regime si applica esclusivamente ai seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

vengono quindi esclusi sia il reddito d’impresa che il reddito di lavoro autonomo diversi da quelli prodotti nell’esercizio di arti e professioni.

Il regime si applica ovviamente a chi trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, comportando una riduzione della base imponibile del 50% fino ad un limite massimo di 600.000 euro. Viene quindi eliminata la previsione di maggior favore, che prevedeva una riduzione del 90% per chi trasferiva la propria residenza in una regione del Mezzogiorno.

Ai fini della concessione dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si devono impegnare a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a 4 anni;
  • i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
    • 6 periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • 7 periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione cioè:
    • chi è in possesso di un diploma di laurea (almeno triennale)
    • chi è in possesso dei requisiti per l’accesso ad una professione regolamentata
    • chi è in possesso di un titolo di studio attestante il conseguimento di una qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011

La durata dell’agevolazione è fissata in 5 periodi d’imposta, eliminando le precedenti durate differenziate, con inizio dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

L’agevolazione passa dal 50% al 60% nei seguenti casi:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del presente regime. In tale caso il beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione

in questo caso la maggiore agevolazione di cui al punto precedente si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le nuove disposizioni si applicano per ulteriori 3 periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori 3 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Contributi una tantum

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi

Al fine di dare un parziale ristoro agli incrementi dei costi subiti dai cittadini a seguito delle conseguenze della pandemia e della guerra In Ucraina, il decreto Aiuti prevede un contributo una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici e del reddito di cittadinanza, che nel 1° quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di 0,8 punti ai sensi dell’art. 1, c. 121 L. 234/2021 per almeno 1 mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e del reddito di cittadinanza.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di 1 o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Indennità una tantum per altri soggetti

La medesima indennità di 200 euro viene riconosciuta anche ai seguenti soggetti:

  • chi ha percepito a giugno 2022 le prestazioni Naspi e DIS-COLL
  • chi nel corso del 2022 percepisce l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti siano attivi al 18 maggio 2022, iscritti alla Gestione Separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport,
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai rapporti non sia superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata,
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di Partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata.

Indennità per lavoratori autonomi

Il Decreto Aiuti istituisce un Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito delle altre indennità una tantum previste dal decreto e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto.

Con decreto, da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum.

Indennità straordinaria per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Tra gli interventi inseriti dal legislatore nella Legge di Bilancio 2021, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, rientra anche la c.d. ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) destinata a chi esercita un’attività di lavoro autonomo per professione abituale e risulta iscritto alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità potrà essere richiesta una sola volta, nel triennio 2021-2023, attraverso la presentazione di una domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno sino al 2023.

L’indennità spettante, che verrà erogata per 6 mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, e non potrà essere comunque inferiore a 250 euro mensili e superiore a 800 euro mensili.

La cessazione della partita Iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa con immediato recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti in Legge di Bilancio

Al fine di andare incontro alle problematiche conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Legge di Bilancio istituisce un fondo per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

In particolare l’agevolazione riguarda i soggetti iscritti:

  • alle gestioni previdenziali dell’Inps (ovviamente solo per lavoratori autonomi)
  • agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. casse private)

L’agevolazione si estende anche a tutti i medici, infermieri, professionisti e operatori collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19.

Il beneficio, però, è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • bisogna aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • bisogna aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

L’applicabilità dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di appositi decreti attuativi che andranno adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi entro la fine di febbraio).

 

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