Regime lavoratori impatriati: cosa cambia dal 2024

Con l’approvazione del decreto in materia di fiscalità internazionale – D.Lgs. 209/2023 – è stata disposta l’abrogazione del precedente regime agevolativo per i c.d. lavoratori impatriati, cioè un regime che mirava ad incentivare il ritorno in Italia di forze lavorative precedentemente residenti all’estero.

Il precedente regime è stato sostituito da uno nuovo, più restrittivo rispetto al precedente.

Il nuovo regime si applica esclusivamente ai seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

vengono quindi esclusi sia il reddito d’impresa che il reddito di lavoro autonomo diversi da quelli prodotti nell’esercizio di arti e professioni.

Il regime si applica ovviamente a chi trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, comportando una riduzione della base imponibile del 50% fino ad un limite massimo di 600.000 euro. Viene quindi eliminata la previsione di maggior favore, che prevedeva una riduzione del 90% per chi trasferiva la propria residenza in una regione del Mezzogiorno.

Ai fini della concessione dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • i lavoratori si devono impegnare a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a 4 anni;
  • i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
    • 6 periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • 7 periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
  • i lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione cioè:
    • chi è in possesso di un diploma di laurea (almeno triennale)
    • chi è in possesso dei requisiti per l’accesso ad una professione regolamentata
    • chi è in possesso di un titolo di studio attestante il conseguimento di una qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011

La durata dell’agevolazione è fissata in 5 periodi d’imposta, eliminando le precedenti durate differenziate, con inizio dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

L’agevolazione passa dal 50% al 60% nei seguenti casi:

  • il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  • in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del presente regime. In tale caso il beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione

in questo caso la maggiore agevolazione di cui al punto precedente si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le nuove disposizioni si applicano per ulteriori 3 periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31.12.2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori 3 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Contributi una tantum

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi

Al fine di dare un parziale ristoro agli incrementi dei costi subiti dai cittadini a seguito delle conseguenze della pandemia e della guerra In Ucraina, il decreto Aiuti prevede un contributo una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti, non titolari dei trattamenti pensionistici e del reddito di cittadinanza, che nel 1° quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di 0,8 punti ai sensi dell’art. 1, c. 121 L. 234/2021 per almeno 1 mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche e del reddito di cittadinanza.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di 1 o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Indennità una tantum per altri soggetti

La medesima indennità di 200 euro viene riconosciuta anche ai seguenti soggetti:

  • chi ha percepito a giugno 2022 le prestazioni Naspi e DIS-COLL
  • chi nel corso del 2022 percepisce l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti siano attivi al 18 maggio 2022, iscritti alla Gestione Separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport,
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai rapporti non sia superiore a 35.000 euro per il 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),
  • ai lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata,
  • agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di Partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione Separata.

Indennità per lavoratori autonomi

Il Decreto Aiuti istituisce un Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito delle altre indennità una tantum previste dal decreto e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con decreto.

Con decreto, da adottare entro 30 giorni dal 18.05.2022, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum.

Indennità straordinaria per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS

Tra gli interventi inseriti dal legislatore nella Legge di Bilancio 2021, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, rientra anche la c.d. ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) destinata a chi esercita un’attività di lavoro autonomo per professione abituale e risulta iscritto alla Gestione separata INPS.

L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L’indennità potrà essere richiesta una sola volta, nel triennio 2021-2023, attraverso la presentazione di una domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno sino al 2023.

L’indennità spettante, che verrà erogata per 6 mesi a partire dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, e non potrà essere comunque inferiore a 250 euro mensili e superiore a 800 euro mensili.

La cessazione della partita Iva durante il periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa con immediato recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti in Legge di Bilancio

Al fine di andare incontro alle problematiche conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Legge di Bilancio istituisce un fondo per finanziare l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

In particolare l’agevolazione riguarda i soggetti iscritti:

  • alle gestioni previdenziali dell’Inps (ovviamente solo per lavoratori autonomi)
  • agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (c.d. casse private)

L’agevolazione si estende anche a tutti i medici, infermieri, professionisti e operatori collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19.

Il beneficio, però, è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • bisogna aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • bisogna aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

L’applicabilità dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di appositi decreti attuativi che andranno adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi entro la fine di febbraio).

 

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon