South Working: la Sicilia paga 30.000 euro per chi lavora da remoto nell'isola

La Regione Siciliana ha approvato un incentivo concreto per le imprese che assumono lavoratori residenti in Sicilia in modalità smart working. Si chiama South Working e prevede un contributo a fondo perduto di 30.000 euro per ogni lavoratore. La dotazione complessiva è di 18 milioni di euro, ripartita sugli esercizi 2026-2027-2028, gestita da IRFIS FinSicilia S.p.A. tramite il Fondo Sicilia.

A chi si rivolge

Il contributo è destinato alle imprese — di qualsiasi forma giuridica, italiane o estere con unità produttiva nell'UE o un uno Stato extra UE— che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato oppure trasformano contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, prevedendo che il lavoratore svolga la propria prestazione in Sicilia, prevalentemente in modalità agile, per almeno cinque anni.

Il lavoratore deve essere residente in Sicilia al momento della concessione del contributo. Se ha già avviato le pratiche di cambio residenza al momento della domanda, può presentare la richiesta di iscrizione anagrafica, ma la residenza deve risultare perfezionata entro la prima erogazione.

Un elemento chiave: l'unità produttiva dell'impresa non deve essere in Sicilia. La misura è pensata proprio per trattenere nell'isola lavoratori che operano per aziende con sede altrove.

Cosa prevede la misura

Il contributo è pari a 30.000 euro per ciascun lavoratore, erogato in quote annuali di 6.000 euro per cinque anni.

La prestazione può essere svolta fisicamente nei locali aziendali entro un limite massimo del 20% dei giorni lavorativi annui. Superare stabilmente questa soglia per almeno due trimestri consecutivi comporta la revoca parziale del contributo.

Le agevolazioni rientrano nel regime de minimis e non è ammesso il doppio finanziamento: lo stesso lavoratore non può essere oggetto di altri contributi pubblici per la medesima assunzione.

Requisiti dell'impresa

Per accedere, l'impresa deve soddisfare — alla data di presentazione della domanda — un insieme di condizioni standard per questo tipo di misure.

In sintesi:

  • essere attiva e in possesso di partita IVA;
  • non trovarsi in liquidazione volontaria né in procedura concorsuale;
  • non essere in stato di difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014;
  • avere DURC regolare;
  • non aver subito sanzioni definitive per violazioni della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o dei CCNL negli ultimi tre anni;
  • rispettare gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/1999;
  • essere in regola con la normativa antimafia;
  • non operare in settori esclusi dal regime de minimis;
  • garantire trattamenti retributivi non inferiori ai CCNL per tutta la durata del contributo e nel triennio successivo all'ultima erogazione.

Come presentare la domanda

La domanda si invia esclusivamente online sulla piattaforma IRFIS, all'indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it, a partire dalle ore 12:00 del 30 giugno 2026, fino ad esaurimento della dotazione annuale. Il contributo è concesso a sportello, nell'ordine di arrivo delle istanze.

Ogni impresa può presentare più domande, anche cumulative per più lavoratori.

Erogazione e obblighi successivi

Il contributo viene erogato ogni anno, per cinque anni. Entro il 30 aprile di ogni anno il beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione annuale, allegando i cedolini paga dei dodici mesi precedenti, la dichiarazione di residenza aggiornata del lavoratore e l'attestazione del rispetto del limite del 20% di presenza in azienda, sottoscritta da entrambe le parti.

Il contributo può essere revocato integralmente in caso di perdita dei requisiti o di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per volontà dell'impresa. La revoca è solo parziale — limitata alle quote non ancora erogate — nei casi di dimissioni volontarie, decesso, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo.

Smart working, definito il protocollo per il settore privato

Con un accordo tra Governo e parti sociali sono state definite le linee guida per i contratti nazionali, territoriali e aziendali in materia di smart working.

I punti di principale attenzione del protocollo sono:

  • accordo individuale;
  • organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione;
  • luogo di lavoro;
  • strumenti di lavoro;
  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • infortuni e malattie professionali;
  • diritti sindacali;
  • parità di trattamento e pari opportunità;
  • lavoratori fragili e disabili;
  • welfare e inclusività;
  • protezione dei dati personali e riservatezza;
  • formazione e informazione;
  • osservatorio bilaterale di monitoraggio;
  • incentivo alla contrattazione collettiva;

Sulla base del protocollo, l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.

L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Il protocollo abbandona poi la nozione di orario di lavoro, definendo la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie. Infatti, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal datore di lavoro.

Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore deve erogare alcuna prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Sarà sempre possibile per il lavoratore sospendere la prestazione lavorativa fruendo di permessi.

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire condizioni di sicurezza e riservatezza. Il protocollo evidenzia come la contrattazione collettiva possa individuare i luoghi inidonei per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Il protocollo indica inoltre come, il datore di lavoro, salvo diversi accordi e di norma, fornisca la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione. Ciò significa che di base la strumentazione verrà fornita dal datore di lavoro ma è possibile che il lavoratore utilizzi anche apparecchiature personali, previsione questa che può comportare serie problematiche di sicurezza se non vi è un’adeguata protezione contro i rischi informatici.

Restano confermati gli obblighi del datore di lavoro, già previsti dalla legge, in tema di salute e sicurezza, di formazione e di informazione, di divieto di discriminazione.

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