È possibile anticipare il TFR in busta paga?

Capita spesso che un cliente chieda al proprio consulente se è possibile non attendere la fine del rapporto di lavoro per pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e se è quindi possibile anticiparne il pagamento mensilmente in busta paga.

Sul tema è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non una nota, la 616 del 2025, la quale fa un excursus della normativa relativa al trattamento di fine rapporto ed evidenzia i rischi di un pagamento mensilizzato dello stesso.

Il TFR, evidenzia la nota, è una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del lavoratore, e che deve essere erogata alla fine dal rapporto di lavoro perché ha lo scopo di dare un supporto economico proprio al termine del rapporto.

Esistono delle casistiche in cui il lavoratore può chiedere un parziale anticipo del TFR, nei limiti massimi del 70% dell’intero importo, e solo per casistiche ben definite, cioè:

  • acquisto o ristrutturazione della prima casa;
  • spese sanitarie per terapie o interventi straordinari;
  • motivi personali, senza specificare il motivo specifico della richiesta, ma solo nelle aziende con più di 25 dipendenti e per un massimo del 30% del TFR maturato.

Questi motivi, e le modalità di fruizione, possono essere integrati o ristretti dalla contrattazione collettiva.

L’Ispettorato chiarisce però che le pattuizioni individuali o collettive non possono mai avere ad oggetto un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di TFR.

Cosa rischi quindi chi adotta questa pratica?

I rischi sono duplici:

  • in primo luogo l’Ispettorato del Lavoro intimerebbe al datore di lavoro di accantonare nuovamente le quote di TFR inserite in busta paga, vanificando di fatto l’intera operazione;
  • inoltre, tutte le quote di TFR inserite in busta paga illegittimamente verrebbero considerate come una retribuzione aggiuntiva, da assoggettare quindi a contribuzione, con conseguente richiesta di pagamento dei contributi – anche arretrati – sul rateo di TFR mensile illegittimamente inserito in busta paga.

Una pratica, quindi, sicuramente da sconsigliare.

Lavoro occasionale, diventa operativa la comunicazione preventiva

Con la nota 29/2022 dell’Ispettorato del Lavoro vengono rese note le modalità di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro occasionale prevista dal Decreto Fiscale.

La comunicazione riguarda esclusivamente il c.d. lavoro autonomo occasionale, cioè quell’attività compiuta da un soggetto, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Per questo tipo di rapporti il Decreto Fiscale aveva previsto che diviene obbligatoria la comunicazione preventiva all’Ispettorato dell’avvio della prestazione di lavoro autonomo occasionale, pena una sanzione amministrativa da euro 500 ad Euro 2.500 per ogni singolo lavoratore.

Con la nota, l’Ispettorato chiarisce che la comunicazione va effettuata tramite e-mail, fornendo l’elenco delle e-mail all’uopo destinate da ciascun Ispettorato.

Viene altresì specificato che la comunicazione andrà effettuata:

  • entro il 18 gennaio 2022, per i rapporti nati dopo il 21 dicembre 2021 ed esauriti o ancora in essere all’11 gennaio 2022;
  • prima dell’avvio del rapporto, per i rapporti nati dal 12 gennaio 2022 in poi.

È quindi essenziale ricordare di comunicare al proprio consulente la volontà di avviare i suddetti rapporti, in modo da poter effettuare la comunicazione preventiva che ne legittima l’avvio ed evita la sanzione.

Nuovi adempimenti per il lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione in legge del cosiddetto Decreto Fiscale, sono state apportate delle importanti novità in tema di lavoro autonomo occasionale.

Cos’è il lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo è quell’attività compiuta da un soggetto, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il lavoro autonomo diventa “occasionale” quando l’attività viene svolta senza il carattere di abitualità, facendo da ciò discendere l’assenza di obblighi Iva e un adempimento previdenziale che scatta solo superando i 5.000 euro di compensi annui.

Proprio queste caratteristiche lo hanno reso uno strumento adatto a fronteggiare esigenze temporanee da parte delle imprese, consentendo di attingere a lavoratori autonomi senza che questi ultimi fossero soggetti a particolari adempimenti formali.

Cosa cambia dal 2022

Con la conversione del Decreto Fiscale, lo strumento del lavoro autonomo occasionale subirà delle modifiche importanti.

In primo luogo diviene obbligatoria la comunicazione preventiva dell’avvio della prestazione di lavoro autonomo occasionale, inviando tramite sms o posta elettronica all’Ispettorato del Lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione, come già avviene per il lavoro intermittente. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 ad Euro 2.500 per ogni singolo lavoratore.

Inoltre, in caso di accesso ispettivo, potrà essere emesso un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa in presenza di almeno il 10% di lavoratori irregolari, tra i quali si computeranno anche:

  • i lavoratori autonomi occasionali occupati senza preventiva comunicazione
  • i lavoratori autonomi occasionali per i quali viene rilevata l’assenza delle condizioni previste dalla normativa (mancanza di vincolo di subordinazione, autonomia organizzativa, occasionalità della prestazione, ecc.).
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