Fondo di Garanzia PMI prorogato al 31 dicembre 2026

Il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. Milleproroghe) ha esteso per tutto il 2026 l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI. Si tratta di uno strumento centrale per l’accesso al credito bancario, che continua ad applicarsi con le stesse regole già in vigore nel 2025.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della garanzia:

  • Micro, piccole e medie imprese
  • Start-up e PMI innovative
  • Incubatori certificati
  • Imprese Midcap (fino a 499 dipendenti), previa autorizzazione della Commissione UE

Garanzie concesse

Il decreto non introduce nuove regole ma proroga al 31 dicembre 2026 l’attuale sistema di funzionamento del Fondo.

In particolare:

  • l’importo massimo garantito è pari a 5 milioni di euro per impresa;
  • la valutazione del merito creditizio avviene attraverso un modello basato su:
    • dati economico-finanziari
    • dati andamentali (Centrale Rischi)
    • attribuzione di rating da 1 a 5 con esclusione delle imprese che si trovano in fascia 5

Percentuali di copertura

La copertura della garanzia è al 50% per i finanziamenti destinati alla liquidità, mentre sale all’80% per:

  • investimenti
  • operazioni Nuova Sabatini
  • importo ridotto
  • microcredito
  • operazioni a favore di start-up, PMI innovative e incubatori certificati

In particolar modo, la copertura all’80% per operazioni di importo ridotto si considera:

  • fino a € 40.000
  • fino a € 80.000 in riassicurazione
  • fino a € 50.000 per operazioni di microcredito.

Per le Midcap:

  • la copertura è del 30% per le operazioni di liquidità
  • del 40% per operazioni di investimento.

Come applicare la misura

La garanzia può essere utilizzata secondo due regimi di aiuto:

  • De minimis
  • Regime di esenzione (GBER), nei casi previsti per:
    • aiuti agli investimenti
    • aiuti alle PMI in fase di avviamento
    • aiuti al finanziamento del rischio

L’utilizzo del regime GBER non comporta consumo del plafond de minimis.

Il Fondo di Garanzia continua a rappresentare nel 2026 uno strumento chiave per sostenere liquidità e investimenti delle imprese. La proroga assicura continuità nell’accesso al credito, con coperture elevate soprattutto per progetti di sviluppo.

Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

Con l’approvazione della legge di bilancio 2026, prende il via l’ennesima rottamazione che interessa i

carichi affidati all’agente della riscossione. La misura consente di chiudere molti debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale e le spese, con una dilazione molto lunga fino al 2035.

Chi riguarda

La definizione agevolata riguarda:

  • contribuenti persone fisiche e imprese;
  • titolari di debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sono inclusi, in particolare, i debiti derivanti da:

  • omesso versamento di imposte dichiarate (IRPEF, IRES, IVA);
  • controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • omesso versamento di contributi INPS.

Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti veri e propri.

Come accedere

Per aderire alla definizione:

  • il debito deve rientrare nei carichi affidati nel periodo 2000–2023;
  • il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di adesione;
  • è necessario rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi definibili.

La definizione è ammessa anche:

  • per debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o crisi d’impresa;
  • per carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni” decadute.

Il contribuente deve:

  • presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica;
  • indicare il numero di rate prescelte;
  • segnalare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi alla rinuncia.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • rende disponibili i carichi definibili nell’area riservata;
  • comunica entro il 30 giugno 2026 l’importo dovuto e il piano di pagamento.

Benefici spettanti

Aderendo alla rottamazione si ottengono i seguenti benefici:

  • non si pagano:
    • sanzioni;
    • interessi di mora;
    • somme aggiuntive sui contributi;
    • aggio di riscossione;
  • si pagano solo:
    • il capitale;
    • le spese di notifica;
    • le spese per eventuali procedure esecutive.

Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con ultima scadenza 31 maggio 2035.

In caso di rateizzazione:

  • dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo;
  • ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il mancato pagamento:

  • dell’unica rata;
  • di 2 rate anche non consecutive;
  • oppure dell’ultima rata,

comporta la decadenza dalla definizione.

Effetti dell’adesione

Dalla presentazione della domanda:

  • sono sospesi prescrizione e decadenza;
  • sono bloccate nuove azioni esecutive;
  • non si iscrivono nuovi fermi o ipoteche;
  • il contribuente è considerato non inadempiente ai fini:
    • dei rimborsi fiscali;
    • dei pagamenti da parte della PA;
    • del rilascio del DURC.

Con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in corso (salvo asta già aggiudicata).

Iperammortamento 2026–2028: nuova super deduzione per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio introduce una nuova e rilevante agevolazione fiscale per gli investimenti produttivi: una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni strumentali, che consente una deduzione extra ai fini delle imposte sui redditi. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e sostituisce, di fatto, i precedenti meccanismi di super e iper ammortamento.

Chi riguarda

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali:

  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • prodotti in Stati UE o SEE.

Sono escluse dal beneficio le imprese:

  • in liquidazione volontaria;
  • in fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità;
  • sottoposte a procedure concorsuali o con procedimenti in corso;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

Requisiti e condizioni

La fruizione della maggiorazione è subordinata al rispetto di due condizioni fondamentali:

  • regolarità contributiva (versamento di contributi previdenziali e assistenziali);
  • rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina applicabile al settore di appartenenza.

Cosa prevede la misura

Ai soli fini della determinazione:

  • delle quote di ammortamento;
  • dei canoni di leasing finanziario,

il costo di acquisizione del bene è maggiorato secondo le seguenti percentuali:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

Beni agevolabili

La maggiorazione si applica agli investimenti in:

  • Beni 4.0:
    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi;
    • inclusi negli allegati IV e V alla L. 199/2025;
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:
    • beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia per autoconsumo (anche a distanza);
    • inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia;
    • per il fotovoltaico, sono agevolabili solo gli impianti con moduli conformi all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. 181/2023.

Come si accede al beneficio

L’accesso avviene tramite comunicazioni telematiche da trasmettere al GSE, attraverso una piattaforma dedicata, utilizzando modelli standardizzati.

Un apposito decreto ministeriale definirà nel dettaglio:

  • modalità operative;
  • tempistiche;
  • contenuto delle comunicazioni e dei controlli.

Cumulo con altre agevolazioni

La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, a condizione che:

  • non siano finanziate le stesse quote di costo;
  • non si superi il costo complessivamente sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione va assunta al netto di contributi e sovvenzioni ricevuti per i medesimi costi.

Cessione o delocalizzazione del bene

Se durante il periodo di fruizione:

  • il bene è ceduto a titolo oneroso;
  • oppure destinato a strutture produttive all’estero,

la maggiorazione non viene persa, a condizione che nello stesso periodo d’imposta il bene sia sostituito con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la maggiorazione prosegue nei limiti del nuovo investimento.

Ires premiale: le condizioni per avere l’aliquota al 20%

Una delle novità della Legge di Bilancio è rappresentata dalla possibilità, per le società e gli enti soggetti ad Ires, di beneficiare per l’esercizio 2025 di una riduzione dell’aliquota di 4 punti percentuali al verificarsi di determinate condizioni, volte ad assicurare il reimpiego di risorse per finalità aziendali.

Vediamo quali sono le condizioni previste:

  • In primo luogo è necessario che venga accantonato, in un’apposita riserva, almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • è poi necessario che un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili d’esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e che presentino le caratteristiche del piano Transizione 0. Detti investimenti andranno effettuati a decorrere dall’1.1.2025 ed entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d’imposta e non potranno essere inferiori a 20.000 euro;
  • altra condizione prevista è che nel periodo d’imposta 2025 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • è altresì richiesto che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • infine è richiesto che l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

La società decade dall’agevolazione qualora:

  • provveda alla distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • provveda alla dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero alla destinazione a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Come si vede, per beneficiare di una riduzione modesta del carico fiscale, è necessario rispettare condizioni pesanti che, nella maggior parte dei casi, renderanno poco fruita questa agevolazione.

ISMEA: fino al 30 settembre l’incentivo “Più Impresa”

È attivo su ISMEA il portale per la presentazione delle domande per l’incentivo “Più Impresa”, destinato all’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.

Beneficiari

L’agevolazione riguarda le PMI agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti ovvero donne, con i seguenti requisiti:

  • subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni;
  • ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Investimenti ammissibili

I piani di investimento devono essere volti a:

  • migliorare il rendimento e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  • migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
  • realizzare e migliorare le infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

In particolare sono ammissibili:

  • spese per lo studio di fattibilità (massimo 2% dell’investimento);
  • opere agronomiche e di miglioramento fondiario (massimo 50% dell’investimento);
  • opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
  • oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  • acquisto di terreni (massimo 10% dei costi totali per progetti agricoli);
  • acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
  • beni pluriennali (programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi, acquisto di piante pluriennali);
  • servizi di progettazione;
  • per il settore della produzione agricola primaria sono inoltre ammissibili:
    • investimenti non produttivi legati a obiettivi ambientali e climatici;
    • investimenti in irrigazione, se rispettano le condizioni di risparmio idrico;
    • investimenti in energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno aziendale.

Entità del contributo

L’intervento prevede:

  • l’ammissibilità di piani di investimento fino a un massimo di 500.000 Euro;
  • mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60% delle spese ammissibili, di durata fino a 15 anni;
  • contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35% delle spese ammissibili.

Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sia per la produzione primaria che per la trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, non devono superare il 65% dei costi ammissibili, con alcune eccezioni:

  • L’intensità di aiuto può arrivare fino all’80% per:
    • Investimenti legati a obiettivi ambientali e climatici.
    • Investimenti per migliorare il benessere degli animali.
    • Investimenti realizzati da giovani agricoltori.
  • Per gli investimenti in irrigazione, l’intensità di aiuto è:
    • Fino all’80% se l’investimento migliora un impianto esistente e offre un risparmio idrico.
    • Fino al 65% per altri tipi di investimenti in irrigazione.

Gli aiuti per la produzione agricola primaria non possono superare 600.000 euro per impresa e per progetto.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande si articola in due fasi:

  • fino al 30 settembre 2024 è possibile presentare le domande di ammissione in preconvalida;
  • dal 5 settembre 2024 al 30 settembre 2024 è possibile presentare la convalida delle domande di ammissione preconvalidate.

La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa. In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.

Credito d’imposta 4.0 e Mezzogiorno: confermata la cumulabilità.

Gli ultimi mesi dello scorso anno sono stati all’insegna della confusione per coloro che avevano o intendevano effettuare investimenti in beni strumentali.

Una circolare del MEF del 14 ottobre 2021 aveva infatti messo in dubbio la possibilità di cumulare tutte le agevolazioni rientranti nel PNRR con altri aiuti di stato, e tra queste rientrava il credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di beni strumentali innovativi, con altre agevolazioni. Questo ha avuto la conseguenza di spiazzare chi aveva fatto investimenti a partire dall’inizio dell’anno confidando nella cumulabilità con altre agevolazioni (statuita tra l’altro dalla stessa norma istitutiva del credito d’imposta 4.0) e di bloccare i nuovi investimenti in attesa che venisse confermato o meno il divieto di cumulo.

In particolar modo spiazzati i soggetti che avevano cumulato il credito d’imposta 4.0 con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, cumulabilità che poteva portare anche a crediti d’imposta pari al 95% del costo dell’intero investimento.

Soltanto il 31 dicembre 2021, con una circolare della Ragioneria Generale dello Stato, è stato chiarito che la cumulabilità è sempre possibile in quanto i concetti di “assenza di doppio finanziamento” e di “cumulo” sono due concetti differenti, e quindi se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene, la quota rimanente può essere finanziata attraverso altre fonti purché non si superino i limiti di cumulo di volta in volta applicabili e, ovviamente, non si superi il 100% del costo del bene.

Pertanto, in linea generale, per valutare se due agevolazioni sono cumulabili si dovrà sempre:

  • verificare se la legge istitutiva espone qualche divieto di cumulo
  • verificare se la legge istitutiva espone qualche limite quantitativo di cumulo
  • in assenza attenersi comunque al limite del costo previsto a livello europeo e verificare il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di stato

Un sospiro di sollievo per i tanti imprenditori che avevano già investito, confidando nel cumulo, e per chi aveva interrotto gli investimenti in attesa dei tanti sospirati chiarimenti.

70% a fondo perduto per le piccole e medie imprese del messinese

La SO.GE.PAT. (Società di gestione del patto territoriale Messina) ha pubblicato un interessante avviso per il finanziamento di progetti imprenditoriali nel territorio del messinese. Vediamo nel dettaglio i contenuti del bando.

Soggetti beneficiari

I beneficiari del bando sono le piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, o non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  • non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all’articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all’articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER;
  • nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano o non farlo nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione.

Interventi ammissibili

Le tipologie di interventi ammissibili si distingue in:

  • progetti di investimento
  • progetti di avviamento
  • progetti di innovazione

I progetti di investimento:

  • devono riguardare la realizzazione di una nuova unità produttiva o l’ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
  • devono avere importo non inferiore a 100.000 Euro e vanno ultimati entro 30 mesi dalla data di assegnazione dei contributi;
  • non devono essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell’acquacoltura e della produzione agricola primaria;
  • devono prevedere spese relative a beni nuovi rientranti in una delle seguenti categorie:
    • opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell’investimento complessivo ammissibile;
    • macchinari, impianti e attrezzature, strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
    • programmi informatici e licenze commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • devono prevedere la copertura con risorse proprie o con finanziamento esterno di almeno il 25% dei costi ammissibili;
  • comportano il mantenimento dell’investimento per almeno tre anni dalla conclusione dell’intervento.

I progetti di avviamento:

  • devono riguardare la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o lo sviluppo di attività esistenti;
  • devono avere importo non inferiore a 100.000 Euro e vanno ultimati entro 30 mesi dalla data di assegnazione dei contributi;
  • non devono essere inerenti al settore della produzione agricola primaria;
  • devono prevedere i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso.

I progetti di innovazione:

  • devono riguardare l’introduzione di un’innovazione di processo e/o un’innovazione dell’organizzazione
  • devono avere importo non inferiore a 50.000 Euro e vanno ultimati entro 30 mesi dalla data di assegnazione dei contributi;
  • non devono essere inerenti il settore della produzione agricola primaria;
  • devono prevedere le seguenti tipologie di spesa:
    • spese del personale;
    • costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
    • costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
    • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ogni intervento ammissibile deve presentare un livello di progettazione assimilabile al “progetto di fattibilità tecnica ed economica” e deve essere coerente con una o più vocazioni del contesto territoriale di riferimento e, precisamente:

  1. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile
  2. Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne

Importo del contributo

L’importo del contributo concesso è pari al 70% dei costi ammissibili.

Il contributo massimo concedibile è di Euro 200.000 per singola impresa e per singolo progetto.

Localizzazione dell’investimento

I progetti imprenditoriali dovranno essere realizzati in unità produttive localizzate nel territorio di uno dei seguenti Comuni:

  • Messina
  • Alcara Li Fusi
  • Alì Terme
  • Barcellona Pozzo di Gotto
  • Basicò
  • Brolo
  • Capo d’Orlando
  • Capri Leone
  • Caronia
  • Castroreale
  • Condrò
  • Ficarra
  • Furci Siculo
  • Galati Mamertino
  • Giardini Naxos
  • Gioiosa Marea
  • Itala
  • Limina
  • Lipari
  • Milazzo
  • Mirto
  • Motta Camastra
  • Pace del Mela
  • Patti
  • Piraino
  • Rodì Milici
  • Rometta
  • Agata di Militello
  • Filippo del Mela
  • Piero Patti
  • Sinagra
  • Torrenova
  • Venetico
  • Villafranca Tirrena

Termini di presentazione delle domande

Le domande andranno presentate entro il 22 dicembre 2021.

Contributi a sostegno del settore tessile e della moda

A partire dal 22 settembre 2021 le piccole imprese del settore del tessile e della moda, operanti da meno di 5 anni, potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute ed ammissibili.

Soggetti ammessi

Come già evidenziato le imprese devono essere di piccola dimensione e, inoltre:

  • risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni;
  • svolgere in Italia una o più delle attività economiche;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
  • non avere ancora distribuito utili;
  • non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera c).

Inoltre le stesse devo svolgere un’attività rientrante in uno dei seguenti codici ATECO:

  • 10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili
  • 20.00 Tessitura
  • 30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
  • 91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia
  • 92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
  • 92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
  • 93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette
  • 94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
  • 96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 99.10 Fabbricazione di ricami
  • 99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
  • 99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
  • 11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
  • 12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
  • 13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
  • 13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
  • 14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
  • 19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
  • 19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
  • 19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
  • 20.00 Confezione di articoli in pelliccia
  • 31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
  • 39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
  • 11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
  • 12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
  • 12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
  • 20.10 Fabbricazione di calzature
  • 20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
  • 29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
  • 29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
  • 42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
  • 59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
  • 12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
  • 12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
  • 13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
  • 13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
  • 50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
  • 99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
  • 10.10 Attività di design di moda

Spese ammissibili

Le spese ammesse a finanziamento devono, in primo luogo, rientrare in più ampio progetto di investimento rientrante in una di queste tipologie:

  • progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
  • progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
  • progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
  • progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
  • progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese funzionali alla realizzazione dei suddetti progetti di investimento, che siano non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 200.000,00, e relative a:

  • acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
  • brevetti, programmi informatici e licenze software;
  • formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;
  • capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
    • materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
    • servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
    • godimento di beni di terzi;
    • personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Termini di presentazione

Le domande andranno presentate a partire dal 22 settembre 2021 sino ad esaurimento fondi.

Finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per gli artigiani

È stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3.1.1.08a che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per investimenti finalizzati a migliorare la competitività. Vediamo i dettagli:

Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda le imprese artigiane:

  • che risultano attive al momento della presentazione della domanda
  • aventi sede operativa in Sicilia
  • classificate come microimprese cioè:
    • che occupano meno di 10 persone
    • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • avere, al 31 dicembre 2019, un numero di addetta non superiori a 5 e utili netti non superiori ad € 30.000,00 risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata
  • non essere considerate imprese in difficoltà
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata
  • non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 (codice antimafia)
  • essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali
  • non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili devono riguardare una delle seguenti tipologie:

  1. acquisto macchinari/attrezzature/arredi/impianti, nuovi di fabbrica, necessari al ciclo produttivo dell’impresa artigiana;
  2. ristrutturazione e manutenzione del laboratorio (migliorie del laboratorio, ristrutturazioni edilizie, restauro, manutenzione straordinaria, adeguamento locali alle misure anti-covid);
  3. acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche, necessarie allo svolgimento dell’attività;
  4. acquisti per la realizzazione e/o implementazione di strategie di marketing e azioni commerciali;
  5. formazione specialistica del personale collegata agli investimenti di cui alle lettere a), c) e d).

Gli investimenti ammissibili devono essere finalizzati a:

  • incrementare la produzione
  • introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto
  • introdurre innovazioni tecnologiche
  • fornire una formazione specialistica al personale

Il costo ammissibile non può essere inferiore a € 10.000,00 e superiore a € 50.000,00 iva esclusa.

Agevolazione concesso

Sugli investimenti viene concesso:

  • un finanziamento a tasso agevolato pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile
  • un contributo a fondo perduto pari al 20% del finanziamento concesso fino ad un massimo di Euro 5.000,00.

Presentazione domande

Le domande andranno presentate dalle ore 11:00 del 7 settembre 2021 fino ad esaurimento del 125% delle risorse.

Valutazione dei progetti

I progetti sono ritenuti ammissibili se raggiungono un punteggio di almeno 60 (sessanta) punti valutati secondo questa griglia:

  • coerenza dell’attività svolta dal soggetto proponente rapportata agli investimenti proposti – Punti 20
  • coerenza degli investimenti proposti con la finalità di incremento della competitività – Punti 5
  • capacità degli investimenti proposti di favorire l’introduzione di soluzioni produttive innovative – Punti 10
  • capacità degli investimenti proposti di favorire l’introduzione di strategie commerciali e di marketing innovative – Punti 10
  • attivazione di formazione specialistica funzionale ai nuovi investimenti – Punti 5
  • capacità degli investimenti proposti di favorire lo sviluppo di nuovi servizi da offrire alla clientela – Punti 10
  • capacità degli investimenti proposti di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti da offrire alla clientela – Punti 10
  • capacità degli investimenti di apportare risparmio energetico – Punti 5
  • capacità degli investimenti edilizi di apportare riduzione di emissioni in atmosfera e alla produzione di rifiuti – Punti 5
  • adeguamento locali misure anti Covid 19 – Punti 20

Disegno di legge di bilancio – Proroga di crediti d’imposta

Nella bozza di disegno di legge di bilancio, circolata negli scorsi giorni, si è potuto avere un quadro delle possibili proroghe di crediti d’imposta per il prossimo anno.

Ferma restando la possibilità di ulteriori cambiamenti prima dell’approvazione definitiva, che dovrebbe avvenire entro la fine dall’anno, vediamo quali saranno i principali crediti d’imposta prorogati:

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta, introdotto nel 2015, che consente di beneficiare di un credito fino al 45% per gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Credito d’imposta ricerca e sviluppo potenziato nelle aree del Mezzogiorno

Proroga al 2022 anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. Rimangono inalterate le aliquote (25% per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese.

Credito d’imposta investimenti in pubblicità

Anche il credito d’imposta per investimenti in pubblicità – effettuati sui giornali, quotidiani e periodici anche online - viene prorogato al 2022, con il medesimo regime “speciale” previsto per il 2020, che prevede un credito del 50% sul valore degli investimenti effettuati (e non solo sull’incremento rispetto all’anno precedente) e un tetto di spesa massimo di 50 milioni di euro annui.

Tax credit edicole

Al 2022 va anche il credito d’imposta per le edicole e i rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, anch’esso nel regime “speciale” previsto per il 2020, con un aumento da 2.000 a 4.000 euro dell‘importo massimo concedibile e aggiungendo le spese per energia elettrica, telefono, collegamento a internet e consegna a domicilio a quelle già finanziate (Imu, Tasi, Cosap, Tari, canoni di locazione).

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali

Va al 2022, con estensione al giugno 2023 per gli investimenti “prenotati” entro il 2022, anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che è quello che sembra subire le maggiori modifiche.

In primo luogo vengono potenziate le aliquote agevolative per il 2021 come segue:

  • per i beni materiali e immateriali ordinari:
    • aliquota base 10% con tetto di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali
    • nel caso di strumenti per lo smart-working 15%
  • per i beni materiali 4.0:
    • 50% fino a 2,5 milioni di euro
    • 30% oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
    • 10% oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
  • per i beni immateriali 4.0:
    • aliquota base 20% fino ad 1 milione di euro

Viene inoltre accorciato il tempo di fruizione a 3 esercizi, ridotti ad 1 nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Il credito viene prorogato al 2022 con potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta e modifiche volte a chiarirne l’ambito applicativo. Viene anche introdotto l’obbligo di asseverazione tecnica.

Credito d’imposta formazione 4.0

Viene infine prorogato al 2022 anche il credito d’imposta formazione 4.0, ampliando le voci agevolabili alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e alle spese generali indirette strettamente inerenti.

Sono confermate le aliquote (dal 30% al 50%) con incremento al 60% in caso di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

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